ISA 2021: cosa sono gli indicatori sintetici di affidabilità
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del Modello ISA 2021. L’ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2021 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione e dell’aggiornamento degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).
Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità). In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti una serie di benefici. Ecco una guida sintetica alle istruzioni operative per la compilazione del Modello ISA 2021.
ISA 2021: le agevolazioni/1
Grazie alla “pagella” che scaturisce dagli indicatori di affidabilità, gli imprenditori e i titolari di partita Iva possono accedere ad alcune agevolazioni. Eccole:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto. Per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- esenzione dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
ISA 2021: le agevolazioni/2
Ecco altri benefici:
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
- anticipazione di almeno un anno, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Chi li applica
Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelli per le quali risulta approvato un ISA. Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. Se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, concorreranno entrambe all’ISA.
Al riguardo:
- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti, il contribuente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente lo applica sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo.
Chi non li applica
Tra le categorie escluse dall’applicazione degli ISA, ricordate anche con apposito provvedimento in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2021, menzioniamo;
- i contribuenti che hanno iniziato – o cessato – l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati dall’attività non prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi;
- i cittadini con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA;
- gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
- le imprese sociali;
- le società cooperative, società consortili e consorzi;
- i soggetti che esercitano le attività di “Trasporto con taxi” e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente”;
- le corporazioni dei piloti di porto.
Altre attività escluse dall’ISA
E ancora:
- i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA (Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
- i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero
- dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto all’anno precedente;
- coloro che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
La presentazione del Modello
I contribuenti tenuti a presentare il modello ISA barrano la casella “ISA” presente sulla prima pagina del modello REDDITI 2021 e lo inviano all’Agenzia delle entrate in via telematica insieme a quest’ultimo. Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs n. 471 del 1997. L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. Il Fisco, nei casi di omissione della comunicazione, può anche procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.
La compilazione
Per l’individuazione del codice attività da indicare nel frontespizio del modello oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente l’attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi tra quelle per le quali è stato approvato l’ISA. La tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, è disponibile in formato elettronico, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. Se il contribuente non ha comunicato la variazione del codice attività o lo ha fatto in modo errato, può indicarlo esatto nel modello REDDITI 2021. Successivamente, presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2021, vale a dire il 30 settembre 2021. In questo caso non si applicano le sanzioni.
Modalità di compilazione
Per compilare correttamente i modelli occorre tenere presente che:
- le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare comunicano i dati con riferimento alla data del 31 dicembre;
- i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali sono comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o H sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie;
- il riferimento alle spese “sostenute”, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito.
Altri criteri per la compilazione
Inoltre:
- nel quadro F vanno indicati: la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Oltre all’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito.
- Nel campo del reddito (o perdita) d’impresa è indicato l’importo dichiarato nei righi dei quadri RF e RG del modello REDDITI.
Nuovi Modelli
Con un provvedimento ad hoc dello scorso 28 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato 175 nuovi modelli. L’obiettivo è individuare ulteriori dati e informazioni necessari “per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione del COVID-19”. Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2020 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA. I modelli sono disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate in formato elettronico.