Sicurezza e Ambiente

Quali sono gli obblighi del preposto?

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Quali sono gli obblighi del preposto?

Il preposto è la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa», come stabilito dal D.Lgs. 81/2008, ovvero il Testo unico per la sicurezza.

In questa guida forniremo innanzitutto una presentazione del ruolo e degli obblighi del preposto alla sicurezza e della sua importanza nella promozione di ambienti di lavoro sicuri.

In seguito si illustreranno le principali responsabilità di questa importante figura della sicurezza sul lavoro, per poi passare a una panoramica delle leggi e delle normative ne regolano il ruolo, con riferimento a regolamenti specifici.

Sommario

Ricevute le direttive dall’organizzazione per cui lavora, dunque, il preposto le traduce in istruzioni per i lavoratori che è tenuto a controllare. Ne garantisce l’attuazione ed è il responsabile per la corretta esecuzione di quanto indicato. Pertanto, ha un potere gerarchico sui lavoratori.

Nel prossimo paragrafo procediamo con le principali responsabilità del preposto, incluse la supervisione delle normative di sicurezza e la gestione dei rischi sul posto di lavoro.

Ruolo e obblighi del preposto per la sicurezza nei luoghi di lavoro

La figura del preposto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si è evoluta insieme all’organizzazione del lavoro, passando da semplice “sovrintendente” e “controllore” a garante dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro in seguito alla valutazione dei rischi. Il ruolo del “preposto”, in quanto interfaccia tra datore di lavoro/dirigente e lavoratori, è centrale e determinante, e comporta conoscenze, competenze e capacità che richiedono formazione e strumenti di gestione adeguati.

Gli obblighi del preposto in riferimento alle attività e secondo le sue attribuzioni e competenze sono specificati nell’art.19 comma 1 TUSL:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione, svolti interamente con modalità in presenza e ripetuti con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi ( art. 37 TUSL comma 7-ter).

Ognuno di questi obblighi è sanzionato penalmente in caso di inadempienza (art. 56 TUSL) con arresto fino due mesi o con l’ammenda fino 1.474,21 euro.

Chi è il preposto “di fatto”?

Tradizionalmente, è preposto chi svolge di fatto un ruolo di sovrintendente e non occorre la sua nomina o designazione formale: la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti fomiti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia sia pure embrionale, tale cioè da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini (Cassazione Penale n. 25836/2019).

Il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuito, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. È preposto chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire (Cassazione Penale n.17202/2019).

Ruolo e obblighi del preposto “individuato”

Tuttavia, la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha introdotto (art. 18 lettera b-bis TUSL) un nuovo obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti: quello cioè di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. La retribuzione che spetta al preposto per lo svolgimento delle attività che gli competono può essere stabilita dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro. Il preposto, inoltre, non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività. Tale obbligo è sanzionato penalmente (art. 55 TUSL) con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Normative e leggi di riferimento per le responsabilità del preposto

Proseguiamo con una breve panoramica delle leggi e delle normative che regolano il ruolo del preposto alla sicurezza, con riferimento a regolamenti specifici.

L’individuazione formale del preposto da parte del datore di lavoro è sempre obbligatoria, tranne quando la figura del preposto coincide con quella del datore di lavoro: quando quest’ultimo sovraintende direttamente all’attività dei propri dipendenti, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali, oppure quando c’è un solo lavoratore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso (Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023).

Inoltre, la nomina di un preposto con compiti specifici per la sicurezza è espressamente richiesta dalla legge in situazioni di rischio particolari, quali:

  • montaggio e smontaggio di ponteggi, paratoie, cassoni e altre opere provvisionali (art. 136, c. 6, All. XXI TUSL);
  • lavori di demolizione (art. 151 TUSL; Interpello n. 16 del 29 dicembre 2015);
  • lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (artt. 66 e 121, All. IV p. 3 TUSL; dpr n. 177 del 14 settembre 2011);
  • posizionamento di segnaletiche stradali in presenza di traffico veicolare (dm 22 gennaio 2019, All. 1 par. 2.3);
  • svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto ( 26 TUSL): i datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) devono indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto.

L’individuazione del preposto va formalizzata con lettera d’incarico, indicata all’interno dell’organizzazione aziendale, inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi e comunicata a tutti gli interessati. Tale nomina non esclude la responsabilità del datore di lavoro e/o del dirigente.

Il preposto è responsabile solo con riferimento all’area di rischio che è chiamato a gestire in relazione alla natura e alla entità delle funzioni e dei poteri esercitati. La designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Cassazione Penale n. 10110/2023).

La responsabilità del preposto in caso di infortunio del lavoratore può essere esclusa solo dal concretizzarsi di un “rischio eccentrico” dovuto all’abnormità della condotta di lavoro del lavoratore infortunato, del tutto estranea alle quotidiani e abituali attività degli operai, e l’impossibilità di stabilire un obbligo del preposto di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro (Cassazione Penale n. 49361/2015), ammesso che siano state poste in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente (Cassazione Penale n. 10110/2023).

La giurisprudenza ha ben delineato l’area di responsabilità di chi svolge (di fatto o nominato) il ruolo di preposto, e i requisiti richiesti per assolverlo nel rispetto degli obblighi di legge. I confini di quest’area dipendono dall’organizzazione aziendale: “orizzontalmente” il preposto è responsabile solo nel suo ambito di competenza e nei riguardi dei dipendenti a lui sottoposti; “verticalmente“, il preposto agisce tra il datore di lavoro o il dirigente da un lato, e il lavoratore dall’altro.

Ruolo e obblighi del preposto: i DPI

Prendendo ad esempio gli adempimenti relativi ai dispositivi di protezione individuale (dpi), non spetta al preposto la scelta, l’acquisto, la distribuzione e la formazione (obblighi del datore di lavoro e del dirigente). Il preposto non è responsabile del loro utilizzo e della loro cura (obblighi del lavoratore), ma deve vigilare nel suo reparto o squadra per assicurarne l’uso corretto in base ai rischi e alle mansioni, verificare il grado di efficienza dei dpi e segnalare anomalie, disfunzioni e pericoli, intervenendo sui lavoratori in caso di inosservanza o di uso scorretto, fornendo indicazioni  e arrivando, se necessario, fino all’interruzione del lavoro.

Tali azioni, cruciali per il mantenimento del livello di sicurezza aziendale, richiedono conoscenze tecniche e formazione specifica, nonché strumenti di gestione e di controllo per facilitarne la puntuale messa in atto, la registrazione e la comunicazione agli interessati.

Formazione e sensibilizzazione del preposto

La formazione del preposto riveste una particolare importanza, tanto che la legge n. 215/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 il nuovo comma 7-ter, dove si specifica che le relative attività devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In attesa del nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni che stabilisca i contenuti specifici della formazione dei preposti, occorre fare riferimento a quanto già stabilito nel TUSL e dalla Conferenza Stato-Regioni.

La formazione del preposto dovrebbe trattare almeno i seguenti argomenti:

  • principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e i relativi compiti, obblighi e responsabilità;
  • definizione e individuazione dei principali fattori di rischio;
  • il processo di valutazione dei rischi;
  • individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  • incidenti e infortuni mancati;
  • tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  • modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Ruolo e obblighi del preposto nella gestione degli incidenti e del miglioramento continuo

Il preposto è in prima linea nella gestione di infortuni e incidenti: ricevuta dai lavoratori la comunicazione dell’evento dannoso, deve attivarsi prontamente e velocemente per coordinare l’intervento degli addetti primo soccorso ed eventualmente richiedere assistenza medica esterna.

Altrettanto importante, ai fini delle indagini sulle cause dell’evento, è preservare il luogo di accadimento dell’infortunio e raccogliere più informazioni possibili sulle dinamiche dell’accaduto, in modo da facilitarne la corretta comunicazione all’Inail da parte del datore di lavoro e permettere di individuarne le cause, remote e immediate, con l’obiettivo di migliorare le pratiche di lavoro eliminando (o riducendo) i fattori di rischio connessi all’ambiente o alle attrezzature di lavoro, oppure intervenendo sul comportamento dei lavoratori.

Per cogliere l’opportunità di miglioramento che accompagna un infortunio o un incidente sul lavoro, è utile dotarsi di una procedura per svolgere le seguenti attività:

  • far cessare il pericolo e dare assistenza ad eventuali infortunati, anche con interventi esterni all’azienda;
  • valutare la gravità dell’accaduto, in riferimento ai parametri aziendali di valutazione del rischio;
  • analizzare l’accaduto e individuare le misure tecniche, organizzative e/o comportamentali da adottare, e conseguentemente, aggiornare  il documento di valutazione dei rischi;
  • monitorare ed eventualmente modificare le misure adottate, coinvolgendo i lavoratori interessati.

Pubblicato il 31 luglio 2024, aggiornato il 22 agosto 2024

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