Sicurezza e Ambiente

Divieto di deposito temporaneo per i rifiuti

Per il produttore di rifiuti il deposito temporaneo rappresenta una condizione in deroga perché lo solleva dall'obbligo di disporre di autorizzazione per lo stoccaggio
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Divieto di deposito temporaneo per i rifiuti

E’ di fondamentale importanza il rispetto di tutte le condizioni previste per il deposito temporaneo affinchè possa trovare effettiva applicazione tale deroga.

Le Definizioni di principale interesse contenute nel T.U. ambientale

Si riporta la definizione di principale interesse con riferimento al deposito temporaneo, contenuta nell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

Il deposito temporaneo di rifiuti: la disciplina

Il deposito temporaneo rappresenta, quindi, una condizione preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti e deve essere realizzata nel luogo in cui i rifiuti stessi sono prodotti.

Peraltro, la descrizione del luogo di produzione, contenuta nella definizione, è stata così riformulata a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 125/2015.

Deve essere sottolineata l’importanza del rispetto di tutte le condizioni contenute nella definizione di cui sopra affinchè il produttore di rifiuti possa ritenere che si tratti di deposito temporaneo e non di altra situazione che richiederebbe specifica autorizzazione: l’onere della prova con riferimento al rispetto delle condizioni per il deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti proprio in relazione al fatto che si tratta di una situazione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.

Le condizioni contenute nella definizione di deposito temporaneo pongono l’attenzione su:

  • quantità dei rifiuti e durata del deposito: il produttore è tenuto a scegliere una delle due modalità alternative, e cioè applicare il criterio temporale, secondo il quale i rifiuti sono avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità presente in deposito, oppure applicare il criterio quantitativo, che prevede che i rifiuti siano avviati alle operazioni di recupero o smaltimento quando il quantitativo raggiunge i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. Qualora il produttore scelga il secondo criterio, va tenuto presente che in ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno anche se non si raggiungono i limiti quantitativi indicati;
  • modalità di organizzazione del deposito temporaneo che devono tenere conto di:
  • eventuale presenza di rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti,
  • necessità di effettuare il deposito temporaneo per categorie omogenee e nel rispetto delle norme tecniche,
  • necessità di rispettare le norme sul deposito di sostanze pericolose nel caso di rifiuti pericolosi,
  • necessità di attenersi alle norme su imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose,
  • eventuali norme specifiche per alcune categorie di rifiuto.

Casi particolari di deposito temporaneo

Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede modalità specifiche per la individuazione del luogo di produzione dei rifiuti (e, quindi, dell’ubicazione del deposito temporaneo) in alcuni casi particolari.

Rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria

L’art. 266, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che tali rifiuti si considerino prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

Ai sensi dell’art. 230, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da tali attività effettuate direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Sanzioni previste per il mancato rispetto della norma

Di fatto non sono definite dalla normativa esplicite sanzioni che riguardano il deposito temporaneo.

Proprio perché si tratta di una condizione in deroga, nel caso in cui il produttore non rispetti tutte le condizioni e le disposizioni contenute nella definizione di deposito temporaneo, potranno essergli contestate violazioni diverse a seconda del caso specifico.

La giurisprudenza riporta contestazioni di abbandono di rifiuto, di discarica abusiva, di gestione rifiuti in assenza della necessaria autorizzazione, riconducibili a diverse situazioni e contesti in cui le violazioni sono state commesse.

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