Bonus bonifica ambientale: come funziona la piattaforma digitale?

Con il D.P.C.M. 10 dicembre 2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2022) è stata data attuazione al c.d. “bonus bonifica ambientale” (si tratta di un credito d’imposta pari al 65 per cento delle donazioni). Si tratta dell’agevolazione fiscale, introdotta ad opera dell’art. 1, commi da 156 a 161 della Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e destinate al finanziamento degli interventi su edifici e terreni pubblici.
Bonus bonifica ambientale in “pillole” | |
Ambito soggettivo | Possono beneficiare del beneficio fiscale (ovvero credito d’imposta), se residenti in Italia:
ATTENZIONE: Per fruire dell’agevolazione le erogazioni liberali debbono essere indirizzate al sovvenzionamento di interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari. |
Ambito oggettivo | Ai fini dell’agevolazione, i lavori devono essere finalizzati ai seguenti scopi:
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L’agevolazione fiscale (ovvero credito d’imposta) | Il credito d’imposta è pari al 65 per cento delle donazioni effettuate ed è riconosciuto:
ATTENZIONE: tenendo, inoltre, presente che: |
La piattaforma digitale per il Bonus bonifica ambientale è online
A decorrere dal 4 maggio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha messo online la Piattaforma web “Bonus Ambiente” , in attuazione del DPCM del 10 dicembre 2021, per beneficiare del citato credito d’imposta.
Infatti, con riferimento alla procedura per richiedere il citato bonus è, normativamente, previsto che, in via preliminare, il benefattore scelga, tramite l’apposito portale web predisposto e gestito dal Ministero della Transizione ecologica, l’intervento da sostenere per poi contattare l’ente pubblico proprietario del bene e concordare importo e termini dell’erogazione liberale.
Successivamente bisogna:
- prenotare il credito d’imposta in base al finanziamento programmato;
- attendere che il Ministero comunichi al richiedente l’ammissibilità al bonus secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste e sino all’esaurimento delle risorse disponibili;
- effettuare – entro 10 giorni dalla precedente comunicazione del MITE – il versamento indicando la causale “Bonus Ambiente”.
Entro 30 giorni dall’avvenuto versamento le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene procederanno a inserire nel portale i dati relativi all’intervento finanziato, l’esatto importo erogato, nonché i dati identificativi, comprensivi di codice fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione e rendono disponibile per il benefattore il download dal portale dell’apposita dichiarazione attestante la donazione.
Il credito di imposta sarà quindi effettivamente utilizzabile in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione di redditi (modello 730 o Modello Redditi PF) relativa all’anno in cui è stato riconosciuto e nelle due successive e fino al suo esaurimento.
I titolari di redditi d’impresa, invece, possono utilizzare la somma esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE: la prima quota annuale del credito è fruibile a partire dal 10 del mese successivo a quello in cui il MITE ha comunicato l’ammissibilità all’agevolazione, mentre le altre due quote saranno utilizzabili negli anni successivi.
(Pubblicato il 16 maggio 2023, aggiornato il 7 febbraio 2025)