Immobiliare

Cila Superbonus, è improcedibile in pendenza di richiesta di sanatoria

Gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito
Condividi
Cila Superbonus, è improcedibile in pendenza di richiesta di sanatoria

Il Tar Campania, nella sentenza n. 5934 del 5 novembre 2024, si è pronunciato sul ricorso di un Condominio per l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune aveva disposto l’improcedibilità della Scia e della successiva Cila Superbonus in pendenza di una richiesta di sanatoria per una serie di abusi riguardanti la realizzazione di 88 box per auto, invece dei 69 previsti, attraverso l’ampliamento in pianta del piano seminterrato e trasformando le vie di fuga per la sicurezza antincendio ed i locali tecnologici adiacenti in sette corpi scala in box per auto. Inoltre, la mancanza del certificato prevenzioni incendi e del collaudo statico presso il Genio Civile impediva l’accertamento di conformità.

Cila Superbonus: il ricorso

Il Condominio sosteneva che sussisteva solo una diversa distribuzione degli spazi rispetto all’assentito, senza nessun aumento di superficie; che il piano seminterrato era conforme alle disposizioni della normativa di prevenzione incendi e si attendeva la sola certificazione finale; che nessuna delle opere di cui si chiedeva la sanatoria necessitava di collaudo statico.

Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando che il sopralluogo effettuato dai tecnici comunali aveva rilevato l’esistenza di importanti difformità tra lo stato dei luoghi come emergente dal titolo edilizio rilasciato per l’edificazione del fabbricato (e rappresentato nella Scia) e quello effettivo.

Un numero spropositato di box auto e l’ampliamento in pianta del piano seminterrato

In particolare, il numero esuberante dei box auto era il frutto dell’ampliamento in pianta del piano seminterrato, conseguito destinando alla realizzazione di ulteriori box auto le aree che avrebbero dovuto essere, secondo il progetto, destinate alla realizzazione delle vie di fuga per la sicurezza antincendio e dei locali tecnici.

Dunque, una volta rilevate tali difformità rispetto allo stato dei luoghi rappresentato nei grafici depositati, nonché rispetto a quanto autorizzato, il Comune aveva legittimamente inibito la prosecuzione dei lavori oggetto della Scia.

Non risultava presentata alcuna richiesta di sanatoria relativa alle difformità riscontrate, che non si risolvono in una mera diversa distribuzione degli spazi, essendo stata aumentata la superficie utilizzata a garage, a discapito di quella destinata alla sicurezza antincendio; del resto, non risultava presentata nemmeno la Scia per la sicurezza antincendio, né l’asseverazione del professionista abilitato, e non era stato dimostrato l’avvenuto rilascio della certificazione finale; pertanto, il Tar ha ritenuto il provvedimento inibitorio della Scia è immune da censure.

Improcedibilità della Cilas Superbonus

Riguardo al motivo per cui l’inibitoria della Scia non comporterebbe l’improcedibilità anche della Cilas presentata per l’effettuazione degli interventi oggetto del Superbonus, il Tar Campania applica il principio generale per cui gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale.

Il fabbricato deve essere considerato un organismo edilizio di carattere unitario

Nel caso trattato, sussistono dei profili di abusività dell’immobile al quale la Cila si riferisce; il fatto che detti aspetti si riferiscano al piano seminterrato non ha rilevanza, dato che il fabbricato deve, necessariamente, essere considerato un organismo edilizio di carattere unitario, comprensivo di ogni sua parte, ivi inclusi gli spazi adibiti a ricovero auto nel piano seminterrato.

Neppure rileva quanto argomentato dal Condominio ricorrente in riferimento alla previsione dell’art.119, comma 13-ter del decreto-legge n.34/2020, dove si prevede che la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Secondo l’interpretazione finora fornita dalla giurisprudenza, il venir meno dell’obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell’immobile riflette l’esigenza di semplificazione dell’iter amministrativo, ma non comporta l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti. Anche gli interventi soggetti a Cila Superbonus sono soggetti alle regole generali.

Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...