Immobiliare                
            
            Bonus facciate, esclusi gli interventi realizzati sulle facciate interne
                
                    Non sono detraibili gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni. Escluse anche le spese per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli                
                
                    
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L’Agenzia ricorda che l’agevolazione del bonus facciate, sotto il profilo oggettivo, riguarda unicamente le spese sostenute per il ripristino delle facciate, dei balconi e dei fregi ornamentali, nonché per il rifacimento di grondaie, pluviali e cornicioni dei fabbricati preesistenti ubicati nelle zone territoriali omogenee A e B, cioè negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico o particolare pregio ambientale, nelle aree circostanti coperte da opere urbanistiche per almeno un ottavo con un indice di edificazione pari ad 1,5 metri cubi per metro quadro.
                Bonus facciate solo per l’involucro esterno visibile
Il bonus facciate riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta invece sulle facciate interne dell’edificio fatte salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono perciò considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. L’agevolazione, conclude l’Agenzia, essendo limitata alle sole facciate visibili da strade destinate all’uso pubblico, cioè fruibili dalla generalità dei passanti, non può essere estesa alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne – anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto – a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti.L’Iva agevolata per interventi di recupero di immobili
In merito all’aliquota Iva agevolata al 10%, l’Agenzia ricorda che l’aliquota Iva ridotta del 10% prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 si applica alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, da eseguirsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000. La norma è stata più volte prorogata, per poi essere resa permanente con la legge finanziaria 2008.Gli edifici considerabili per l’agevolazione
Il Ministero delle Finanze, nella circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, ha chiarito che “devono ritenersi agevolabili:- unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11 ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L’agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle singole unità abitative indipendentemente dalla tipologia dell’edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa;
 - interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo, ai fini dell’agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni. A tali interventi l’aliquota del 10 per cento si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio.