Immobiliare                
            
            Cessione e sconto in fattura: aggiornata la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate
                
                    La procedura sarà aggiornata in base al Decreto Antifrodi, che istituisce nuovi controlli sulla correttezza delle richieste, con eventuale sospensione degli effetti delle comunicazioni con "profili di rischio"                
                
                    
        Condividi
    
    
                                
                                                                            Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (cd. Decreto Antifrodi, Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021), l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le funzioni sul proprio sito per la comunicazione delle opzioni per l’utilizzo delle detrazioni per lavori edilizi tramite cessione o sconto in fattura, per adeguare la piattaforma alle nuove disposizioni normative, che estendono l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle detrazioni diverse da quelle spettanti per il Superbonus 110%.
L’Agenzia ha anche approvato un nuovo modello per comunicare la scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito per lavori di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, messa in sicurezza dal rischio sismico, recupero e restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, che sostituisce il modello dell’8 agosto 2020 e il modello del 12 ottobre 2020.
Pubblicate sul sito dell’Agenzia anche le versioni aggiornate dei software di compilazione e di controllo per le comunicazioni delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus.
    
                Sospensione delle comunicazioni con “profili di rischio”
In base alle nuove disposizioni, l’Agenzia, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
 - ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
 - ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.