Per l’ascensore in condominio, la SCIA è valida solo se corredata da progetto tecnico esaustivo

Ai fini dell’installazione di un ascensore in condominio, è necessario che la relativa pratica amministrativa, consistente nella segnalazione certificata d’inizio attività, sia adeguatamente corredata da tutti gli elaborati tecnici previsti dalla normativa di settore. Lo ribadisce con la sentenza numero 3925 dell’8 maggio 2025, il Consiglio di Stato.
Gli elaborati tecnici sono infatti essenziali affinché la consistenza, la struttura e l’impatto (anche visivo) dell’opera siano perfettamente conoscibili ex ante, ossia ancor prima dell’effettiva realizzazione della stessa, così da poterne per tempo verificare la corrispondenza al progetto.
I fatti di causa
Una condòmina, che voleva installare all’interno della corte condominiale un ascensore ad uso esclusivo della propria abitazione, riceveva dal Comune la notifica del provvedimento inibitorio alla prosecuzione delle opere oggetto di SCIA, in quanto la pubblica amministrazione procedente aveva rilevato diverse carenze documentale nella pratica amministrativa presentata, consistenti, precisamente:
- nella vetustà della delibera assembleare di assenso ai lavori;
- nell’assenza del certificato medico attestante la disabilità dell’istante e della dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le difficoltà di accesso all’abitazione;
- nella mancanza degli elaborati tecnici progettuali che, secondo il DM 14 giugno 1989 n. 239, devono evidenziare le soluzioni tecniche prescelte per ottenere il superamento delle barriere architettoniche;
- nel contrasto tra il contenuto della relazione tecnica asseverata, secondo la quale l’immobile non era sottoposto a vincoli e le risultanze (di segno contrario) emergenti dal regolamento urbanistico edilizio e dalle NTA dello stesso regolamento;
- la mancanza del parere della Commissione attestante la compatibilità paesaggistica;
- la mancanza di una rappresentazione tridimensionale dell’opera (rendering), obbligatoria ai fini dell’acquisizione del parere di cui sopra, nello stato di fatto e di progetto;
- l’impossibilità, in assenza del parere suddetto, quale atto presupposto alla presentazione ed all’efficacia della SCIA, di dare corso ai lavori;
- la violazione delle disposizioni regionali che stabiliscono i requisiti minimi degli elaborati grafici, ai fini dell’asseverazione da parte del progettista abilitato.
Avverso tale determinazione comunale, l’istante proponeva ricorso al TAR per l’Emilia Romagna, il quale, con la sentenza numero 210 del 15 luglio 2022, lo rigettava, determinando così, nella parte soccombente, l’interesse ad impugnare la pronuncia innanzi al Consiglio di Stato.
Ascensore in condominio: la pronuncia del Consiglio Stato
Il massimo collegio amministrativo, con la sentenza numero 3925/2025, ha respinto il gravame, confermando di fatto la piena legittimità delle determinazione inibitoria assunta dal Comune intimato, per le evidenziate carenze istruttorie della SCIA depositata dalla parte interessata.
In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato come l’incompletezza delle allegazioni alla comunicazione d’inizio lavori asseverata, costituisse un ostacolo insormontabile per la pubblica amministrazione, la quale, in assenza della puntuale indicazione dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento, non è posta materialmente nelle condizioni di procedere con le verifiche che, in sede di SCIA, le competono ed in assenza delle quali, si legge nel provvedimento: “(…) il decorso del termine per il silenzio assenso è impedito dall’assenza delle informazioni che il privato deve fornire dovendo l’amministrazione procedere alle verifiche, per l’appunto, consentite dal tenore degli allegati alla SCIA e alle eventuali integrazioni documentali (Consiglio di Stato, 6 febbraio 2024, numero 1215).”
La conseguenza è inevitabile: una volta esclusa, per i motivi esposti, la possibilità che si formi il silenzio assenso, deve necessariamente ritenersi sempre tempestivo il blocco delle opere, comunicato dall’amministrazione al privato non appena la stessa abbia rilevato la mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina regionale, in tema di elaborati progettuali in edilizia, per l’efficacia della SCIA.
Ascensore in condominio: lacune evidenziate dal provvedimento assunto dal Comune
In altre parole, ad avviso del giudice dell’appello, le lacune evidenziate dal provvedimento assunto dal Comune, e poi confermate dal TAR Emilia Romagna in primo grado, sono risultate talmente gravi da impedire all’ufficio dell’ente locale a ciò preposto, l’identificabilità ex ante dell’intervento da realizzarsi, nelle sue caratteristiche principali e concrete, così da costituire vera e propria condizione ostativa alla verifica della conformità dell’opera al progetto.
Deve, peraltro, rilevarsi, secondo il Consiglio di Stato (a conforto della correttezza delle valutazioni effettuate sia dal TAR che, ancora prima, dal Comune) come, in corso di giudizio, l’appellante non abbia mai contestato l’insufficienza delle tavole progettuali e dei relativi allegati offerti a corredo della segnalazione certificata d’inizio attività, limitandosi, piuttosto, a censurare solo la tardività delle (pur) richieste integrazioni documentali e dei rilievi ostativi alla conclusione dell’installazione dell’ascensore, sollevati dalla pubblica amministrazione.
Appello respinto, dunque, sentenza di primo grado confermata ma spese di lite compensate, attesa la particolarità della materia trattata.