Immobiliare                
            
            Bonus facciate, può richiederlo anche solo un condomino
                
                    Nella risposta n.499/2021, l'Agenzia delle Entrate lo conferma, chiarendo i requisiti da rispettare e l’iter da seguire per la domanda di agevolazione                
                
                    
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Sulla questione, con la risposta all’interpello n. 499/2021, ha provato a fare chiarezza recentemente l’Agenzia delle Entrate.
                Bonus facciate, può usufruirne solo un condomino? Il quesito
Alla Divisione Contribuenti AE si è rivolto un contribuente comproprietario, insieme alla moglie, di un appartamento sito in un mini condominio composto in totale da tre unità immobiliari. Per l’edificio, che risulta essere in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al bonus facciate, l’istante vorrebbe eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini, accollandosi interamente, insieme alla moglie, le spese previste per l’intervento. Nello specifico, un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile procedere sostenendo interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate, beneficiando quindi, dell’agevolazione fiscale subito dopo aver ottenuto una delibera condominiale avente ad oggetto l’autorizzazione all’unanimità sull’avvio dei lavori e il sostenimento della spesa solo in capo ad alcuni condomini.Bonus facciate, per quali lavori è ammesso
Il bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici, ovvero:- zona A, che include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
 - zona B, che include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.