Tutto sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e l’informazione ai lavoratori sugli esiti

La sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, a cura e spese del datore di lavoro, comprende gli atti svolti dal medico competente, il professionista sanitario nominato dal datore di lavoro, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro. In questo articolo esponiamo come funziona l’informazione ai lavoratori in merito ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata per espressa previsione di legge nei seguenti casi:
- movimentazione manuale di carichi;
- lavoro continuativo al videoterminale;
- esposizione ad agenti fisici;
- esposizione a rumore;
- esposizione a vibrazioni;
- esposizione a campi elettromagnetici;
- esposizione a radiazioni ottiche;
- esposizione ad agenti chimici;
- esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
- esposizione ad amianto;
- esposizione ad agenti biologici;
- lavoro notturno;
- lavoratori disabili;
- lavoratrici in gravidanza.
Gli obblighi del medico competente
Le principali attività svolte dal medico competente (articolo 25 del d.lgs. 81/2008) sono:
Giudizi di idoneità
il medico competente sottopone il personale dipendente e di quello non strutturato ad esso equiparato a sorveglianza sanitaria preventiva:
- in fase preassuntiva (con eventuali accertamenti integrativi di laboratorio, strumentali, visite specialistiche);
- periodicamente (annuale e in occasione di eventuali cambi di compiti lavorativi o modifiche di esposizione a fattori di rischio),
allo scopo di esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica, da comunicare obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso (articolo 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008).
Sulla base delle visite mediche, il medico competente può esprimere uno dei seguenti giudizi:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea, precisandone i limiti temporali;
- inidoneità permanente.
Valutazione dei rischi
Il medico competente collabora nello svolgimento della valutazione dei rischi, tramite sopralluoghi e rilevazioni ambientali nei luoghi di lavoro, e firmare e verificare, con eventuali osservazioni, il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) relativamente alla parte di sorveglianza sanitaria lavoratori.
Se, in base al Dvr, il lavoratore risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro ha l’obbligo a farlo sottoporre a visita medica da parte del medico competente (articoli 18 e 20 del d.lgs. 81/2008). Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti, inoltre può fare richiesta di visita medica e ottenerla se la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Protocolli sanitari
Il medico competente elabora protocolli sanitari specifici calibrati sulla peculiarità del rischio e coerenti con la valutazione dei rischi, in applicazione degli indirizzi scientifici più avanzati.
Cartelle sanitarie e di rischio
Il medico competente cura, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
Gli esiti delle visite mediche devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3 del d.lgs. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle, indicandolo nella lettera di nomina.
Relazioni sanitarie
Il medico competente comunica per iscritto una relazione sanitaria annuale, in occasione della riunione periodica a cui partecipano il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Informazione ai lavoratori
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, di rilasciargli copia della documentazione sanitaria. In caso di omissione è prevista a carico del medico competente una sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro.
Nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, il medico competente informa il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti e fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Documentazione sanitaria
Alla cessazione dell’incarico, il medico competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria, da conservarsi nel rispetto delle disposizioni sulla privacy per almeno dieci anni, e con salvaguardia del segreto professionale.
Alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, il medico competente consegna allo stesso copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
Nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, il medico competente invia all’INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio, nel rispetto delle disposizioni di sorveglianza sanitaria.
Come funziona l’informazione ai lavoratori e modalità di comunicazione degli esiti della sorveglianza sanitaria
Al termine della visita medica, il medico competente può, oralmente, dare informazioni al lavoratore al termine della visita. Nel caso in cui gli esami integrativi precedano la visita medica, l’informazione può essere trasmessa verbalmente al termine della visita, consegnando copia degli esami effettuati. La consegna degli esami è d’obbligo su richiesta dell’interessato.
Se alla visita seguono altri esami, occorre fornire per iscritto al lavoratore una scheda sintetica della visita medica di idoneità e sui risultati della sorveglianza sanitaria, indicando i fattori di rischio a cui è esposto professionalmente e l’eventuale indice di rischio o anche i livelli di esposizione; in caso di variazioni, è necessario riformulare e riconsegnare la scheda aggiornata.
Quali sono i diritti del lavoratore in relazione all’informazione sugli esiti della sorveglianza sanitaria?
Inoltre, il lavoratore ha diritto a ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento, richiedendola al medico competente. Al riguardo, occorre tener presente il Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati” come, ad esempio, i dati genetici, i dati relativi alla salute e i dati biometrici, nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di rischio.
In base al Regolamento 2016/679 GDPR il lavoratore può ottenere:
- l’accesso ai propri dati personali e a tutte le altre informazioni sanitarie;
- la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
- la cancellazione (cd. “diritto all’oblio”), salvo per quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente conservate (ad es. dati sanitari) e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente su quello dell’interessato alla prosecuzione dell’attività di trattamento;
- la limitazione o la negazione del trattamento dei dati che lo riguardano, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico.
Il lavoratore ha inoltre diritto a fare ricorso contro il giudizio del medico competente sulla mansione specifica entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.