Immobiliare
Prima casa, nessuna agevolazione per le pertinenze D/10
Agenzia delle Entrate: agevolabili solo le pertinenze classificate o classificabili, al momento dell'atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 566/2021, chiarisce che le agevolazioni per la “prima casa” previste per le pertinenze dal comma 3 della Nota II-bis non possono essere riconosciute alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
Il quesito sottoposto alle Entrate
Il quesito riguarda una ‘ex casa colonica‘ costituita da un corpo di fabbrica principale e da vari annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza. In considerazione dello stato dei fabbricati, vetusti e fatiscenti, l’istante intende procedere ad una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei predetti fabbricati (art. 3, comma 1, lettera d) del dpr n. 380 del 2001), al termine della quale le suddette parti del ricostruito compendio immobiliare saranno destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto e i corpi di fabbrica separati saranno situati in prossimità dell’abitazione e destinati in modo durevole al servizio ed ornamento della casa di abitazione e, pertanto, da considerarsi quali pertinenze. L’istante chiede se possono essere applicabili le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della cd. prima casa anche per le pertinenze attualmente censite in categorie D/10, ma che successivamente, ad ultimazione dei lavori di demolizione e ricostruzione, saranno accatastate in categoria C/2, C/6 e C/7.Agevolazioni prima casa, escluse le pertinenze nella categoria D/10
L’Agenzia ritiene che le agevolazioni per la “prima casa” previste per le pertinenze dal comma 3 della Nota II-bis non possano essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell’atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7. Infatti, l’ art. 1 di cui alla Tariffa Parte I allegata al dpr n. 131 del 26 aprile 1986 (Tur) dispone espressamente l’applicazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’aliquota agevolata del 2% nell’ipotesi in cui vengano trasferite case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-bis:- che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.