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Bonus facciate: sì ai nuovi parapetti esterni. E le tende?

Ok al bonus facciate per la sostituzione dei parapetti, le tende solo a certe condizioni. Mentre sono esclusi i sistemi di illuminazione notturna
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Bonus facciate: sì ai nuovi parapetti esterni. E le tende?
Nuovo intervento nella risposta all’interpello n. 673/2021 da parte dell’Agenzia delle entrate a chiarimento del perimetro applicativo del bonus facciate, l’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, e modificata dalla successiva manovra di fine anno, che prevede una detrazione del 90% delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n.1444/1968. In particolare, nell’interpello in esame l’Amministrazione fornisce una precisazione per la fruizione del bonus con riferimento ai specifici lavori (sostituzione dei parapetti, fornitura e posa delle nuove tende e sistema di illuminazione notturna). Per l’Agenzia rientrano ammissibili al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Mentre considera i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili in linea generale ammessi solo se, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” all’intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso. Infine, esclude le spese per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata dagli interventi”edilizi” per i quali spetta l’agevolazione.

Il caso sottoposto alle Entrate

Nel caso sottoposto all’interpello il condominio istante vorrebbe fruire del bonus facciate dovendo eseguire interventi di cui all’articolo 1, commi da 219 a 224, della L. 160/2019 su due edifici composti da due blocchi di fabbricati, per un totale di 360 unità immobiliari. In particolare, l’Istante intende realizzare un intervento in zona A, finalizzato a:
  • sostituzione dei parapetti presenti nei balconi:
  • rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre;
  • sistema di illuminazione notturna

La risposta delle Entrate

In via preliminare, l’Agenzia illustra la norma istitutiva del bonus facciate e richiama, in ordine alla applicazione di tale agevolazione, i chiarimenti già forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E. L’Amministrazione sottolinea come la ratio della normativa sia quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Nella citata circolare n. 2/E/2020 è precisato che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate. L’Agenzia richiama anche quanto precisato nella risposta n. 520 del 4 novembre 2020 ovvero che il bonus facciate spetti anche per i lavori aggiuntivi, quali lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento edilizio stesso.

Ammessi i parapetti, le tende solo se di completamento dell’intervento, esclusa l’illuminazione

Tanto premesso, crea i presupposti per fornire una risposta all’Istante che intende realizzare una serie di interventi e fruire per gli stessi al bonus facciate. L’Amministrazione, in particolare, afferma in conclusione che:
  • nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa in esame, sono ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, come precisato dalla citata circolare;
  • i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, invece, non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” al predetto intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso;
  • l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata non possano rientrare tra gli interventi”edilizi” per i quali spetta l’agevolazione in virtù della finalità della disposizione che è quella di agevolare interventi edilizi volti al decoro urbano.
Interpello n. 673/2021
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