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Bonus facciate vale anche per interventi realizzati nel 2022?

Mef e Agenzia delle Entrate: i lavori possono essere completati anche nel 2022, ma solo con il pagamento delle spese entro il 31 dicembre
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Bonus facciate vale anche per interventi realizzati nel 2022?
Il Bonus facciate è stato prorogato a tutto il 2022 dalla Legge di Bilancio 2022, ma con effetti diversificati in funzione dei tempi di pagamento delle spese sostenute per gli interventi agevolabili.  Per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, vale la detrazione al 90%, anche a lavori non ultimati, mentre le spese sostenute e saldate nel 2022 – anche se parte dello stesso intervento complessivo – saranno detraibili nella misura del 60%.

Bonus facciate 2022, il parere dell’Agenzia delle Entrate

In tal senso si era già pronunciata la direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate (interpello 903-521 del 7 luglio 2021) fornendo un parere favorevole sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al bonus facciate, pari al 90 per cento, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (Sal) che potranno essere completati anche successivamente.

Sconto in fattura anche se i lavori si realizzano dopo

Si potrà scegliere lo sconto in fattura anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento perché l’opzione può essere esercitata indipendentemente dai Sal, a differenza di quanto previsto per il Superbonus, per cui i Sal non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. “La norma del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, secondo il sottosegretario Freni,  deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati“. Dunque sarà possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori,  facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento. Ma attenzione: a prescindere dall’entità e dalla qualificazione dell’intervento, per esercitare l’opzione sarà necessario presentare il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese, a cura di un tecnico abilitato. Infatti, gli interventi agevolabili con il bonus facciate non rientrano nell’esenzione, apportata dalla legge di bilancio 2022 nell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020per le opere classificate come “attività di edilizia libera” o interventi “minori” (con una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro), all’obbligo del visto e dell’asseverazione, in caso di esercizio dell’opzione.

Se i lavori non si effettuano?

La mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Il concorso nella violazione comporterà la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
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