Immobiliare
Abbattimento barriere architettoniche: le spese detraibili
Se gli interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettano il requisito oggettivo e possano essere dunque qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, possono fruire della detrazione del 75%
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Con risposta all’interpello di una coppia di contribuenti (risposta n. 461/2022) l’Agenzia delle Entrate affronta il tema delle agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche su due unità immobiliari nel medesimo condominio ed in comproprietà tra i coniugi.
Il caso
Due coniugi comproprietari di due appartamenti adiacenti nello stesso condominio, composto in totale da 8 unità immobiliari, intendono collegare le due unità immobiliari per consentire alla figlia invalida al 100% di poter accedere con la carrozzina elettrica nei locali in modo autonomo. L’intervento da realizzare consiste nell’ampliamento della porta del bagno e della camera da letto, nella ristrutturazione completa del bagno per soddisfare le esigenze della disabile, nella sostituzione dei sanitari. I coniugi chiedono all’Agenzia delle Entrate di sapere se:- le spese per la sostituzione delle porte, per la sistemazione del pavimento, per la modifica delle prese da adeguare all’impianto elettrico e per la ristrutturazione completa del bagno e la sistemazione dell’intonaco, ricadono nella detrazione del 75% prevista dall’art.119 ter Decreto rilancio.
- le spese di ristrutturazione per il collegamento tra i due appartamenti, con sostituzione di una porta di ingresso esterna, possa usufruire della detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche
L’art. 119 ter del decreto Rilancio consente ai contribuenti di detrarre dall’imposta lorda le spese sostenute da gennaio 2022 a dicembre 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. L’ammontare complessivo delle spese su cui è calcolata la detrazione non deve essere superiore a:- 50 mila Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti, con accesso autunno dall’esterno,
- 40 mila Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari,
- 30 mila Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari per edifici composti da più di 8 unità.
- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità funzionali ad ab-battere le barriere architettoniche,
- in caso di sostituzione dell’impianto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Cumulo della detrazione con altre agevolazioni
La circolare n. 23/E, richiamata nel parere dell’AE, ha già chiarito che l’agevolazione si aggiunge:- al Superbonus 110% previsto dall’art. 119 Decreto Rilancio
- alla detrazione del 50% per le opere finalizzate all’abbattimento e all’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’art. 16 bis comma 1 lett e del TUIR (disciplinata attualmente dall’art. 16 D.l. 63/2013)