Ingegneria

Materiali e prodotti per uso strutturale: tutte le novità delle NTC18

Una guida pratica su cosa prescrive il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito ai materiali e prodotti per l'uso strutturale secondo le nuove Norme tecniche per le Costruzioni
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Materiali e prodotti per uso strutturale: tutte le novità delle NTC18

Il capitolo 11 dell’aggiornamento delle norme tecniche delle costruzioni (Ntc18), come nelle precedenti Ntc08, costituisce il riferimento per l’identificazione, la qualificazione e l’accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale.

All’interno del capitolo 11 delle Ntc18 sono recepiti i concetti del regolamento UE 305/2011 , scaricabile in calce all’articolo, nonché le definizioni cardine per la qualifica dei materiali e dei prodotti per uso strutturale. A questo proposito il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti.

C.S.LL.PP.: Certificazioni e qualificazioni

L’elenco dettagliato delle aziende negli ambiti di pertinenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è disponibile consultando un link dedicato, in merito ad esempio a:

  • Centri di trasformazione;
  • Laboratori;
  • Marcatura CE;
  • Organismi di certificazione.

Nando – New Approach Notified and Designated Organisations

NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) è lo strumento informatico, messo a disposizione dalla Commissione Europea, attraverso cui è possibile verificare:

  • l’elenco degli Organismi notificati per lo svolgimento delle attività di parte terza in merito alla valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, per le specifiche attività inerenti le diverse specifiche tecniche armonizzate;
  • l’elenco degli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB), con le aree di prodotto di pertinenza;
  • l’elenco delle norme europee armonizzate, con l’indicazione del relativo periodo di coesistenza;
  • l’elenco dei Documenti per la valutazione europea (EAD);
  • l’elenco degli ETAG precedentemente utilizzabili ai sensi della Dir.89/106/CEE ed utilizzabili ai sensi del CPR.

Alcune definizioni fondamentali: cosa significa materiale e prodotto per uso strutturale?

Prodotto: (come definito nel Regolamento UE 305/2011, nel seguito CPR- Construction Products Regulation) ha un significato estensivo che spazia dal materiale al sistema e che configura come “prodotto da costruzione” qualsiasi prodotto fabbricato e immesso sul mercato al fine di essere permanentemente incorporato in un’opera o in una sua parte (circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019).

Materiali e prodotti per uso strutturale: “i materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilità», di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011”; tali materiali e prodotti strutturali consentono quindi di soddisfare i requisiti previsti in termini di rispetto degli stati limite,
ultimi e di esercizio, nonché di durabilità e robustezza, previsti negli altri Capitoli delle Ntc18, ivi compresi gli aspetti geotecnici.

Certificato di Valutazione Tecnica: Costituisce una valutazione del materiale, prodotto, o sistema da costruzione, ai fini dell’uso strutturale previsto in opere realizzate, in accordo alle disposizioni nazionali (si veda anche l’art.1 della legge n.64/74). Il Certificato di Valutazione Tecnica è rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base delle procedure indicate dalle vigenti norme tecniche ed ha validità sul territorio nazionale o anche in quello di altri stati dell’Unione Europea in caso di applicazione della procedura di mutuo riconoscimento, in base al concetto di “equivalenza” più avanti specificato. Qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincendio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale “Resistenza al fuoco”, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno.

Requisiti dei materiali e prodotti per uso strutturale (§11.1 Ntc18)

Attraverso le Ntco8, prima, e le Ntc18, ora, termini quali identificazione, qualificazione ed accettazione sono sempre più ricorrenti, all’interno delle direzioni lavori e non solo. Nella seguente tabella sono illustrati e riassunti le istruzioni del capitolo 11 delle Ntc18 e della relativa circolare, ovvero i materiali per uso strutturale devono:

  • identificati;
  • qualificati;
  • accettati.
Identificazione Qualificazione Accettazione
Responsabile Fabbricante Fabbricante Direttore Lavori (dl): acquisizione e verifica della documentazione
Casistica possibile a) (Nel transitorio) Materiali e prodotti secondo norma europea armonizzata, il cui riferimento compare su GUUE.

(Terminato il transitorio) Dichiarazione di Prestazione + Marcatura CE

b) Materiali rispondenti alle Ntc18 e circolare n.7/2019

c) Materiali non compresi nelle Ntc18 ma dotati di:

  • ETA (Valutazione Tecnica Europea)
  • Certificato di Valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico nazionale
Il direttore lavori (dl) gli spetta:

  • Accertamento possesso e regime validità della documentazione di qualificazione (caso b);
  • Accertamento Certificato di valutazione Tecnica (caso c);
  • Accertamento tra quanto dichiarato e quanto fornito per l’esecuzione;
  • Accertamento rispondenza “Relazione materiali” (§C10.1, paragrafo circolare n.7/2019);
  • Redazione relazione a struttura ultimata (art. 65 d.P.R. 380/01 e s.m.i.).

Le prove su materiali e prodotti per uso strutturale (NTC18): chi le svolge?

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011;
b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale.

La circolare n.7/2019 precisa inoltre che:

Le Ntc prevedono, a riguardo, come eccezione alle disposizioni sopra indicate, l’esecuzione di tali prove anche da parte di “altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature”, solo a seguito di nulla osta del Servizio Tecnico Centrale. Tale nulla osta potrà essere rilasciato sulla base di istanza motivata e documentata e conseguente istruttoria tecnica volta alla verifica dei requisiti di terzietà, competenza, disponibilità delle necessarie attrezzature e capacità nell’esecuzione delle specifiche prove richieste.
In via generale e fermo restando quanto previsto nelle NTC18, possono essere oggetto di prova:
– i provini: confezionati da materiale in genere sciolto, come il conglomerato cementizio, le malte, etc;
– i saggi: ottenuti/estratti da prodotti finiti, come lo spezzone estratto da una barra di acciaio da c.a. o il tallone ricavato da una lamiera, etc.;
– i campioni: un numero di pezzi singoli prelevati da un lotto di produzione o di spedizione, come ad esempio i bulloni.

Materiali e prodotti per uso strutturale, identificazione, qualificazione e accettazione: link utili

 

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