Recupero e smaltimento dei RAEE: guida normo-tecnica per aziende, comuni e cittadini

I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE rappresentano la categoria di rifiuti in più rapido aumento a livello globale, considerata la sempre maggiore e crescente digitalizzazione che caratterizza i sistemi economici e la vita quotidiana nel mondo moderno. Come viene disciplinato il loro smaltimento o recupero? In una logica di Circular Economy, dalle aziende produttrici, a quelle utilizzatrici, fino ai Comuni e i cittadini sono tutti parte di una catena: come devono comportarsi dunque?
Disciplina normativa generale per lo smaltimento dei RAEE
Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 49/2014 (art. 4, comma 1, lett. e)), per “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche o RAEE”, si intende fare riferimento “alle apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, ndr), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo disfarsene”.
La medesima normativa distingue tra RAEE provenienti dai nuclei domestici (intendendo con essi “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici”) e i RAEE professionali, quali “i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici”.
Vediamo di seguito come gestire correttamente lo smaltimento dei RAEE.
Questo articolo è offerto da Atlantide, il primo software per la gestione rifiuti. In un’ottica di digitalizzazione dei processi e degli adempimenti fiscali (FIR – REGISTRI C/S – MUD (D. Lgs. 152) R.E.N.T.Ri.), la gestione corretta del ciclo ambientale, il controllo totale dei processi, la tracciabilità completa dei flussi e l’Industria 4.0 applicata al settore dei rifiuti deve essere supportata da una soluzione con le migliori performance.
Si prevede poi, al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, l’attivazione di alcune misure minime di azione, quali:
“a) i Comuni assicurano la funzionalità e l’adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l’accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE” (art. 12, d.lgs. n. 49/2014);
“b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) (…), i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (…)” (art. 12, d.lgs. n. 49/2014).
Per quanto riguarda i RAEE professionali, l’art. 13 del d.lgs. n. 49/2014 precisa che “(…) i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico”.
Una particolare tipologia di RAEE: classificazione dei pannelli fotovoltaici
In tema di RAEE è stato recentemente pubblicato sul sito del MiTE il Decreto direttoriale n. 54 del 8 agosto 2022 con cui sono state approvate le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”.
Il provvedimento aggiorna le precedenti istruzioni applicate dal GSE nel settore di riferimento a seguito delle novità normative introdotte con il d.l. n. 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021).
Le istruzioni, caratterizzate da un elevato livello di tecnicismo, si inseriscono nel complesso quadro normativo che vede quale disciplina di riferimento il già richiamato d.lgs. n. 49/2014, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE, a sua volta disciplinante la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
All’art. 4, lett. qq), del richiamato decreto legislativo sono definiti “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” (anche “RAEE fotovoltaici”) i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.
Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE professionali.
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici di impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti dai Conti Energia, come indicato agli artt. 24-bis e 40 del d.lgs. n. 49/2014, il Gestore dei Servizi Energetici trattiene dagli incentivi una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli, con l’obiettivo di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti.
La somma trattenuta viene restituita al detentore a seguito dell’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dallo stesso decreto legislativo.
Il GSE, accertato l’avvenuto smaltimento dell’impianto fotovoltaico restituirà la quota trattenuta al soggetto che in quel momento è titolare dell’impianto.
Il d.lgs. n. 118/2020, ha previsto, poi, all’art. 1, comma 1, lett. c), che “i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici possano prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione […]”.
A sua volta, il d.l. n. 152/2021 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”), convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021 (entrata in vigore l’1° gennaio 2022), prevede l’estensione del processo di trattenimento delle quote a garanzia (o, in alternativa, di esercitare l’opzione prevista dall’art.1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 118/2020) anche per gli impianti incentivati ai sensi del IV e del V Conto Energia, precedentemente esclusi in quanto regolamentati, in materia di fine vita dei moduli fotovoltaici, dai relativi Decreti di incentivazione della fonte solare.