Bonus facciate, vale solo per gli immobili residenziali

Aggiornamento del 09/01/2020
La legge di Bilancio (art.1, co.219-224) introduce per il 2020 il cd “Bonus facciate”, una detrazione fiscale del 90% delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B, cioè:
- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Il cd “Bonus facciate” è ammesso esclusivamente per le spese relative a interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, ed è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. Per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.
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Bonus facciate e documentazione
Per le spese documentate, cioè effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, intonacatura, verniciatura, rifacimento di ringhiere, decorazioni, marmi di facciata, sostituzione dei pavimenti dei balconi, di balaustre e fregi, canali di grondaie e tutti i sistemi di smaltimento delle acque piovane, impianti di illuminazione, pluviali, cavi che portano il segnale televisivo, la detrazione dell’imposta lorda è incrementata al 90%. La detrazione vale anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari, come ville e villette, ed è spalmata in dieci anni. Il bonus facciate sarà cumulabile con altre misure di risparmio energetico.
Detrazione e fruizione
La detrazione vale per il solo anno 2020 e si colloca nell’ambito del piano casa da un miliardo, che comprende anche le detrazioni (prorogate al 31 dicembre 2020) per la riqualificazione energetica, installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione.
Requisiti di prestazione energetica
Se l’intervento effettuato influenza dal punto di vista termico l’edificio ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, deve soddisfare i requisiti stabiliti nelle linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (decreto Mise 26 giugno 2015) e, in termini di trasmittanza termica, i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m²K) (Tabella 2 del Decreto Mise 26 gennaio 2010).
In questa ipotesi, l’Enea effettuerà il monitoraggio del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, con controlli a campione, sia documentali che in situ, sui massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione.
Il beneficio dovrebbe applicarsi ai soli immobili a destinazione residenziale e a favore dei soli contribuenti Irpef. Per precisa indicazione interpretativa si attende una circolare dell’Agenzia delle Entrate , che definirà la tipologia degli interventi interessati alla detrazione.