L’Ape non è più un ostacolo, visto che se gli
interventi trainanti e trainati sono già cominciati si può provvede anche dopo a produrre l’attestato di prestazione energetica, vale a dire anche
successivamente all’inizio dei lavori.
A precisarlo è l’Agenzia delle entrate, nella
risoluzione n. 571 dello scorso 9 dicembre, quando in risposta a un interpello ricevuto ha avuto modo di chiarire che l’
attestato ante intervento può essere redatto successivamente all’inizio dei lavori, ma dovrà far riferimento alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.
Un importante chiarimento che permette di far luce su specifiche situazioni in cui molti contribuenti possono trovarsi qualora abbiano avviato i lavori di efficientamento prima dell’entrata in vigore del
Superbonus del 110% introdotto dal Decreto Rilancio (articolo 119 e 121 del D.L. n. 34/2020). Ciò, anche in considerazione dell’obbligatorietà statuita dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020 dell’Ape nella situazione ante e post intervento.
Nello stesso documento di prassi, inoltre, l’Amministrazione, richiamando quanto già precisato nella
circolare n. 24/E/2020, riconferma la fattibilità di fruire del Superbonus del 110% anche con riferimento ai lavori cominciati nel 2019. Ma
solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
Vediamo di capire meglio il quesito e la risposta dell’Agenzia.
Il caso posto nell’interpello 571
La situazione “dubbia” posta all’attenzione dell’Agenzia riguardava la possibilità di fruire del Superbonus del 110% per alcuni lavori di efficientamento anche se, in virtù del fatto che i lavori erano cominciati nel 2019, non si era provveduto a presentare l’obbligatoria APE ante-intervento.
In dettaglio, si trattava di lavori di
isolamento dell’involucro edilizio effettuati in una abitazione privata per la realizzazione del cappotto e dell’isolamento copertura; interventi cominciati a dicembre 2019 e, successivamente, a causa dell’emergenza sanitaria, messi in stand by per ripartire nel mese di luglio 2020. L’istante il 5 agosto 2020 aveva
aggiornato la SCIA, includendo gli interventi “trainati”. Ma dato che i lavori erano iniziati nel 2019 non aveva prodotto l’attestato di prestazione energetica ante-intervento necessaria per accedere al “Superbonus” con l’aliquota maggiorata del 110%.
Quando spetta il Superbonus
Il Superbonus al 110% del dl Rilancio riconosce una detrazione delle spese a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Sotto il profilo temporale, le spese che possono rientrare nell’agevolazione sono quelle sostenute per interventi trainanti e trainati,
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.
La precisazione è necessaria, in quanto permette di individuare l’arco temporale rilevante per l’ammissione al Superbonus con riferimento agli interventi che sono oggetto del quesito posto all’Agenzia i cui lavori sono cominciati, appunto, nel 2019.
L’Amministrazione conferma nella risposta n. 571 quanto già detto a suo tempo nella circolare n. 24/E del 2020, precisando che se l’
intervento è iniziato nel 2019 e vi sono pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, si potrà fruire del Superbonus solo perle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. Sempreché si tratti di interventi ammissibili e siano rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa e dalla prassi.
Come presentare l’APE per il Superbonus
L’attestato di prestazione energetica deve essere presentato secondo specifiche modalità e deve attestare il
miglioramento energetico, prima e dopo intervento, come accennato in premessa.
L’APE (articolo 6 del D.Lgs. n. 195/2005) rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del DL Rilancio è obbligatoria sia nella situazione ante e post intervento e, con riferimento ai lavori iniziati
prima del 1° luglio 2020, come aveva chiarito l’ENEA, l’APE ante-intervento doveva “riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori” (Faq n. 5).
Alla luce di quanto appena detto, l’Amministrazione ha precisato nella risposta 571 che l’adempimento può essere assolto anche avvalendosi dell’APE compilato con riferimento ai dati dell’impianto ante-intervento al fine di
ottenere due APE, vale a dire ante e post intervento, confrontabili.
Questa indicazione da parte dell’Agenzia permette di inquadrare la casistica evidenziata nell’interpello.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione giunge a un’importante conclusione che da un lato l’attestato può essere redatto anche dopo l’inizio dei lavori, dall’altro che l’APE però dovrà fotografare la
situazione esistente alla data di inizio degli stessi.
Difatti, l’Agenzia asserisce che la verifica del miglioramento energetico è data dal
raffronto dell’attestato di prestazione energetica, sia prima che dopo l’intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del citato D.M. 6 agosto 2020, l’A.P.E. ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.