Immobiliare

Bonus edilizi: nel 2025 i termini di fruizione e le aliquote di detrazione sono rimodulati

La Circolare 8/E del 19 giugno 2025 espone novità su detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficienza energetica degli edifici
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Bonus edilizi: nel 2025 i termini di fruizione e le aliquote di detrazione sono rimodulati

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 8/E del 19 giugno 2025, fornisce chiarimenti sulle novità in tema di bonus edilizi, detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus, introdotte nella disciplina dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025).

In particolare, sono rimodulati i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si interviene, inoltre, anche sulla disciplina del Superbonus, in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

Riportiamo, in sintesi, i contenuti della circolare e le novità inerenti ai vari bonus edilizi in vigore nel 2025.

Bonus edilizi 2025: interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione rimane ferma al 50%.

Ecobonus

Gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. L’esclusione dalla detrazione non si applica, invece, ai microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa.

L’esclusione dai benefici fiscali per gli interventi ammessi all’Ecobonus non può riguardare la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali.

I sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal dm 6 agosto 2020, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione, in assenza di limitazioni espressamente previste dalla norma.

Se un contribuente, al 31 dicembre 2024, ha in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nell’Ecobonus per la riqualificazione energetica dell’edificio (detrazione pari al 65% con un limite di detrazione pari a 100.000 euro) e abbia già speso 75.000 euro, lo stesso, nel 2025, può portare in detrazione il 65% di 75.000 euro, già fruito nel 2024), e le ulteriori spese con una percentuale del 36%. Resta fermo che, nel caso sopra prospettato, la detrazione è pari al 50% se le spese per l’intervento sono sostenute da un titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus edilizi 2025: interventi di recupero del patrimonio edilizio

Sono agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione. Sono invece esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del bonus recupero del patrimonio edilizio sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

Sismabonus

Se un contribuente, al 31 dicembre 2024, ha in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nel Sismabonus con detrazione all’80% con un limite di spesa di 96.000 euro e abbia già speso 80.000 euro, nel 2025 può portare in detrazione le spese sostenute per il completamento dell’intervento di Sismabonus con una percentuale del 36% e un limite di spesa residuo di 16.000 euro (96.000 euro – 80.000 euro). La detrazione è innalzata al 50% nel caso in cui le spese per gli interventi antisismici siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus mobili

La detrazione è prorogata per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5.000 euro previsto per il 2024.

Sismabonus acquisti

La misura della detrazione è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Le medesime considerazioni valgono anche per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati.

Per la fruizione dell’aliquota maggiorata per la detrazione per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali l’acquirente deve adibire ad abitazione principale l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza entro il suddetto termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, la maggiorazione è applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Tali circostanze devono essere verificate, come per le singole unità immobiliari, all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

Superbonus: come funziona il “re” dei bonus edilizi nel 2025

Qualora, prima del 1° gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l’unico intervento “trainante”.

Maggiorazioni Superbonus

La detrazione, per i rispettivi interventi, è elevata al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per il riconoscimento della maggiorazione, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente.

La limitazione si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento; il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36% delle spese sostenute nel 2025 e del 30% delle spese sostenute nel 2026 e nel 2027.

La nozione di abitazione principale

Con riferimento al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, può essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata“.

Rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.

La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione. Qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

La ripartizione in dieci quote annuali

Con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, Il Superbonus va sempre ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, La ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025).

Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.

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