Immobiliare

Bonus edilizi, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione dei crediti

La circolare n. 33/E interviene sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi, fornendo chiarimenti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni sugli “indici di diligenza”
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Bonus edilizi, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione dei crediti
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E, interviene sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (dl n.115/2022), fornendo chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Inoltre, la circolare dà istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

La responsabilità in solido del fornitore nei bonus edilizi

Affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. Nella circolare sono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:
  • il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
  • la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
Per i soggetti obbligati, l’ipotesi di concorso in violazione sussiste quando il credito è acquistato nonostante:
  • l’operazione sia soggetta all’obbligo di segnalazione in quanto sospetta;
  • il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione.
La limitazione della responsabilità, a condizione che, nel rispetto delle previsioni di legge, siano stati acquisiti il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte, opera:
  • ab origine, per i crediti d’imposta relativi al Superbonus, per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della predetta documentazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione;
  • dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni (dal 12 novembre 2021), per i crediti d’imposta relativi agli altri bonus edilizi.

Indici di diligenza

L’Agenzia sottolinea che gli indici indicati nel paragrafo 5. 3 della circolare n. 23/E del 2022 , in particolare quelli connessi ai profili soggettivi e oggettivi, costituiscono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle Entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio nazionale. Si tratta di una elencazione che riveste carattere meramente esemplificativo, quindi il cessionario – per comprovare l’osservanza della prescritta diligenza – potrà a sua volta invocare elementi e circostanze ulteriori, diversi da quelli ipotizzati, purché ugualmente idonei a dimostrare con opportune evidenze documentali la necessaria diligenza richiesta. Gli indici (con esclusione di quello relativo all’assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto) assumono minore rilevanza alla luce della circostanza che i lavori – in relazione ai quali sarebbe maturato il diritto alla detrazione – siano stati effettivamente eseguiti per importi corrispondenti a quelli oggetto di comunicazione e cessione da parte del beneficiario delle agevolazioni. La circolare fornisce ulteriori elementi con riferimento ad alcuni specifici indici:
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Cedibilità dei crediti ai “correntisti”

La circolare precisa che il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Ritardi nella comunicazione e bonus edilizi

Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Errori nella comunicazione

La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata. La Circolare n. 33/E è disponibile qui di seguito in free download.
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