Immobiliare

Cessione del credito e sconto in fattura: termini prorogati al 4 aprile 2024

L’Agenzia delle Entrate ha esteso fino al 4 aprile 2024 il termine entro cui comunicare le detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023 e coperte dal Superbonus
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Cessione del credito e sconto in fattura: termini prorogati al 4 aprile 2024

Come noto il Decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto la possibilità per i beneficiari di interventi edilizi idonei al Superbonus, così come per alcuni interventi tradizionali, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, anziché utilizzare direttamente la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Le modalità operative di queste opzioni, compresa la procedura per l’esercizio delle scelte, sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, come previsto dai commi 12 dell’articolo 119 e 7 dell’articolo 121 del citato decreto.

Cessione del credito e sconto in fattura: che cosa stabilisce il provvedimento

In particolare, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, modificato successivamente dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, stabilisce che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito devono essere trasmesse telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, o entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, nel caso di rate residue non utilizzate in detrazione.

ATTENZIONE: al fine di concedere un periodo aggiuntivo ai contribuenti e agli intermediari per inviare le comunicazioni relative alle opzioni di cui sopra, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2024 (Prot. n. 2024/53159) ha esteso il termine fino al 4 aprile 2024, riguardante le detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non utilizzate relative alle spese sostenute nei precedenti anni 2020, 2021 e 2022.

Comunicazione dei dati su interventi di recupero e riqualificazione energetica

Sempre il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il proprio Provvedimento del 21 febbraio 2024 (Prot. n. 53174/2024) ha introdotto, invece, delle modifiche alle specifiche tecniche precedentemente approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 470370 del 20 dicembre 2022, relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Tali specifiche tecniche, già messe a disposizione in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono state aggiornate con ulteriori dettagli al fine di consentire una compilazione più esaustiva della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (il Decreto Aiuti Quater), successivamente modificato dalla legge di bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Infatti, in relazione agli interventi che danno diritto al cosiddetto “Superbonus (articolo 119 del decreto- legge n. 34/2020), è stato introdotto un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, considerando che dal 2023 i contribuenti possono usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale, al verificarsi di determinate condizioni, possono continuare a beneficiare della detrazione pari al 110%.

Inoltre, è stata rimossa la sezione relativa al “bonus facciate”, poiché la detrazione non è stata prorogata.

Ulteriori proroghe

Le specifiche tecniche sono state altresì aggiornate per recepire la proroga del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020).

Al fine di semplificare gli adempimenti per gli amministratori di condominio, si prevede un esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, tutti i condomini abbiano optato, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo dovuto, anziché l’utilizzo diretto della detrazione.

ATTENZIONE: Infine, per quanto riguarda il termine di trasmissione delle spese, stabilito al 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il citato provvedimento viene prevista una proroga al 4 aprile 2024, solo per le spese riferite all’anno 2023, per garantire ai soggetti invianti un adeguato lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

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