Immobiliare
Agevolazione prima casa se si vende l’immobile ereditato entro l’anno
Si può usufruire dell’agevolazione prima casa su un nuovo acquisto solo se si vende l’immobile acquistato in successione entro un anno
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 551 /2021 chiarisce quando è possibile usufruire dell’agevolazione prima casa se si è già acquistato un immobile con le medesime agevolazioni nello stesso Comune.
Il caso
Un contribuente aveva ereditato, in comunione con il fratello, la quota indivisa di 1/2 dell’immobile di proprietà del padre deceduto. Con la denuncia di successione aveva poi chiesto per sé l’agevolazione prima casa relativamente alla propria quota di abitazione. La casa ereditata era stata anche adibita a residenza ed abitazione principale del nucleo familiare del contribuente. Successivamente, moriva anche il fratello ed il contribuente diventava unico erede dell’intero immobile. Volendo comprare un’altra abitazione più adatta alla propria famiglia, il contribuente vorrebbe vendere la casa ereditata dal padre e dal fratello, ma per esigenze del venditore deve comprare prima di aver venduto e prima di aver registrato la successione del fratello. Il problema è quello di capire se può acquistare la nuova casa con le agevolazioni della prima casa, senza incorrere nelle sanzioni previste per chi vende il bene ereditato e dichiarato come prima casa, prima che siano trascorsi i cinque anni dalla registrazione della successione.Requisiti per l’agevolazione prima casa
I requisiti per beneficiare dell’agevolazione prima casa sono previsti nella Nota II-bis art. 1 della Tariffa parte prima allegata al TUR:- ubicazione dell’immobile nel Comune in cui l’acquirente ha, o stabilisca entro 18 mesi, la propria residenza, o in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
- assenza della titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, su altra casa di abitazione nello stesso Comune;
- assenza di titolarità, anche per quote o in regime di comunione legale, e su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o nuda proprietà su altra casa per la quale l’acquirente o il coniuge hanno già usufruito delle agevolazioni prima casa.