Sicurezza e Ambiente

I dirigenti per la sicurezza: individuazione e nomina

Come organizzare la suddivisione dei compiti e che cosa è previsto per i dirigenti?
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I dirigenti per la sicurezza: individuazione e nomina

Il testo unico di salute e sicurezza, D.Lgs. 81/2008, discretizza la suddivisione dei compiti tipica delle organizzazioni in quattro categorie distinte: che cosa è previsto per il datore di lavoro e per i dirigenti?

Per via di una certa confusione semantica e di una tipica inclinazione all’arzigogolo, molto spesso ci si trova in difficoltà a capire come applicare la norma: “supervisore” è più comune ed immediato di “preposto”, mentre “dirigente” è più una investitura che una mansione: facciamo un poco di chiarezza.

Il datore di lavoro, si è detto, è colui che ha la responsabilità di definire la politica aziendale. Mentre nelle organizzazioni più semplici questo è facilmente individuabile nel titolare, in quelle più complesse le cose si fanno un poco più intricate.

Nelle società per azioni l’organo che esprime la volontà sociale è l’assemblea dei soci, che nomina un organo amministrativo, il consiglio di amministrazione, che a sua volta può essere rappresentato da figure come l’amministratore delegato o il presidente.

Questi ultimi, assieme all’eventuale direttore generale, non hanno il potere assoluto di decidere la politica aziendale: tutti sono soggetti al mandato che hanno ricevuto ed hanno limiti nell’esercizio dei loro poteri.

Al momento di definire l’organizzazione di un’azienda sotto il profilo delle responsabilità per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si attribuisce ad una persona fisica il titolo di datore di lavoro, ma è necessario essere consapevoli che, nel caso di un procedimento penale correlato ad un infortunio, sarà il giudice a stabilire chi avrebbe dovuto rispondere di questi obblighi.

Questo dovrebbe fare sì che la nomina fosse coerente con il ruolo del nominato, anche se è più facile vedere il contrario.

Lo standard ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, meglio individua come alta direzione la persona o gruppo di persone che, al livello più elevato, guidano e tengono sotto controllo un’organizzazione.

Gli obblighi del datore di lavoro non sono delegabili. Lo sono però quelli che la norma riferisce al datore di lavoro e al dirigente.

Il Dirigente della sicurezza, o per meglio dire la figura descritta dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 2 comma 1 lett. d) è colui che, “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Detto in altre parole, il dirigente per la sicurezza non esiste. Esiste il dirigente sic et simpliciter, che è colui che applica le direttive aziendali, organizzando l’attività lavorativa e tenendola sotto controllo. Per fare ciò, deve avere adeguate:

  • competenze professionali, deve essere in grado di svolgere il mestiere che è chiamato a fare;
  • poteri gerarchici, ovvero qualcuno da organizzare e da controllare;
  • poteri funzionali, ovvero la capacità di decidere come svolgere la funzione che gli viene assegnata.

Gli obblighi del dirigente sono descritti nel D.Lgs. 81/2008 all’articolo 18, Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Questi sono obblighi del singolo dirigente nella misura in cui è presente almeno una di queste condizioni:

  • un obbligo specifico è relativo ad una delle attività che vengono svolte nell’area di competenza del dirigente (secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite). Ad esempio, se nella attività organizzata dal dirigente sono necessari DPI, lui è responsabile della loro fornitura, nel senso che deve accertarsi che siano disponibili e distribuiti ai lavoratori (lettera d).
  • il dirigente ha ricevuto dal datore di lavoro una delega ad occuparsi di ciò. Ad esempio, per l’obbligo di cui alla lettera g), relativo alla sorveglianza sanitaria.

La delega è uno strumento attraverso il quale un soggetto (il datore di lavoro) può assegnare ad altri (il dirigente) l’obbligo di svolgere alcuni compiti, previsti dalla legge, mantenendone però la responsabilità finale.

I preposti non sono soggetti a delega ma, eventualmente, una lettera di incarico può fare chiarezza su qual è il comportamento che è loro richiesto.

La delega è valida solo per quelle responsabilità che la legge stessa afferma essere delegabili, è consigliabile quindi che, quando si redige uno strumento per attribuire ad altri, compiti che sono originariamente in carico al datore di lavoro, riferirsi letteralmente a quelli elencati all’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.

Se quello che si vuole delegare non compare in questa lista, o è un compito anche solo leggermente diverso, probabilmente la delega non è lo strumento adatto per farlo. La delega deve avere la forma prevista dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 16, ovvero:

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa, e quindi deve essere datata e controfirmata;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Ciò può avvenire mediante la predisposizione di un budget ad hoc, seguendo le procedure ordinarie dell’azienda. Non è necessaria che questa autonomia sia una licenza.
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni – come si è detto, vedi all’art. 16, comma 3 – non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Pertanto:

  1. Si è inquadrabili come dirigenti secondo il D.Lgs. 81/2008 perché si hanno responsabilità organizzative e non necessariamente perché si è ricevuta una delega;
  2. le responsabilità del dirigente sono naturalmente quelle previste all’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, “secondo le attribuzioni e le competenze conferite”;
  3. una delega è necessaria per l’attribuzione degli obblighi che vanno al di là delle “attribuzioni e delle competenze conferite”, e comunque come fattore positivo relativo all’organizzazione.

Per chiarezza, sarebbe opportuno che il rapporto tra datore di lavoro e dirigente fosse il più lineare possibile.

Un dirigente lo può essere anche “di fatto”, vedi D.Lgs. 81/2008 art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi, ma per nitidezza organizzativa è opportuno che le attribuzioni vengano date in maniera trasparente.

Se un dirigente deve organizzare le attività in un’azienda diversa da quella da cui è stato assunto, è opportuno che il rapporto sia formalizzato (distacco, eccetera).

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