Bonus facciate e balconi: quali interventi detraibili?
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 411 del 25 settembre 2020, chiarisce quali interventi sugli elementi costitutivi dei balconi possono valersi dell’agevolazione fiscale introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020), il cd Bonus facciate.
Il quesito
L’Istante ha intenzione di procedere, insieme agli altri condomini, a lavori di restauro dell’edificio condominiale fruendo per le spese sostenute del Bonus facciate e chiede chiarimenti circa l’applicazione dell’agevolazione a specifici interventi da eseguire sui balconi. Gli interventi in questione riguardano:
- rimozione pavimentazione esistente;
- impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione;
- rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura; rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.
Il parere dell’Agenzia
L’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (cd. Bonus facciate).
I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, in cui si precisa che l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Bonus facciate: gli interventi ammissibili per i balconi
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.
Il Bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone. Nonché per la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Nel caso specifico, pertanto, l’Istante potrà fruire del bonus facciate per i descritti interventi che intende realizzare. Con la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore a sua volta potrà recuperare l’anticipo sotto forma di credito d’imposta. Con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti. Fra questi, sono inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.