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Sismabonus: gli ultimi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate approfondisce questioni cruciali legate al Sismabonus: condizioni d’accesso, remissione in bonis e crediti non utilizzabili
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Sismabonus: gli ultimi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Il “Sismabonus acquisti” consente detrazioni fiscali per interventi antisismici su edifici, ma è importante distinguere tra lavori strutturali e finiture per fruire dell’agevolazione: lo spiega a chiare lettere l’Agenzia delle Entrate.

Secondo la Risoluzione n. 14/E dell’8 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate, l’attestazione della riduzione di rischio sismico dopo lavori strutturali e collaudo è essenziale all’atto dell’acquisto, mentre le finiture possono essere completate dopo il rogito notarile.

Come accedere al Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate chiarisce

Le condizioni per beneficiare della detrazione includono il completamento dei lavori strutturali e la stipula dell’atto di compravendita entro il termine di vigenza dell’agevolazione. Anche se un’asseverazione tardiva potrebbe non consentire l’accesso alla detrazione, l’istituto della remissione in bonis può essere applicato.

L’Agenzia chiarisce che per ottenere la detrazione:

  • sono necessarie attestazioni che dimostrino la riduzione del rischio sismico all’ultimazione dei lavori strutturali e collaudo;
  • il completamento delle finiture non è rilevante ai fini della detrazione;
  • la classificazione catastale delle unità immobiliari al momento della vendita non incide sulla detrazione.

Inoltre, per il “Sismabonus acquisti” è prevista la deroga al blocco delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, purché sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023.

La remissione in bonis

Sempre l’Agenzia delle Entrate, in tema di Sismabonus e remissione in bonis, con la risposta a istanza di interpello dell’8 marzo 2024, n. 64, ha chiarito che la remissione in bonis per la tardiva asseverazione degli interventi, disciplinata dall’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017, non incide sull’ammissibilità dell’agevolazione fiscale relativa al Sismabonus.

Anche se perfezionata mediante il versamento della somma di 250 euro il 30 novembre 2023, successivamente alla trasmissione del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, mancherà uno dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa per ottenere il beneficio fiscale.

Questa interpretazione si basa sulla disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 2-ter del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11.

Crediti non utilizzabili: come muoversi

Tuttavia, nel caso in cui si verifichino le condizioni previste, è possibile ricorrere a quanto stabilito dall’articolo 25 del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, riguardante la comunicazione dei crediti non utilizzabili. Questo è stato confermato anche dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 410221/2023 del 23 novembre 2023.

In pratica, se il destinatario finale dei crediti non li ha ancora utilizzati e invia la comunicazione dei crediti non utilizzabili nei termini indicati, rendendo di fatto inefficace la cessione, è possibile procedere successivamente con una nuova comunicazione dell’opzione di sconto. Questa nuova comunicazione, inviata dopo la regolarizzazione della tardiva asseverazione, risulterà quindi essere successiva alla correzione della situazione. Questo processo è conforme alla disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 2-ter del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11.

La comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2023 deve essere effettuata entro il 4 aprile 2024.

In alternativa, nel caso in cui si opti per il riversamento del credito già ceduto, questa operazione ha il solo scopo di “precostituire” il credito a disposizione del cessionario. Ciò significa che il credito rimane a disposizione dell’ultimo cessionario, senza che venga annullata la comunicazione originaria della cessione del credito o le successive comunicazioni.

In ogni caso, è importante definire i rapporti di natura privatistica tra le parti interessate, considerando che la normativa fiscale regola solo gli aspetti relativi all’agevolazione fiscale.

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