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Sicurezza nei lavori condominiali: tracciati i limiti della responsabilità penale dell’amministratore

Itinerari giurisprudenziali tra doveri di vigilanza, delega e responsabilità oggettiva
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Sicurezza nei lavori condominiali: tracciati i limiti della responsabilità penale dell’amministratore

L’amministratore di condominio, nel momento in cui stipula un contratto di appalto o affida lavori di manutenzione o ristrutturazione nell’interesse del condominio, assume il ruolo di committente ai sensi delle normative vigenti, in particolare ai sensi del Testo Unico della Sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008. Questo incarico comporta una serie di obblighi non derogabili, tra cui la verifica dell’idoneità tecnica dell’impresa incaricata ed il rispetto delle normative antinfortunistiche.

A confermare questo principio ci sono alcune interessanti pronunce della Suprema Corte che, per diversi aspetti, affrontano questa delicata tematica.

È responsabile l’amministratore anche dopo la chiusura dei lavori

La prima sentenza è quella della Cassazione Penale, sezione IV, numero 13533 datata 8 aprile 2025, la quale ha affermato come l’amministratore di una società (quindi non direttamente l’amministratore di condominio), anche dopo la conclusione formale dei lavori, rimanga titolare di una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza del cantiere.

Ciò significa che l’obbligo di vigilanza e controllo non si esaurisce con la chiusura dei lavori, ma si estende nel tempo per garantire l’assenza di pericoli residui, principio applicabile per analogia anche all’amministratore di condominio.

Nel caso in esame un imprenditore edile è stato condannato per la morte di un artigiano caduto da un balcone mentre riparava una ringhiera.

Secondo la Corte, la responsabilità penale dell’amministratore della società, in qualità di committente dei lavori, non si esaurisce con la consegna del lavoro (in questo caso della casa ristrutturata), poiché l’intervento era ancora sotto il controllo del committente. Inoltre il fatto che il lavoratore fosse noto o avesse già collaborato non basta, poiché servono verifiche documentali, oltre che, elemento fondamentale, la mancanza di dispositivi di sicurezza non può essere giustificata in alcun modo.

La sentenza estende in modo netto gli obblighi del committente anche a lavori post-consegna, su chiamata verbale e affidati a lavoratori autonomi non iscritti, se l’intervento è riconducibile alla sua sfera di controllo e se non viene svolta una verifica documentale sull’idoneità tecnica e sui dispositivi di sicurezza impiegati.

Colpa in “eligendo” e “vigilando” dell’amministratore di condominio

Nell’altra sentenza, più specifica poiché relativa proprio ad una condanna emessa nei confronti di un amministratore di condominio, gli ermellini, con la sentenza della IV Sezione Penale, la numero 18169 del 14 maggio 2025, hanno confermato la condanna penale dell’amministratrice di condominio per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589 c.p. e D.lgs. 81/2008), in relazione al decesso di un lavoratore autonomo (un giardiniere) incaricato informalmente di ispezionare una grondaia “in quota”.

Nel caso in esame la Corte ha detto che doveva riconoscersi la qualità di committente dell’amministratore, anche senza verbale assembleare di conferimento incarico, basato quindi solo su un accordo verbale tra i condomini ed il lavoratore. La sentenza sottolinea l’obbligo dell’amministratore-committente di verificare sempre, anche in caso di incarichi minori e urgenti, l’idoneità dei soggetti coinvolti e la sicurezza dei lavori, indipendentemente dalla familiarità con l’esecutore. L’approccio richiesto è rigoroso, concreto e preventivo.

La Corte ha pertanto chiarito che il comportamento imprudente del lavoratore non esonera il committente dalla responsabilità, qualora l’intervento rientri nel rischio prevedibile e governabile da quest’ultimo. Pertanto, la responsabilità dell’amministratore si fonda non tanto sull’evento lesivo in sé, quanto sulla mancata adozione delle misure esigibili secondo la diligenza qualificata richiesta dal ruolo.

Amministratore di condominio committente: alcune considerazioni finali

Il ruolo di committente comporta per l’amministratore la necessità di adottare tutte le misure preventive richieste dalla normativa. La responsabilità penale può sorgere, come confermato da queste due sentenze della Cassazione, per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, nel caso in cui l’amministratore ometta di verificare l’idoneità tecnica dei lavoratori e il rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008.

È importante evidenziare che tali responsabilità non vengono meno nemmeno nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi o artigiani di fiducia, e non possono essere escluse neppure sulla base della pregressa collaborazione senza incidenti. Il committente è tenuto a una valutazione ex ante dell’idoneità, sulla base di documenti e certificazioni, nonché delle condizioni operative specifiche del lavoro da eseguire.

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