Guida alla redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi
Il DVR (Documento di valutazione dei rischi) è lo strumento, cartaceo o elettronico, grazie al quale il Datore di Lavoro stima la probabilità che si verifichi un evento dannoso per i propri dipendenti e l’entità del danno derivante da esso.
Per ogni rischio individuato, definisce le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate durante il processo produttivo al fine di ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi o per contenere il più possibile il danno.
La normativa sul documento di valutazione rischi art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, indica esplicitamente che nella valutazione devono essere tenuti in conto tutti i possibili rischi, compresi lo stress lavoro correlato e i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Due aspetti questi che nell’ultimo decennio hanno assunto un peso specifico sempre più rilevante all’interno delle aziende.
Per saperne di più sulla valutazione dello stress lavoro correlato, leggi l’articolo: Come si fa la valutazione del rischio da stress lavoro correlato
Sommario |
Chi redige il documento di valutazione dei rischi e quando è necessario?
L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo di redazione del DVR per tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente. La valutazione dei rischi e la designazione dell’RSPP sono i due soli adempimenti che il Datore di Lavoro non può delegare.
Per i lavoratori autonomi o per le imprese familiari la norma non impone quest’onere ma rimanda alle determinazioni dell’art. 2222 del Codice Civile.
Per la redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro può avvalersi di alcune figure di consulenza: prima fra tutti quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che oltre ad affiancarlo in fase di valutazione dei rischi contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione, il Medico Competente che si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria e il Responsabile dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e al quale va consegnata una copia per presa visione (art. 50, comma 1b e 5 del T.U.).
Queste quattro figure professionali sono quelle tenute a garantire che il DVR abbia data certa attraverso l’utilizzo di diversi strumenti (elencati in modo non esaustivo dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 5 dicembre 2000 – Misure minime di sicurezza): l’apposizione di un timbro postale, l’utilizzo della marca temporale, l’invio a mezzo posta elettronica certificata o anche semplicemente timbrando e sottoscrivendo il documento nella sua interezza (non l’involucro nel quale è contenuto).
Lo scopo di questa prassi è quello di fornire una prova documentale che dimostri di aver effettuato la valutazione dei rischi antecedentemente ad un’ispezione degli enti preposti o al verificarsi di un eventuale infortunio.
Scadenza e aggiornamento del DVR
Non si può parlare di scadenza del documento di valutazione rischi perché il DVR va riveduto e corretto costantemente durante tutto il ciclo di vita dell’impresa.
Non è uno strumento statico che una volta redatto può essere risposto in attesa di un controllo amministrativo ma al contrario è parte integrante dei cambiamenti aziendali. L’art. 29, comma 3, del T.U. per la Sicurezza prevede che l’iter di aggiornamento del documento valutazione rischi venga ripetuto ogni qual volta si verifichino i seguenti casi:
- modifiche al processo produttivo (es. introduzione di nuovi attrezzi, macchinari, sostanze);
- variazioni sull’organizzazione del lavoro (es. nuovo organigramma aziendale, nuove attività o nuove sedi in cui svolgere l’attività);
- cambiamenti dell’impianto normativo relativo alla sicurezza sul lavoro;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- significative risultanze sulla sorveglianza sanitaria (es. presenza di infortuni e malattie professionali).
Come redigere il DVR – Documento di valutazione dei rischi
Molto spesso all’interno del forum di ingengneri.info ci viene richiesto un esempio di documento di valutazione dei rischi, abbiamo quindi pensato di proporvi un fac simile del DVR.
La redazione del DVR deve essere sempre accompagnata da una raccolta preliminare di informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, tipologia degli ambienti di lavoro, schede tecniche di sostanze/prodotti/apparecchiature, elenco dispositivi di protezione, registro delle manutenzioni sugli impianti, ordini di servizio, dati sugli infortuni occorsi, eventuali denunce INAIL e verbali di prescrizione degli organi di vigilanza, conoscenze ed esperienze dei lavoratori.
Una volta ricostruito il quadro generale, la compilazione del documento di valutazione dei rischi può avvenire secondo il seguente modello DVR esemplificativo ma non esaustivo di tutte le possibili casistiche:
| Descrizione dell’azienda | |
| Dati dell’azienda | Titolare/Legale rappresentante Sede legale Sede operativa Organigramma aziendale Layout reparti Descrizione del ciclo lavorativo |
| Responsabili del servizio di prevenzione e protezione | Datore di Lavoro Preposto RSPP ASPP Medico Competente RLS/RLST Addetti al servizio di protezione e prevenzione Addetti al primo soccorso |
| Formazione, Informazione e Addestramento | |
| Relazione introduttiva | Contenuti e obiettivi del documento Definizioni Metodologia adottata per la valutazione del rischio |
| Misure generali di tutela per le emergenze | Procedure generali d’emergenza Controlli e registro infortuni Banche dati su fattori di rischio e indici infortunistici Sorveglianza sanitaria Prevenzione incendi Elenco presidi di primo soccorso Elenco DPI Segnaletica di sicurezza Esposizione al rumore |
| Individuazione dei pericoli presenti in azienda | |
| Lista dei possibili pericoli | Presenza o assenza Riferimenti legislativi Esempi di incidenti e di criticità |
| Valutazione dei rischi per ogni pericolo individuato | |
| Scheda fase lavorativa | Descrizione attività (fasi lavorative) Area di lavoro/mansione/postazione Personale impiegato Materie prime/prodotti/materiali impiegati Macchinari/attrezzature/impianti impiegati Sostanze pericolose maneggiate Pericoli evidenziati dall’analisi (probabilità e magnitudo) Matrice di valutazione (entità del rischio) Dispositivi di protezione individuale associati alla mansione Sorveglianza sanitaria programmata |
| Scheda attrezzatura | Descrizione Pericoli evidenziati dall’analisi (probabilità e magnitudo) Matrice di valutazione (entità del rischio) Misure di prevenzione e istruzioni per gli utilizzatori Dispositivi di protezione individuale associati all’attrezzatura |
| Identificazione delle misure di prevenzione e protezione | |
| Programma di miglioramento del livello di sicurezza | Misure e procedure adottate (preventive e protettive) Incaricati della realizzazione delle misure Data di attuazione delle misure di miglioramento Eventuale cronoprogramma dei lavori |
Si ricorda, infine, che all’interno della normativa del documento di valutazione dei rischi l’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008 ai commi 5 e 6 prevede, per le aziende di limitate dimensioni, la possibilità di redigere il DVR con procedura standardizzata che costituisce uno strumento semplice ed efficace per effettuare la valutazione dei rischi rapidamente e in maniera guidata.
Qui di seguito riportiamo alcune informazioni utili per la redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi per specifiche attività:
DVR e piano anti-Coronavirus: indicazioni per l’integrazione
Il Protocollo condiviso dalle parti sociali del 24 aprile 2020 afferma che “Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.” Le misure prescritte dal Protocollo seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria che devono essere applicate in tutti i luoghi di lavoro.
Escluse le attività indicate all’Allegato XLIV al D. Lgs. n° 81/2008 (attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici), dove il rischio di esposizione è di tipo professionale, nel resto delle aziende il rischio di contagio da Covid-19 è esogeno, cioè esterno e non riconducibile all’attività tipica dell’azienda; quindi, non rientra nella concreta possibilità del datore di lavoro valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti.
Il margine di valutazione e determinazione del datore di lavoro è quindi limitato all’attuazione attenta e responsabile delle misure adottate dalle Autorità preposte, specificandole in un piano aziendale che dimostri la massima diligenza del datore di lavoro e di tutta la linea di gestione aziendale nel contrasto alla pandemia da Coronavirus.
In pratica, non è necessario aggiornare il DVR ma è sufficiente integrarlo con un piano straordinario e temporaneo di misure di precauzione funzionali alle peculiarità dell’ambiente di lavoro e dell’organizzazione delle attività, sulla base dei principi cardine che informano le scelte e gli indirizzi tecnici adottati dalle Autorità:
- distanziamento sociale (distanza interpersonale non inferiore al metro) o uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherine);
- rigorosa e ripetuta igiene personale – specialmente delle mani – e sanificazione degli ambienti;
- capillare e puntuale sorveglianza sanitaria.