Sicurezza e Ambiente

Formazione RSPP e ASPP: il modulo B

Il Modulo B di formazione per RSPP e ASPP si occupa della natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative. Approfondiamo
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Formazione RSPP e ASPP: il modulo B

Ricordando che l’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che le capacità e i requisiti professionali di RSPP e ASPP debbano essere adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative, la Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo del 7 Luglio 2016 conferma la volontà di garantire il rispetto di questo requisito mediante la frequenza del Modulo B.

Nello specifico, il tale modulo ha la funzione di soddisfare i seguenti bisogni formativi:

  • individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
  • individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa;
  • contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

Vale la pena ricordare che l’Accordo del 26 gennaio 2006 aveva suddiviso il complesso delle attività lavorative in 9 macrosettori di attività individuabili mediante il settore ATECO (un codice che classifica le attività economiche) di appartenenza, come di seguito indicato:

 Classificazione macrosettori di attività (ATECO)Durata complessiva del corso
1Agricoltura36
2Pesca36
3Estrazione minerali
Altre industrie estrattive
Costruzioni
60
4Industria Alimentari ecc.
Tessili, Abbigliamento
Conciarie, Cuoio
Legno
Carta, editoria, stampa
Minerali non metalliferi
Produzione e Lavorazione Metalli
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici
Fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici
Autoveicoli
Mobili
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
Smaltimento rifiuti
48
5Raffinerie
Trattamento combustibili nucleari
Industria chimica, Fibre
Gomma, Plastica
68
6Commercio ingrosso e dettaglio
Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni
24
7Sanità – Servizi sociali60
8Pubblica Amministrazione
Istruzione
24
9Alberghi, Ristoranti
Assicurazioni
Immobiliari, Informatica
Associazioni ricreative, culturali, sportive
Servizi domestici
Organizzazioni Extraterritoriali
12

Una delle critiche che sono state sollevate in questi anni di applicazione relativamente all’impostazione data, derivava dalla presenza di molti argomenti comuni nei programmi formativi dell’uno o dell’altro macrosettore che costringevano, chi intendeva svolgere l’incarico di RSPP o ASPP in attività afferenti a differenti macrosettori ATECO, a ripetere parte dei contenuti comuni (ad esempio, i rischi relativi agli ambienti di lavoro, alla movimentazione manuale dei carichi, il rischio biologico o chimico, il rischio elettrico e quello riguardante le macchine e attrezzature, che erano comuni a tutti i settori), non essendo previsto il riconoscimento di crediti formativi.

Il nuovo Accordo innova profondamente l’impostazione del presente modulo, nel tentativo di superare questa criticità, prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, nel quale dovranno essere trattati i seguenti argomenti:

Unità didatticaArgomenti
UD1Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2Ambiente e luoghi di lavoro
UD3Rischio incendio e gestione delle emergenze
Atex
UD4Rischi infortunistici:
Macchine impianti e attrezzature
Rischio elettrico
Rischio meccanico
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
UD5Rischi infortunistici:
Cadute dall’alto
UD6Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro:
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali
UD7Rischi di natura psico-sociale:
Stress lavoro-correlato
Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
UD8Agenti fisici
UD9Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10Agenti biologici
UD11Rischi connessi ad attività particolari:
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
UD12Organizzazione dei processi produttivi

Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione e la trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi.

La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

A tal proposito, l’Accordo non fornisce alcuna informazione circa la durata da assegnare alla trattazione dei singoli argomenti, aspetto che dovrà essere affrontato dai soggetti formatori.

Ad avviso di chi scrive, una simile impostazione contrasta con quanto l’Accordo stesso prevede nella parte dell’Allegato IV dedicata ai bisogni formativi, in particolare laddove esso fornisce indicazioni relative alla progettazione del Modulo B.

Difatti, nel concreto, questo modulo verrà frequentato da soggetti appartenenti alle più disparate attività lavorative e diventerà molto difficile articolare la trattazione dei vari argomenti in modo da soddisfare i fabbisogni formativi di tutti i partecipanti, anche in relazione alla differente complessità dei settori in cui andranno ad operare.

Ad onor del vero, il problema già si presentava con la precedente impostazione, poiché i soggetti formatori assemblavano le aule con soggetti appartenenti a vari macrosettori di attività, erogando loro gli argomenti comuni.

Ma tenendo conto degli obiettivi formativi dichiarati nell’Allegato IV, appare velleitario ritenere che essi possano essere realizzati attraverso la nuova impostazione del Modulo B.

Per quanto il ruolo del RSPP non sia meramente “tecnico”, questo non significa che esso non lo debba essere per nulla o in misura adeguata. Sufficientemente adeguata.

Certamente, pur essendo il RSPP il soggetto a cui il datore di lavoro deve rivolgersi per la valutazione dei rischi, per la ricerca di soluzioni, anche tecniche, ciò non equivale a pretendere che il RSPP sia un tuttologo. Ed infatti, laddove le sue competenze non fossero sufficienti, il datore di lavoro potrebbe richiedere il supporto di esperti esterni per singole valutazioni o per trovare soluzioni specifiche.

Ma poi, il punto è sempre quello… chi dovrà gestire le valutazioni, comprenderne gli esiti, coordinare le azioni preventive e protettive, capire se siano necessari ulteriori approfondimenti, procedere ad aggiornamenti sarà sempre il RSPP il quale, sia esso soggetto interno o esterno, se non lo stesso datore di lavoro, è nominato sulla base delle “capacità e requisiti professionali” individuate dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni.

Se, stando alle indicazioni contenute nello stesso Accordo, è il Modulo B a fornire le competenze tecniche minime, si sta postulando che 48 ore siano sufficienti alla formazione di un “esperto” per la maggioranza dei settori di attività.

No, non se ne sta facendo una mera questione di “quantità”, ma non si può pretendere il trasferimento di sufficiente “qualità” nel poco tempo concesso.

Basta rileggere le indicazioni metodologiche contenute nell’Allegato IV del Provvedimento, di cui si è già riconosciuto l’aspetto innovativo rispetto al passato, per capire come gli obiettivi di competenza riportati all’inizio di questo paragrafo siano irrealizzabili nel tempo a disposizione, per riconoscere ancora una volta come la traduzione pratica di questi obiettivi sia svuotata di ogni contenuto fino a lasciare solo la “buccia”, la forma priva di sostanza.

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