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I singoli proprietari rispondono degli abusi su parti comuni del condominio

È violato il regolamento di condominio se si apportano delle modifiche alle parti comuni senza preventiva autorizzazione
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I singoli proprietari rispondono degli abusi su parti comuni del condominio

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.17237 del 26 giugno 2025, interviene nel contenzioso tra due proprietarie di appartamenti posti sullo stesso piano di un comune palazzo, relativo a opere di ristrutturazione svolte da una di queste, contestate dall’altra in quanto frutto di abusi realizzati in violazione delle distanze e dell’uso di parti condominiali comuni (arretramento della conduttura di acqua collocata sul terrazzo, collocazione del vetro opaco nell’infisso del vano scala, collocazione di un controsoffitto nel vano scala).

Abusi parti condominiali comuni: la violazione del regolamento

La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell’appello, cioè che fosse stato violato il regolamento di condominio, per aver apportato delle modifiche alle parti comuni, senza preventiva autorizzazione, con un pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio. Si sarebbe dovuto accertare se la modifica dei balconi comportasse la violazione del regolamento condominiale, ovvero se la deliberazione dell’assemblea del condominio, adottata a maggioranza, fosse stata idonea o no a modificare il detto regolamento.

Senza dubbio, invece, la modifica apportata all’infisso collocato nella parte superiore della finestra doveva reputarsi illegittima, poiché, in mancanza di preventiva autorizzazione condominiale, era stato sostituita la cornice in ferro dell’infisso originario con una cornice in alluminio.

Integrazione del contraddittorio

In tema di rapporti tra condomini, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per la eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell’addebitato proprio abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune.

In definitiva, il giudice del rinvio dovrà rivalutare la situazione alla luce del seguente principio: “Anche in tema di rapporti condominiali, del fatto illecito di un condomino che si aggiunga al fatto illecito di altro condomino nei confronti della cosa comune può essere chiamato a rispondere indifferentemente l’uno o l’altro degli autori, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto”.

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