Immobiliare

Bonus facciate anche per edifici in zone assimilabili alle zone “A” o “B”

Richiamando la circolare n. 2/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ricorda che le zone assimilabili alle predette zone "A" o "B" devono risultare in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali
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Bonus facciate anche per edifici in zone assimilabili alle zone “A” o “B”
Il bonus per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ormai noto come “bonus facciate”, può essere fruito anche con riferimento ai lavori effettuati su edifici che si trovano in aree riconducibili o equipollenti alle zone territoriali “A” o “B”. A confermarlo l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 23 dello scorso 8 gennaio 2021. In cui, tra le altre indicazioni, chiarisce come ai fini del bonus facciate l’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle zone “A” o “B” deve essere attestata esclusivamente da una certificazione rilasciata dall’ente territoriale competente. Come noto, il bonus facciate – introdotto dalla Legge n. 160 del 2019 – riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Purché ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n.1444/1968. Sotto il profilo oggettivo l’ubicazione degli edifici assume significativa rilevanza. E, dunque, definire tale perimetro per la fruizione del bonus facciate è importantissimo, ma non semplice. Nel parere richiesto, difatti, l’istante necessita di un chiarimento visto che il lotto su cui insiste l’immobile oggetto dei lavori ricade in parte in “zona di completamento B3” e per la restante superficie in zona attività terziarie. Vediamo insieme qual è la conclusione a cui è arrivata l’amministrazione.

Il quesito dell’istante

L’istante è un Condominio deve effettuare dei lavori di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna in uno stabile che ricade:
  • in parte in “zona di completamento B3” (per circa 1.100 mq., su un totale di 2.800 mq);
  • in parte in zona “attività terziarie”, di cui è stata utilizzata (per la realizzazione del fabbricato) esclusivamente l’aliquota volumetrica aduso residenziale nella misura massima del 50% del volume ammesso, assimilabile quindi alla zona B.
Il parere richiesto dal Condominio è finalizzato a capire se, vista l’ubicazione dello stabile, è possibile fruire del bonus facciate. E, in caso affermativo, se è fattibile procedere con la cessione del relativo, credito ai sensi dell’art.121 decreto Rilancio.

Le motivazioni dell’Agenzia

Nell’esaminare il caso l’Amministrazione finanziaria fornisce alcuni passaggi interessanti ai fini applicativi del bonus facciate. Per prima cosa, evidenzia, che stante l’importanza dell’assimilazione alle zone “A” o “B” della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento per poter fruire del bonus facciate, tale elemento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Per seconda cosa, richiamando la circolare n. 2/E/2020, ricorda che le zone assimilabili alle predette zone “A” o “B” devono risultare in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Difatti, il decreto n.1444/1968 pur rappresentando un riferimento per i Comuni, che in sede di redazione degli strumenti urbanistici devono applicare i predetti limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli mediante gli strumenti di pianificazione, al contempo non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi prevista. Per quanto così chiarito dall’Amministrazione, dunque, per fruire del bonus facciate gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali “A” o “B” individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968. L’Agenzia, richiamando la citata circolare n. 2/E del 2020, ribadisce che l’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone “A” o “B” deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (Articolo 2 del DM n.1444/1968)

A) Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

B) Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 m3/m2.

La risposta dell’Agenzia

In conclusione, l’Amministrazione afferma che il Condominio istante potrà fruire della detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dal bonus facciate, ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione. Diversamente, l’agevolazione spetterà limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3“. L’istante potrà, infine, per l’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. O, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.
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