Covid-19 e il protocollo aziendale CNCPT anti-contagio
Il Protocollo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, punta a prevenire il contagio da Covid in cantiere.
L’accordo delle parti sociali dell’edilizia (Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Aci-PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Dipartimento edilizia, Confapi Aniem) firmato il 24 marzo 2020, assegna ai datori di lavoro, oltre alle regole di carattere generale, l’adozione, nella fase di riapertura dei cantieri e per tutta la durata della pandemia, di alcune misure specifiche per ridurre un rischio biologico generico quale è l’infezione da Covid-19.
Serve inoltre ad attuare le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, secondo una logica di precauzione e di protezione di tutta la popolazione.
Il Protocollo è stato aggiornato con le procedure CNCPT del 6 luglio 2020, sulla base delle proposte delle Parti sociali e delle indicazioni dell’allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020.
Le attività previste dal documento predisposto dai Comitati paritetici territoriali (Cncpt), possono essere allegate al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) aziendale per la tracciabilità delle azioni messe in atto.
Dato che l’applicazione delle misure per la prevenzione della diffusione del virus comporterà un aggravio dei costi necessari alla prosecuzione dei lavori, è raccomandato un confronto con la committenza, la direzione lavori, ed il coordinatore per la sicurezza ove nominato, per la quantificazione ed il riconoscimento di tutte le spese aggiuntive da doversi sostenere.
Ecco in dettaglio le procedure predisposte per tutelare la salute delle persone presenti nelle piccole, medie e grandi imprese, con i compiti specifici assegnati a datore di lavoro, lavoratori e Coordinatori per l’esecuzione dei lavori.
L’informazione ai lavoratori dei cantieri anti Covid-19
Il protocollo Cncpt stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci:
- affissione all’ingresso del cantiere ed almeno nei pressi dei locali comuni e maggiormente frequentati, di materiale informativo inerente le regole fondamentali di igiene e dei comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del Covid-19;
- consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli Organismi Paritetici di settore ad ogni singolo lavoratore, avendo cura di compilare un apposito modulo in cui raccogliere le firme dei lavoratori.
In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, deve essere fornito materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliants informativi con indicazioni grafiche.
Il protocollo si riferisce anche ai lavoratori autonomi, i quali devono ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.
L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definisce le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).
Le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
- le modalità del controllo della temperatura al lavoratore. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
- le modalità con cui il lavoratore segnala tempestivamente al datore di lavoro, anche successivamente all’ingresso, la sussistenza di condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l’impegno del lavoratore di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno del lavoratore di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il lavoratore:
- firma del modulo predisposto dal Datore di Lavoro, a seguito dell’avvenuta ricezione del materiale informativo;
- rispetta le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19;
- prende atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
Il Coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori:
- aggiorna il Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del Covid-19, rivolte sia alle imprese ed ai lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni.
L’organizzazione aziendale ai tempi del Covid-19: cosa indica il protocollo Cncpt?
Le imprese potranno:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell’azienda. Sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all’esecuzione dei lavori negli specifici cantieri.
Modalità di ingresso in azienda
Il protocollo anticontagio Cncpt stabilisce che al personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro/cantiere, sarà effettuato il controllo della temperatura corporea, individuando i dispositivi attualmente disponibili sul mercato, idonei alla misurazione della temperatura corporea, avendo cura di scegliere quelli che non espongono i lavoratori al contagio.
Il datore di lavoro individua il personale addetto alla misurazione della temperatura corporea, adeguatamente formato (preferibilmente scegliendo tra gli addetti al primo soccorso). Il personale addetto alla misurazione dovrà essere munito dei dispositivi di protezione idonei a contrastare la diffusione del Covid-19, individuati in collaborazione con il Medico Competente (mascherine conformi alle disposizione delle autorità scientifiche e sanitarie – guanti monouso – tuta usa e getta).
Il datore di lavoro deve indicare il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili. Il datore di lavoro dovrà attenersi alle corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente.
Il lavoratore, nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), deve rispettare l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere, comunicandolo tempestivamente, secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro.
Il controllo della temperatura corporea
Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea, indossando i dispositivi di protezione idonei a contrastare la diffusione del COVID-19, forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di lavoro.
Se la temperatura misurata risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il Coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori o, in sua assenza, il datore di lavoro individua le zone più idonee in cui far stazionare, se necessario, le persone risultate con una temperatura corporea superiore ai 37,5 °. Tali zone dovranno essere interdette all’accesso da parte degli altri lavoratori e dovranno prevedere esclusivamente la presenza del personale in isolamento momentaneo.
Precauzioni igieniche
E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro fornisce, dove possibile, acqua e sapone per il lavaggio delle mani secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell’Oms; in assenza di acqua e sapone, deve fornire soluzioni idroalcoliche da posizionare all’ingresso del cantiere o in prossimità dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.
Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
Rapporti tra committente e impresa esecutrice nella gestione della misurazione della temperatura
Le imprese che accedono ad un cantiere con eventuali interferenze con gli occupanti devono fornire al committente un modulo che lo stesso dovrà compilare, in cui dichiarerà di essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, nonché di adottare le misure e i dispositivi di precauzione igienico-sanitarie per contenere il contagio.
Il datore di lavoro elabora una procedura, anche coinvolgendo i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulle modalità di accesso dei fornitori esterni.
Lo scambio di informazioni e di documentazione deve avvenire, prima dell’ingresso in cantiere, prediligendo la via telematica.
Il datore di lavoro informa le imprese in appalto, subappalto, subaffidamento nonché i fornitori ed altro personale esterno, dei percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti; del punto di sosta nonché delle misure intraprese per il contrasto del Covid-19.
Per le necessarie attività, il datore informa i trasportatori sull’esigenza che questi non scendano dal proprio mezzo. Ove questo non fosse possibile, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal personale presente in cantiere.
Nel caso non sia possibile rispettare le distanze, il trasportatore utilizza guanti e mascherina, anche per l’eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori.
Il datore di lavoro installa, ove possibile, servizi igienici dedicati alle imprese in appalto, subappalto, subaffidamento, nonché ai fornitori ed altro personale esterno, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e viceversa, anche utilizzando adeguata cartellonistica. Il datore di lavoro garantisce la pulizia giornaliera degli stessi.
Pulizia e sanificazione
Nel protocollo si indica che l’azienda debba assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio), da parte di personale adeguatamente formato. La pulizia e la sanificazione devono riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
In caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Sanificazione macchine e attrezzature
La pulizia e sanificazione giornaliera riguarda anche gli attrezzi manuali, per i quali si consiglia di evitare l’uso promiscuo, pertanto è opportuno che gli attrezzi manuali vengano utilizzati dal medesimo personale, durante tutto il turno di lavoro, avendo cura di indossare guanti idonei. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, il protocollo stabilisce che si debba provvedere alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell’utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse. Il datore di lavoro deve, in ogni caso, fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.
Per quanto riguarda macchine, attrezzature e mezzi di trasporto aziendali (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, ecc.), devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione dei mezzi di cantiere, prima dell’utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse.
Il datore di lavoro deve garantire altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti; fornendo adeguati detergenti.
Il lavoratore procede alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell’utilizzo da parte di altri lavoratori, anche delle altre imprese presenti in cantiere, e deve effettuare la pulizia giornaliera delle attrezzature, utilizzando i detergenti messi a disposizione, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro.
Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale
Il datore di lavoro fornisce gli idonei dispositivi di protezione, individuati in collaborazione con il Medico Competente, qualora non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro. Inoltre deve indicare il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.
Il datore di lavoro richiede ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei baraccamenti. Il datore di lavoro deve stabilire le modalità per far rispettare la distanza interpersonale di un metro lungo tutto il tragitto, dai lavoratori che utilizzano il servizio di trasporto organizzato dall’azienda
Il lavoratore deve rispettare la distanza interpersonale di un metro e dove tale accorgimento non fosse possibile, deve indossare correttamente i Dpi forniti. I lavoratori devono dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di lavoro.
Il Coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori attesta la sospensione dei lavori se:
- la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro,
- non sono possibili altre soluzioni organizzative,
- non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi.
Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Il datore di lavoro valuta l’organizzazione del lavoro in modo da favorire orari di ingresso/uscita, e di pausa, scaglionati al fine di da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc; dove e? possibile, dedica una porta di entrata e una porta di uscita dai locali
Gestione di una persona sintomatica
Bisogna procedere all’isolamento del lavoratore che ha manifestato i sintomi della febbre e di infezione e difficoltà respiratoria quali la tosse, avendo cura che questo non abbia contatti con le altre persone presenti in cantiere. Nel caso di positività accertata dall’autorità sanitaria al Covid-19, procedere alla sanificazione.
Il datore di lavoro dovrà attenersi alle corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente.
L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza.
Secondo il protocollo anticontagio, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19, di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
La sorveglianza sanitaria anti Covid-19
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale (Rls/Rlst) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, nel protocollo si indica che cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute:
- privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- mantenere la sorveglianza sanitaria periodica, che rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale per intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, e per fornire informazione e formazione ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti;
- applicare le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Protocollo anticontagio Covid-19 e la gestione delle procedure
Il protocollo stabilisce che il datore di lavoro costituisce un comitato interno per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, anche con la partecipazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dell’Organismo Paritetico Territoriale.
Per effettuare una autovalutazione relativamente all’applicazione del protocollo e supportare il lavoro dei tecnici degli Organismi Paritetici Territoriali del settore, nelle attività di consulenza e assistenza tecnica alle imprese ed ai lavoratori in cantiere, il Cnpct fornisce in allegato alle procedure una serie di documenti, liberamente scaricabili a fine articolo.
Si tratta nello specifico di:
- una check list
- Supporti grafici informativi
- Modulo per la gestione della misurazione della temperature corporea
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- Informazione ai lavoratori sulle misure igieniche da adottare
- Informazione ad altri soggetti sulle misure igieniche da adottare
- Lettera-tipo ai committenti/responsabili dei lavori
- Lettera-tipo ai coordinatori in fase di esecuzione per integrare i piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (Psc)