Sicurezza e Ambiente

Chi deve fare sicurezza in azienda? Ecco le figure chiave

Una guida analitica sui soggetti aziendali con obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sanzionati penalmente e individuati secondo il classico schema a piramide
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Chi deve fare sicurezza in azienda? Ecco le figure chiave

La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha sempre individuato i destinatari degli obblighi di legge, sanzionati penalmente, nei soggetti che, secondo il classico schema a piramide, compongono l’organizzazione aziendale: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore. Tali definizioni astratte si concretizzano caso per caso nelle persone che avviano, dirigono, controllano e svolgono le attività dell’impresa, con poteri e doveri diversi, in relazione ai rispettivi ruoli. In sostanza: chi ha più poteri ha più doveri per la sicurezza. Quali sono le figure chiave della sicurezza?

Sommario

Con il nuovo approccio recepito dalla legislazione europea, lo schema gerarchico delle responsabilità per la sicurezza si è arricchito di una maggiore attenzione ai comportamenti delle persone, alla loro formazione e all’organizzazione delle loro mansioni. La consapevolezza del fattore umano ha integrato l’importanza della conformità tecnica di attrezzature e ambienti e del controllo verticistico che tendeva a considerare il lavoratore un soggetto passivo da proteggere piuttosto che un soggetto attivo nel proteggersi.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (TUSL), che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, raccoglie tutte le norme nazionali in materia, armonizzate con la legislazione europea, e distribuisce tra i quattro soggetti principali gli obblighi relativi alle opportune misure per la sicurezza, la cui efficacia dipende dalla fattiva cooperazione reciproca.

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro, cioè la persona fisica titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o in altri termini chi ha la responsabilità dell’impresa stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (nelle pubbliche amministrazioni, è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale) ha due obblighi prioritari e non delegabili: valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro o insiti nell’organizzazione del lavoro e designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con funzioni specialistiche di indirizzo e di coordinamento nel campo della sicurezza.

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un processo, a cui partecipano anche i rappresentanti dei lavoratori, che ha lo scopo di individuare le misure da adottare e mantenere nel tempo, per eliminare i rischi specifici o, se non è tecnicamente possibile, ridurli al minimo, secondo quanto prescritto dalla legge e reso possibile dalla tecnologia e dalle buone pratiche.

Gli esiti di tale processo devono essere formalizzati nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr), che rappresenta la situazione dell’impresa dal punto di vista della sicurezza ed è il cardine su cui ruota tutta l’organizzazione della prevenzione. Il Dvr contiene anche il programma delle misure per il miglioramento del livello di sicurezza, cioè l’impegno del datore di lavoro nel conseguire obiettivi attraverso un’azione coordinata e costante di tutti i soggetti aziendali.

Figure chiave della sicurezza: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha obblighi sanzionati, in quanto svolge funzioni “consulenziali” rispetto alla “linea di comando” effettiva. Egli agisce in nome del datore di lavoro e collabora con il dirigente e il preposto nel formulare indicazioni operative mirate alla sicurezza, in merito alla natura dei rischi, agli impianti e ai processi produttivi, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, agli infortuni e alle malattie professionali, ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

La delega

Tutti gli altri obblighi del datore di lavoro – inerenti alle misure tecniche, organizzative e comportamentali previste del Dvr, che possono riguardare la conformità e la manutenzione di ambienti, macchine e attrezzature, l’uso sicuro di sostanze, la dotazione di dispositivi di protezione individuale, l’organizzazione ergonomica del lavoro, la sorveglianza sanitaria (con la nomina del medico competente), il pronto soccorso e la prevenzione incendi (con la nomina degli addetti specificamente formati), la segnaletica, l’informazione e la formazione dei lavoratori – sono delegabili al dirigente, tramite un atto scritto recante data certa, che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e l’autonomia di spesa necessaria al loro svolgimento. Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e deve accettare la delega, a cui va data adeguata e tempestiva pubblicità.

Figure chiave della sicurezza: il dirigente

Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Per i poteri, le funzioni e le responsabilità inerenti alla sua posizione, il dirigente può essere definito l’alter ego del datore di lavoro nella propria area (fisica o funzionale) di competenza, tanto è vero che molti obblighi sanzionati sono comuni al datore di lavoro e al dirigente; ma al di là di attribuzioni formali e contrattuali, dirigente è chiunque ricopra un ruolo autonomo decisionale, organizzativo e direttivo, nell’ambito della politica e della strategia aziendale.

Il preposto

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

La figura del preposto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si è evoluta insieme all’organizzazione del lavoro, passando da semplice “sovrintendente” e “controllore” a garante dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro in seguito alla valutazione dei rischi. Il ruolo del preposto, in quanto interfaccia tra datore di lavoro/dirigente e lavoratori, è centrale e determinante, e comporta conoscenze, competenze e capacità che richiedono formazione e strumenti di gestione adeguati.

Tradizionalmente, è preposto chi svolge di fatto un ruolo di sovrintendente e non occorre la sua nomina o designazione formale. Tuttavia, la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha introdotto (art. 18 lettera b-bis Tusl) un nuovo obbligo per il datore di lavoro e il dirigente: individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza per la sicurezza.

La nomina di un preposto con compiti specifici per la sicurezza è espressamente richiesta dalla legge in situazioni di rischio particolari, quali:

  • montaggio e smontaggio di ponteggi, paratoie, cassoni e altre opere provvisionali;
  • lavori di demolizione;
  • lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
  • posizionamento di segnaletiche stradali in presenza di traffico veicolare;
  • svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto: i datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) devono indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto.

L’individuazione del preposto va formalizzata con lettera d’incarico, indicata all’interno dell’organizzazione aziendale, inserita nel Dvr e comunicata a tutti gli interessati. Tale nomina non esclude la responsabilità del datore di lavoro e/o del dirigente.

Anche il lavoratore è fra le figure chiave della sicurezza

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono considerati lavoratori: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto; l’associato in partecipazione; il tirocinante; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; il volontario.

Il lavoratore non è solo il beneficiario passivo delle misure adottate (doverosamente) dal datore di lavoro e dal dirigente e controllate dal preposto; egli deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Il lavoratori deve in particolare:

a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti disposti dal medico competente.

L’informazione e la formazione del lavoratore sono fondamentali per metterlo in grado di svolgere un ruolo consapevole nella prevenzione. In particolare, egli deve conoscere i rischi connessi all’attività e i comportamenti per prevenirli o evitarli, le procedure di primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione. Riguardo a quest’ultimo punto, Il lavoratore può, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa.

In caso di infortunio, il comportamento del lavoratore, se abnorme rispetto alle normali prassi e alle misure di sicurezza adottate, può configurare una sua responsabilità, esclusiva o concorsuale.

Risulta chiaro, dal quadro complessivo dei doveri che la legge assegna a ciascuno dei soggetti, che la sicurezza non può che scaturire dalla reciproca interazione. Nessun datore di lavoro, dirigente, preposto o lavoratore può farsi carico degli obblighi di legge senza la collaborazione degli altri. Per questo, l’aspetto della comunicazione e della condivisione degli obiettivi aziendali è fondamentale per creare una comune cultura aziendale della sicurezza, che potrebbe essere sintetizzata con una variante del classico motto: ‘tutti per la sicurezza, sicurezza per tutti’.

Pubblicato il 25 luglio 2024, aggiornato il 19 agosto 2024

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