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Cessione del credito e comunicazione tardiva: addio all’agevolazione?

Agenzia delle Entrate: in caso di comunicazione in ritardo la detrazione spetta, ma in misura minore. Ecco i dettagli
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Cessione del credito e comunicazione tardiva: addio all’agevolazione?
In caso di ritardata comunicazione, la cessione del credito per le spese di ristrutturazione si può richiedere? Tutti i chiarimenti dalle Entrate Tra gli interventi agevolabili – principali o trainanti – previsti dal cd. Superbonus rientrano anche gli interventi antisismici per i quali il contribuente può richiedere la detrazione già prevista dal Sismabonus, ma elevata al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Sismabonus e Superbonus 110%, quando il contribuente è tenuto a comunicare tutto alle Entrate: le novità del decreto Rilancio

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, nel maggio 2020, è stato deciso che, al posto della fruizione diretta dell’agevolazione legata al Superbonus, al contribuente veniva riconosciuta la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di:
  • sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi;
  • o, in alternativa, cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione del credito, però, comporta l’invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con la quale – dopo aver compilato l’apposito form online – si chiede di esercitare questa opzione. Ma cosa succede in caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti?

Sismabonus e Superbonus 110%, comunicazione all’Agenzia delle Entrate in ritardo: come cambia la detrazione

Alle Entrate, tramite la posta di Fisco Oggi (magazine online gestito dall’Agenzia) si è rivolto un contribuente in regime forfettario che, come ha spiegato, non ha presentato entro i termini la comunicazione relativa alla cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2020. Il quesito rivolto alla rivista, nello specifico, ha come scopo quello di capire come e se rimane possibile procedere con l’invio della comunicazione, anche in ritardo, usufruendo comunque dell’agevolazione, seppur in misura ridotta (pari a nove su dieci rate). Ebbene, la risposta a questa domanda è stata affermativa. Come ha ricordato la redazione, l’opzione per la cessione del credito d’imposta derivante dalle detrazioni spettanti deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, anche se per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021. Tuttavia, il Fisco spiega: “Con la circolare n. 24/2020 l’Agenzia ha confermato che l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile”.

Cessione del credito per 9 rate su 10

Per questo motivo il contribuente, che per le spese sostenute nel 2020 non ha presentato nei termini previsti la comunicazione all’Agenzia (in questo caso entro il 15 aprile 2021), potrà lo stesso cedere il credito ma in una misura corrispondente a nove delle dieci rate di detrazione, ovvero per un importo non più pari al 110% ma al 90%, sempreché comunichi tale scelta entro il 16 marzo 2022. Inoltre, se lo stesso possiede anche altri redditi, oltre a quello determinato in maniera forfettaria e assoggettato a imposta sostitutiva, potrà comunque richiedere la prima rata di detrazione, indicando la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020. La risposta di FiscoOggi
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