Immobiliare

Bonus facciate, esclusi gli interventi realizzati sulle facciate interne 

Non sono detraibili gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni. Escluse anche le spese per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
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Bonus facciate, esclusi gli interventi realizzati sulle facciate interne 
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 606/2021, fornisce chiarimenti sul bonus facciate per un complesso immobiliare di categoria catastale A9, locato ad una Società che gestisce la parte destinata a museo e ad altre attività connesse. Si chiede se, per tale immobile, si possa usufruire del bonus facciate, e in particolare, se la misura agevolata riguarda anche le facciate interne che, pur non essendo visibili da una strada ad uso pubblico, sono comunque visibili dagli utenti del museo. Dato che i lavori da eseguire costituiscono manutenzione straordinaria, si chiede inoltre se le prestazioni edilizie in questione possano beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 10%. L’Agenzia ricorda che l’agevolazione del bonus facciate, sotto il profilo oggettivo, riguarda unicamente le spese sostenute per il ripristino delle facciate, dei balconi e dei fregi ornamentali, nonché per il rifacimento di grondaie, pluviali e cornicioni dei fabbricati preesistenti ubicati nelle zone territoriali omogenee A e B, cioè negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico o particolare pregio ambientale, nelle aree circostanti coperte da opere urbanistiche per almeno un ottavo con un indice di edificazione pari ad 1,5 metri cubi per metro quadro.

Bonus facciate solo per l’involucro esterno visibile

Il bonus facciate riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta invece sulle facciate interne dell’edificio fatte salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono perciò considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. L’agevolazione, conclude l’Agenzia,  essendo limitata alle sole facciate visibili da strade destinate all’uso pubblico, cioè fruibili dalla generalità dei passanti, non può essere estesa alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne – anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto – a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti.

L’Iva agevolata per interventi di  recupero di immobili

In merito all’aliquota Iva agevolata al 10%, l’Agenzia ricorda che l’aliquota Iva ridotta del 10%  prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 si applica alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, da eseguirsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000. La norma è stata più volte prorogata, per poi essere resa permanente con la legge finanziaria 2008.

Gli edifici considerabili per l’agevolazione

Il Ministero delle Finanze, nella circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, ha chiarito che “devono ritenersi agevolabili:
  1. unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11 ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L’agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle singole unità abitative indipendentemente dalla tipologia dell’edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa;
  2. interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo, ai fini dell’agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni. A tali interventi l’aliquota del 10 per cento si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio.
La circolare introduce una netta distinzione tra gli edifici a prevalente destinazione abitativa, considerati integralmente, e le singole unità abitative, e chiarisce che “se l’intervento di recupero viene realizzato, anziché sulle parti comuni, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l’agevolazione si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative descritte alla lettera a) o ne costituisce una pertinenza. Restano, pertanto, esclusi dall’agevolazione gli interventi che sono eseguiti sulle unità immobiliari aventi diversa destinazione, pur se facenti parte di un fabbricato che unitariamente considerato ha prevalente destinazione abitativa”. Dal momento chela circolare risulta ancora in linea con la normativa vigente, l’Agenzia ritiene che le prestazioni relative agli interventi che si intende porre in essere debbano essere assoggettate all’aliquota Iva ridotta del 10%, relativamente alla sola l’unità immobiliare accatastata come A9 e le relative pertinenze. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 606 del 17 settembre 2021
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