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Bonus facciate, detrazione anche con il diritto di enfiteusi

Nel rispondere al quesito di un'associazione, l'Agenzia delle Entrate conferma che il diritto di enfiteusi è titolo idoneo per accedere alla detrazione
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Bonus facciate, detrazione anche con il diritto di enfiteusi
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 574/2021, fornisce chiarimenti sul bonus facciate a un’associazione privata ed apolitica senza fine di lucro avente finalità di “convegno amichevole”, titolare di redditi da locazione assoggettati a tassazione ordinaria, con sede in un antico edificio plurisecolare, che occupa in base ad un diritto di enfiteusi. L’Istante intende fruire del bonus facciate e, in particolare, di optare per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione, e chiede se sussista il requisito soggettivo previsto dalla normativa agevolativa.

Bonus facciate, destinatari e requisiti

L’Agenzia ricorda che sono ammessi al bonus facciate le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa. I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari devono:
  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Diritto di enfiteusi è un titolo idoneo per l’accesso alla detrazione

Per quanto riguarda il diritto di enfiteusi –  un diritto reale di godimento che si concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura (articoli 957- 977 del codice civile) – esso costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso al bonus facciate. Pertanto l’associazione, quale ente privato che non svolge attività commerciale, titolare di redditi di locazione soggetti a tassazione ordinaria, può rientrare tra i soggetti beneficiari della detrazione in questione. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 574/2021
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