Immobiliare
Bonus affitti anche per indennità di occupazione sine titulo
Agenzia delle Entrate: sì al credito d’imposta per l’occupazione “sine titulo” di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di locazione
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L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 34 dell’11 gennaio 2021, con riferimento all’ambito di applicazione del c.d. bonus affitti (di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio) ha chiarito che il credito d’imposta torna applicabile anche con riferimento alla quota di “indennità di occupazione” imputabile ai mesi da marzo a giugno 2020. E corrisposta – in assenza di un contratto di locazione vigente – per l’occupazione “sine titulo” di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di locazione che ha già espletato i suoi effetti.
Contenere gli effetti negativi della crisi pandemica
L’Agenzia delle Entrate è pervenuta a tali conclusioni in considerazione del fatto che la finalità del bonus affitti “è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche”. In considerazione dell’intento legislativo, ai soli fini dell’agevolazione del bonus affitti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il rapporto tra le parti in causa da cui scaturisce l’obbligo di pagamento dell’indennità possa essere assimilato ai contratti “di locazione, di leasing o di concessione di immobili (…)” di cui al citato art. 28 del decreto Rilancio.Sul Bonus Affitti
Tutto ciò premesso, in tema di bonus affitti, risulta opportuno ricordare che:- ai fini dell’agevolazione, i canoni agevolabili devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (sul punto si veda la CM n. 14/E del 2020). A tale fattispecie, come evidenziato con la citata CM n. 14/E del 2020, sono assimilabili alcuni ulteriori contratti finalizzati al godimento degli immobili aventi la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico” (i.e. concessione o leasing operativo);
- possono beneficiare del citato bonus i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Tenendo presente che la condizione necessaria al fine di poter fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
- il credito d’imposta è riconosciuto, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai citati eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19;
- il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Tenendo presente, comunque, che il credito può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.