Indennità di disoccupazione, guida all’uso della NASpI

L’Inps fornisce una serie di chiarimenti in merito all’erogazione della NASpI. Con una comunicazione del 1° giugno, l’ente conferma che l’indennità di disoccupazione sarà pagata ai lavoratori licenziati durante il periodo di emergenza da Covid-19. Ciò nonostante il divieto di licenziamento, dal 17 marzo al 17 agosto, introdotto dal Decreto Rilancio. Nel caso di reintegro del lavoratore, a seguito del parere di un giudice, l’istituto avrà la facoltà di chiedere la restituzione dell’indennità di disoccupazione. La puntualizzazione dell’Inps permette di fare il punto sulla NASpI. Una guida completa con tutte le caratteristiche, a chi spetta, modalità di erogazione e di domanda.
Cos’è la NASpI
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione. Istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, riguarda gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
Chi ne ha diritto
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere alla prestazione:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità.
Decorrenza e durata
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro gli otto giorni. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro gli otto giorni;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro i trentotto giorni;
- e per finire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
Il calcolo della NASpI
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019). Se la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge. A ciò va sommato il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Sospensione della prestazione
La prestazione è sospesa in caso di:
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie;
- nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).
Decadenza della prestazione
La NASpI decade se il lavoratore:
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time;
- inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’Inps il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
Lavoro all’estero
Recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione si conserva per un massimo di tre mesi. Dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015. Se invece si va nelle nazioni menzionate o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma sempre nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015.
Lo stato di disoccupazione
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Successivamente devono dichiarare in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Altri casi di accesso alla NASpI
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Tuttavia, l’accesso alla NASpI è consentito anche nei seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa, qualora non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione (articolo 6, decreto legislativo 22/2015);
- licenziamento disciplinare.
Requisito contributivo
Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata. Sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
I contributi utili
Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Il settore agricolo
Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI. Purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Qualora nel quadriennio si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere all’osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile.
I contributi non utili
Non sono invece considerati utili, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
- assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità. E ancora: parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali (articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300).
Requisito lavorativo
Per accedere alla NaspI sono necessarie almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, la presenza al lavoro per almeno 30 giornate negli ultimi 12 mesi si determina con lo stesso sistema usato per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni dei lavoratori domestici. Quindi, la presenza di cinque settimane di contribuzione, considerate convenzionalmente di sei giorni l’una, equivale a 30 giornate di lavoro. Il requisito è soddisfatto quando, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre e versati dal datore di lavoro è pari almeno a cinque.
Altri requisiti
Alcuni eventi, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono la disoccupazione, determinano l’ampliamento del periodo all’interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate. Si tratta di:
- malattia e infortunio sul lavoro;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
- assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità. E ancora: parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Tra gli altri requisiti da tenere in considerazione per la NASpI non bisogna dimenticare i periodi di:
- assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché, all’inizio dell’astensione, risulti già versata o dovuta contribuzione;
- assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore, in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inserito nelle procedure di riqualificazione;
- fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali;
- lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
Le tempistiche della domanda
La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono dalla:
- data di cessazione del rapporto di lavoro;
- cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Sospensione dei termini di presentazione
Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:
- in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine dell’evento;
- in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’Inps o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio.