Immobiliare

Le caldaie e le pompe di calore sono ancora agevolabili con i bonus edilizi?

La Circolare 8/E del 19 giugno 2025, dell’Agenzia delle Entrate spiega quali interventi sono ancora agevolabili nel 2025
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Le caldaie e le pompe di calore sono ancora agevolabili con i bonus edilizi?

Con la Circolare 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su diversi aspetti della disciplina dei bonus edilizi, dopo le modifiche apportate dall’ultima legge di bilancio. Approfondiamo il tema delle caldaie e delle pompe di calore, per capire quali interventi sono ancora agevolabili con bonus nel 2025.

Bonus 2025: la situazione per le caldaie a combustibili fossili

In linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia, dal 1° gennaio 2025 sono esclusi dall’Ecobonus, dal bonus recupero del patrimonio edilizio e dal Superbonus gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

La Comunicazione 2024/6206 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 ottobre 2024, precisa che l’eliminazione graduale degli incentivi finanziari per questo tipo di impianti
si applica all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all’acquisto, all’assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che:

  1. brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, e
  2. è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato”.

Le caldaie a gas e il mix di combustibili

La Comunicazione specifica che una “caldaia a gas può essere considerata alimentata a combustibili fossili in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell’installazione”. Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l’installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari. Può invece beneficiare di incentivi, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili, a condizione di rispettare il regolamento sull’etichettatura energetica, che impone che gli eventuali incentivi puntino alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o alle classi più elevate indicate negli atti delegati dell’UE sull’etichettatura energetica dei prodotti in questione.

Quindi, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente aventi capacità fino a 70 kW soggetti all’etichettatura energetica, si possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate. Le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano alimentate a combustibili fossili o rinnovabili.

Caldaie con combustibili da biomassa

Unica eccezione: le caldaie specificamente concepite per funzionare con combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in quanto non soggette alle norme dell’UE in materia di etichettatura energetica. Per le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in materia di etichettatura energetica, con una scala adattata. Dato che rientrano nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, possono beneficiare di incentivi.

Gli apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Quindi, in conclusione, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (compresi anche gli interventi di nuova installazione) esclusi dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. L’esclusione dalla detrazione non si applica, invece, ai microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa. Restano ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per i predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

Le caldaie incluse nei bonus 2025: pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi

L’esclusione dai benefici fiscali per gli interventi ammessi all’Ecobonus non può riguardare la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato anche l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali.

Anche i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal dm 6 agosto 2020, possono continuare a beneficiare dell’Ecobonus.

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