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L’installazione del cappotto termico legittima le deroghe alle distanze tra edifici

Secondo il Consiglio di Stato è legittima la riduzione del confine tra due edifici frontistanti
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L’installazione del cappotto termico legittima le deroghe alle distanze tra edifici

Cappotto termico e  distanze tra edifici. Secondo il Consiglio di Stato l’efficientamento energetico è superiore interesse di natura pubblicistica che legittima le deroghe.

Continuano a susseguirsi le pronunce che definiscono le liti, invero sempre più frequenti, originate dalle opere di riqualificazione energetica ed aventi ad oggetto specifico la realizzazione del cappotto termico. Questa volta, il massimo collegio amministrativo fa buon uso dei principi che governano la materia e valuta l’installazione del cappotto termico come non rilevante nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, in deroga alle prescrizioni del DPR 380/01.

Dopo numerose (e recenti) sentenze di legittimità e di merito che hanno, di fatto, evidenziato le criticità conseguenti all’isolamento termico dell’edificio (vuoi per la riduzione del piano di calpestio dei balconi, vuoi per la desunta violazione del decoro architettonico del fabbricato), ecco le prime sentenze dei giudici amministrativi che, al contrario, ne evidenziano gli aspetti positivi dal punto di vista del superiore interesse (pubblicistico) all’efficientamento prestazionale ed al risparmio energetico.

In questo filone si colloca la sentenza n. 6764 del Consiglio di Stato emessa  l’11 luglio 2023, che, confermando la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano numero 41/2019, ha legittimato la riduzione del confine tra due edifici frontistanti, determinata dall’ispessimento di circa 12 centimetri delle mura perimetrali del fabbricato sulle quali gli originari resistenti avevano installato il cappotto termico.

Le deroghe alle distanze tra edifici

I ricorrenti, soccombenti nel doppio grado di giudizio, assumevano che fosse illegittima la concessione edilizia rilasciata dalla pubblica amministrazione convenuta, la quale, nell’assentire la concessione edilizia in favore dei resistenti con le caratteristiche realizzative descritte, aveva impropriamente violato le vigenti disposizioni inderogabili, previste dalla legge urbanistica provinciale numero 13/97 e dalle norme di attuazione al piano urbanistico comunale, in tema di distanze tra edifici e confini.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibili le difese svolte dagli istanti sulla base di un assunto fondamentale: l’articolo 14, comma 7, del Decreto legislativo numero 102/2014 (in materia di efficienza energetica) così come modificato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 73/2020, certamente applicabile al caso di specie, ha stabilito che, nel rispetto dei limiti del maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura (superiori ed inferiori) necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 192/2005, è possibile derogare, nel rispetto delle procedure di rilascio dei titoli abitativi previsti dal DPR 380/2001, a quanto statuito dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in relazione alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.

Indiscussa, per il Consiglio di Stato, la riconducibilità della fattispecie in esame, relativa appunto all’efficientamento energetico, nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo numero 102/2014, anche sulla scorta di quanto stabilito espressamente dal Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 24 del 26 giugno 2020 (Regolamento in materia edilizia), che, all’articolo 2, comma 1, lett. u) così recita: “In caso di realizzazione di opere per l’isolamento termico degli edifici esistenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modifiche.”

L’implicito richiamo al Decreto Semplificazioni bis

La pronuncia, invero piuttosto tecnica, si lascia tuttavia apprezzare in quanto presuppone l’applicazione concreta di quanto stabilito dal c.d. Decreto Semplificazioni bis (numero 77/2021), laddove si stabilisce espressamente che “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.”

Ricorso rigettato, dunque, e condanna della parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge.

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