L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a vari quesiti sull’applicazione del
Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche, fornisce chiarimenti in merito a una serie di casi specifici. Eccoli in sintesi.
Asseverazione entro il 31 dicembre 2021 (stipula degli atti di compravendita)
Gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli
interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio e realizzati
con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi alla detrazione nel
rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa agevolativa e dalla prassi amministrativa.
In particolare il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2020, secondo il quale “le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate
successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono
integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata
entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico”.
Nuova costruzione come “fondo commerciale” da utilizzare come base operativa
L’agevolazione può trovare applicazione per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico o al risparmio energetico,
realizzati su “edifici esistenti”, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione. Pertanto, è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un
intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione; quindi non si può beneficiare delle detrazioni, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
Atti autorizzatori antecedenti al 1° gennaio 2017
Gli acquirenti delle unità immobiliari possono beneficiare della detrazione se ricorrono tutte le condizioni normativamente previste, tra cui la circostanza che
le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017. E che l’atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione. Se si sono iniziate le procedure autorizzatorie in data antecedente il 1° gennaio 2017, i soggetti acquirenti delle unità immobiliari
non possono fruire del Sismabonus acquisti.
Se è possibile documentare, a seguito del parere dell’Ufficio tecnico del Comune, una
diversa data di inizio del procedimento autorizzatorio, successiva al 1° gennaio2017, ma precedente il 1° maggio 2019, le imprese possono integrare i titoli abilitativi con l’asseverazione della classe del rischio sismico. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
Asseverazione successiva alla richiesta del titolo abilitativo (quando il Comune era classificato in zona sismica 4)
Un’asseverazione tardiva non consente l’accesso al Sismabonus, ma le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, il Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito applicativo della detrazione, possono
integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione,
entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, fermo restando il rispetto della condizione che gli immobili siano alienati dall’impresa costruttrice
entro 18 mesi dal termine dei lavori.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa,
non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la sezione del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la
congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell’intervento. Ciò in quanto la detrazione è commisurata al prezzo di acquisto dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita. E non ha, quindi, relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel predetto modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.
Ammontare della detrazione
La detrazione spetta nella misura del
110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro). Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. I soggetti titolari di reddito d’impresa non rientrano, in linea di principio, tra coloro che possono fruire del Superbonus. Pertanto, per tali soggetti la detrazione Sismabonus acquisti resta fruibile nella misura del 75 per cento o 85 per cento) entro l’ammontare massimo di spesa di 96.000 euro.
Acquisto di autorimessa pertinenziale da un’impresa costruttrice
Il Sismabonus acquisti deve essere calcolato, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita,
unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente (naturalmente, in zona sismica e con miglioramento della classe di rischio).
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 364 del 24 maggio 2021
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 365 del 24 maggio 2021
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 366 del 24 maggio 2021