Che cos’è il PiMUS?

Il PiMUS, acronimo di Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, è un documento operativo indicante un piano di applicazione generalizzata (come il disegno esecutivo di una carpenteria) che deve essere redatto ogni volta che si monta, smonta o si trasforma un ponteggio, indipendentemente dalla sua complessità, ivi compresi i castelli di tiro.
Integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, con i contenuti minimi previsti dall’Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il PiMUS deve essere messo a disposizione del preposto e dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione, ma anche di tutte le imprese utilizzatrici del ponteggio medesimo.
Da ricordare:
- Il Pi.M.U.S. deve essere redatto per ogni ponteggio impiegato in ciascun cantiere edile.
- Le imprese che montano, smontano e trasformano ponteggi devono essere dotate dell’idoneità tecnico-professionale specifica per l’effettuazione di tali lavori.
- Il Pi.M.U.S. è un obbligo a carico del datore di lavoro dell’impresa che monta, smonta o trasforma il ponteggio.
Quando va fatto il Pimus?
Il PiMUS deve necessariamente essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio di ponteggi metallici fissi, e anche da quei lavoratori e imprese che per qualsiasi ragione lo utilizzano, al fine di garantire la sicurezza durante le fasi di montaggio e smontaggio di chi, non addetto al montaggio del ponteggio, potrebbe comunque trovarsi coinvolto in queste operazioni, come altri lavoratori presenti in cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione di chi utilizzerà il ponteggio, una volta realizzata l’opera provvisionale come recita il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il PiMUS deve essere elaborato prima dell’inizio dei lavori di montaggio, in quanto lo stesso deve essere preso a riferimento del personale addetto all’assemblaggio del ponteggio.
È chiaro che in caso di modifiche in corso d’opera del ponteggio o di nuovi ponteggi da montare il PiMUS debba essere costantemente aggiornato.
A quest’ultimo proposito si precisa che l’intervento sul ponteggio (trasformazione) potrà avvenire solo se l’impresa è idonea e autorizzata e comunque dopo aver predisposto l’aggiornamento integrativo al PiMUS, che espliciti il tipo di intervento.
PiMUS con più imprese coinvolte: cosa fare?
Nell’eventualità in cui alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione concorrano più imprese, potrà essere realizzato un solo PiMUS a firma congiunta dei datori di lavoro delle imprese interessate (naturalmente ogni impresa dovrà possedere una copia del documento). In questo caso, nel PiMUS saranno anche descritte le modalità di coordinamento tra le attività delle diverse imprese. Prima del montaggio di ponteggi estesi o in situazioni non routinarie o con più imprese è opportuno che si esegua con gli addetti al montaggio una riunione di coordinamento.
Quali sono i contenuti minimi del PiMUS?
I contenuti minimi del PiMUS sono riportati nell’Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e fanno, in pratica, diventare norma di legge la vecchia Circolare n. 25/2006 del Ministero del Lavoro.
Questi contenuti minimi non limitano l’inserimento di altri elementi, anche importanti, come ad esempio le misure per la gestione delle emergenze (recupero del lavoratore caduto rimasto sospeso, modalità di chiamata dei soccorsi, numeri di telefono utili, evacuazione ecc.) che si potrebbero verificare durante le operazioni di montaggio, uso e manutenzione del ponteggio. Nel PiMUS si deve necessariamente indicare anche il sistema utilizzato per la prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall’alto degli addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione dei ponteggi.
Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
ALLEGATO XXII
Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136.
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (‘‘piano di applicazione generalizzata’’):
7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117,
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze ‘‘passo dopo passo’’, nonché descrizione delle regole puntuali/ specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (‘‘istruzioni e progetti particolareggiati’’), con l’ausilio di elaborati esplicativi
Il PiMUS non è una valutazione dei rischi
È da precisare che il PiMUS non è una valutazione dei rischi dell’impresa (che si effettua nel P.O.S.), ma un ‘‘documento’’ dell’attrezzatura del ponteggio. È quindi un documento che, a partire da quelli già esistenti (libretto del fabbricante, disegno esecutivo, libretto), completa le informazioni sull’opera provvisionale da impiegare in relazione al contesto particolare (ad esempio le caratteristiche dei vincoli di appoggio, di ancoraggio, lo stoccaggio degli elementi ecc.).
“Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli Autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione.“