Sicurezza e Ambiente

Bonus bonifica ambientale: come funziona la piattaforma digitale?

Si tratta dell’agevolazione fiscale, destinata al finanziamento degli interventi su edifici e terreni pubblici
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Bonus bonifica ambientale: come funziona la piattaforma digitale?

Con il D.P.C.M. 10 dicembre 2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2022) è stata data attuazione al c.d. “bonus bonifica ambientale” (si tratta di un credito d’imposta pari al 65 per cento delle donazioni). Si tratta dell’agevolazione fiscale, introdotta ad opera dell’art. 1, commi da 156 a 161 della Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e destinate al finanziamento degli interventi su edifici e terreni pubblici.

Bonus bonifica ambientale in “pillole”
Ambito soggettivoPossono beneficiare del beneficio fiscale (ovvero credito d’imposta), se residenti in Italia:
  • le persone fisiche,gli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società,i titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

ATTENZIONE: Per fruire dell’agevolazione le erogazioni liberali debbono essere indirizzate al sovvenzionamento di interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari.

Ambito oggettivoAi fini dell’agevolazione, i lavori devono essere finalizzati ai seguenti scopi:
  • bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.
  • ATTENZIONE: L’agevolazione torna applicabile anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali siano destinate ai concessionari o agli affidatari dei beni oggetto degli interventi.
L’agevolazione fiscale (ovvero credito d’imposta)Il credito d’imposta è pari al 65 per cento delle donazioni effettuate ed è riconosciuto:
  • per le persone fisiche e gli enti non commerciali, nel limite del 20 per cento del reddito imponibile;per i soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.
  • Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di sistemi di pagamento “tracciati” diversi dal denaro contante, quali ad esempio:
  • bonifico bancario;bollettino postale;assegni bancari e circolari;carte di credito, di debito e prepagate.
  • Nei casi in cui il pagamento sia effettuato mediante conto corrente bancario o postale i dati identificativi del conto corrente devono coincidere con quelli del soggetto richiedente l’agevolazione.

ATTENZIONE: tenendo, inoltre, presente che:

  • il credito d’imposta per bonifica ambientale non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni;il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti nonché in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata;sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civili, penali ed amministrative e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  • La piattaforma digitale per il Bonus bonifica ambientale è online

    A decorrere dal 4 maggio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha messo online la Piattaforma web “Bonus Ambiente” , in attuazione del DPCM del 10 dicembre 2021, per beneficiare del citato credito d’imposta.

    Infatti, con riferimento alla procedura per richiedere il citato bonus è, normativamente, previsto che, in via preliminare, il benefattore scelga, tramite l’apposito portale web predisposto e gestito dal Ministero della Transizione ecologica, l’intervento da sostenere per poi contattare l’ente pubblico proprietario del bene e concordare importo e termini dell’erogazione liberale.

    Successivamente bisogna:

    • prenotare il credito d’imposta in base al finanziamento programmato;
    • attendere che il Ministero comunichi al richiedente l’ammissibilità al bonus secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste e sino all’esaurimento delle risorse disponibili;
    • effettuare – entro 10 giorni dalla precedente comunicazione del MITE – il versamento indicando la causale “Bonus Ambiente”.

    Entro 30 giorni dall’avvenuto versamento le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene procederanno a inserire nel portale i dati relativi all’intervento finanziato, l’esatto importo erogato, nonché i dati identificativi, comprensivi di codice fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione e rendono disponibile per il benefattore il download dal portale dell’apposita dichiarazione attestante la donazione.

    Il credito di imposta sarà quindi effettivamente utilizzabile in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione di redditi (modello 730 o Modello Redditi PF) relativa all’anno in cui è stato riconosciuto e nelle due successive e fino al suo esaurimento.

    I titolari di redditi d’impresa, invece, possono utilizzare la somma esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate.

    ATTENZIONE: la prima quota annuale del credito è fruibile a partire dal 10 del mese successivo a quello in cui il MITE ha comunicato l’ammissibilità all’agevolazione, mentre le altre due quote saranno utilizzabili negli anni successivi.

    (Pubblicato il 16 maggio 2023, aggiornato il 7 febbraio 2025)

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