Fiscali

Ecobonus, cosa significa e a cosa serve?

La guida definitiva, onnicomprensiva e schematica sugli Ecobonus. Come funzionano le detrazioni fiscali per spese di interventi di riqualificazione energetica e ammodernamento degli edifici?
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Ecobonus, cosa significa e a cosa serve?

A partire dal 2012, una serie di provvedimenti inseriti nelle annuali leggi di bilancio, hanno introdotto e prorogato nel regime delle detrazioni fiscali. Ma Ecobonus cosa significa?

La definizione di Ecobonus racchiude le speciali agevolazioni per interventi edilizi finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione degli edifici e alla loro conformità antisismica. A queste si aggiungono aspetti particolari, come la manutenzione del verde, il rifacimento delle facciate, l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e di box auto.

Le detrazioni, spalmate di norma in un arco temporale di dieci anni, hanno solitamente un limite di spesa e quote varianti in funzione dei miglioramenti ottenuti. Le agevolazioni spettano a tutti i contribuenti che rispettano determinate procedure di fatturazione e pagamento.

Questa guida punta a illustrare come funziona l’Ecobonus e tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Ecobonus 2020: come funziona

Introdotte dal Decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, che ha modificato il Dpr n. 917/1986, le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti sono stati prorogati più volte e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge di Bilancio 2020.

Dal 2018, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati.

Beneficiari dell’Ecobonus 2020

Possono usufruire dell’Ecobonus 2020 tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

      • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
      • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
      • le associazioni tra professionisti,
      • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
      • gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e gli enti con le stesse finalità sociali, costituiti entro il 2013,
      • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Possono usufruire dell’Ecobonus 2020 anche

Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione Ecobonus 2020 anche:

      • i titolari di un diritto reale sull’immobile,
      • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali,
      • gli inquilini,
      • coloro che hanno l’immobile in comodato,
      • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile,
      • il convivente more uxorio.

Interventi che consentono di accedere all’Ecobonus

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, tramite:

      • riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato (fino a 100mila euro),
      • interventi sull’involucro degli edifici riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati (fino a 60mila euro),
      • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (fino a 60mila euro),
      • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua (fino a 30mila euro),
      • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (senza limite),

Inoltre, tramite l’acquisto e posa in opera di:

      • schermature solari provviste di una marcatura CE e conformi alle leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica (fino a 60mila euro);
      • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a 30mila euro);
      • dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative (senza limite), ivi compresa l’installazione e messa in opera
      • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (senza limite);
      • generatori d’aria calda a condensazione (senza limite).

Detrazioni per interventi di sostituzione di scaldabagno / scaldacqua

E’ stata estesa la detrazione alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione prevista dall’Ecobonus 2020 spetta a condizione che le predette pompe di calore garantiscano un coefficiente di prestazione COP>2,6 misurato secondo la norma EN 16147. La detrazione non è ammessa per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a gas.

Elenco aggiornato degli interventi

Enea ha aggiornato al 17 agosto 2020 l’elenco degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ammessi alle detrazioni fiscali, con relativa aliquota:

Componenti e tecnologie Aliquota di detrazione
SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A
50%
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI
65%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)
70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)
75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)
80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)
85%
BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio)
90%

Limite massimo della detrazione

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno. Anche per gli interventi condominiali, l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Percentuali di detrazione

Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

      • 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di:
        – acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
        – acquisto e posa in opera di schermature solari,
        – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti;
      • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 riguardanti l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Maggiori detrazioni per i condomini

La detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

      • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
      • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi in zone sismiche, come funziona l’Ecobonus?

Se i lavori vengono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, si può usufruire di una detrazione dell’80%, con il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Date di riferimento

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento:

      • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali,
      • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Non cumulabilità della detrazione

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Documentazione necessaria per usufruire della detrazione

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (o della dichiarazione resa dal direttore dei lavori), che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.

L’asseverazione va corredata dall’attestato della prestazione energetica degli edifici (Ape), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.

Occorre anche produrre la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto 19 febbraio 2007. La scheda deve contenere:

      • i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti,
      • la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito,
      • il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

L’asseverazione, l’attestato di prestazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Procedura per l’Ecobonus

Per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

      • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al decreto 19 febbraio 2007;
      • la scheda informativa (allegato E o F al decreto suddetto), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito Enea.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è valida l’autocertificazione del contribuente.

L’Iva sugli interventi di riqualificazione

Per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione – ordinaria e straordinaria – realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

Per le cessioni di beni, l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Se l’appaltatore fornisce “beni di valore significativo”, come:

      • ascensori e montacarichi,
      • infissi esterni ed interni,
      • caldaie,
      • video citofoni,
      • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
      • sanitari e rubinetterie da bagno,
      • impianti di sicurezza,

l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi).

Pagamenti e accesso a detrazioni previste dall’Ecobonus

I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale “parlante”, cioè completo di:

      • estremi (nome, cognome e codice fiscale) della persona che effettua il pagamento e a cui sono intestate le fatture per gli interventi,
      • causale del versamento con i riferimenti normativi,
      • codice fiscale del beneficiario della detrazione,
      • numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Documenti da conservare

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare e, a richiesta, esibire all’Amministrazione finanziaria,  la documentazione relativa agli interventi realizzati:

      • il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
      • la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;
      • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
      • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Detrazioni fiscali e bonus casa 2020

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

Il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori importi sono stati prorogati più volte. Da ultimo, la Legge di bilancio 2020 ha rinviato al 31 dicembre 2020 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Dal 2018, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Singole unità abitative

Per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

      • proprietari o nudi proprietari,
      • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
      • locatari o comodatari,
      • soci di cooperative divise e indivise,
      • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce,
      • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

      • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado),
      • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge,
      • il componente dell’unione civile,
      • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Interventi

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

A) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, senza modificare la volumetria complessiva degli edifici e la destinazione d’uso, compreso il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comporta la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico.

Esempi di manutenzione straordinaria:

      • installazione di ascensori e scale di sicurezza,
      • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici,
      • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso,
      • rifacimento di scale e rampe,
      • interventi finalizzati al risparmio energetico,
      • recinzione dell’area privata,
      • costruzione di scale interne.

B) restauro e risanamento conservativo: interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:

      • interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado,
      • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti,
      • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

C) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

Esempi di ristrutturazione edilizia:

      • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente,
      • modifica della facciata,
      • realizzazione di una mansarda o di un balcone,
      • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda,
      • apertura di nuove porte e finestre,
      • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento

La detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Questi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa.

D) Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie precedenti, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

E) Lavori finalizzati:

      • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione),
      • alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi.

F) Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti) da parte di terzi.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

      • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici,
      • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione,
      • porte blindate o rinforzate,
      • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini,
      • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti,
      • apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro,
      • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

G) Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

H) Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.

I) Interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici; nei centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

L) Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano:

      • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti,
      • il montaggio di vetri anti-infortunio,
      • l’installazione del corrimano.

Altre spese detraibili

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:

      • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse,
      • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento,
      • le spese per la messa in regola degli edifici (impianti elettrici e impianti a metano),
      • spese per l’acquisto dei materiali,
      • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti,
      • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi,
      • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori,
      • gli oneri di urbanizzazione,
      • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Parti condominiali

Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Le parti comuni interessate sono:

      • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso;
      • i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
      • i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
      • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili.

L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.

Interventi

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono:

      • manutenzione ordinaria,
      • manutenzione straordinaria,
      • restauro e risanamento conservativo,
      • ristrutturazione edilizia,
      • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi, utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico, effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, per l’adozione di misure antisismiche, di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Bonus infissi

La detrazione del 50% in dieci anni riguarda le spese sostenute (fino a 96mila euro) per interventi finalizzati a ottenere un miglioramento termico dell’edificio, come ad esempio posa di:

      • finestre,
      • porte d’ingresso,
      • scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi,
      • tende da sole (a condizione che non siano orientate a nord),
      • sostituzione dei vetri con miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti.

Sono escluse dall’agevolazione le zanzariere.

Agevolazione Iva ridotta

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%.

Quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

      • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori ? ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente,
      • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio,
      • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Ripartizione della detrazione

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, dall’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

Non cumulabilità

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici.

Procedura

È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Comunicazione alla Asl

Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:

      • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi,
      • natura dell’intervento da realizzare,
      • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione,
      • data di inizio dell’intervento di recupero.

Comunicazione all’Enea

Entro 90 giorni dalla data di fine lavori, occorre trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, se questi comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle detrazioni.

Una guida rapida per la trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, è disponibile in formato elettronico sul sito internet: http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/.

Pagamenti

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale “parlante”.

Documenti da conservare

I contribuenti, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.  Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di:

      • domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito,
      • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta,
      • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali,
      • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi,
      • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo,
      • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Perdita della detrazione

Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

      • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria,
      • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste.

Acquisto e costruzione di box auto: vale l’Ecobonus?

L’agevolazione è riconosciuta nella stessa misura e con regole simili, per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione), e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).

La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione,  dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.

Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso di:

      • atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità,
      • dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione,
      • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Per la costruzione del box pertinenziale è necessario che il proprietario sia in possesso dei seguenti documenti:

      • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione,
      • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Bonus facciate

Con Bonus facciate si intende l’agevolazione consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa, per realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, e i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici; sono comprese le spese correlate: installazione dei ponteggi , smaltimento dei materiali, Iva e imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Beneficiari Ecobonus

Sono ammessi all’agevolazione:

      • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
      • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
      • società semplici,
      • associazioni tra professionisti,
      • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

I contribuenti interessati devono:

      • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
      • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Ripartizione della detrazione

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Inoltre, i contribuenti interessati non possono:

      • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante,
      • optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Ubicazione degli edifici

Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati in:

Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.

Interventi ammessi dall’Ecobonus

La detrazione spetta per gli interventi:

      • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
      • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,
      • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Opere agevolabili, che rientrano nell’Ecobonus

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

      • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
      • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
      • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il bonus non spetta per gli interventi effettuati:

      • sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
      • durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

E’ possibile portare in detrazione anche le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, e gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

https://www.youtube.com/watch?v=_KX40KcQyEY

 

Interventi di efficienza energetica ed Ecobonus 2020

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare:

      • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015,
      • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

In pratica, occorrerà realizzare il cappotto termico, che consiste in una serie di strati isolanti applicati esternamente o internamente agli edifici in modo tale da garantire un isolamento, sia termico che acustico, completo.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Procedura e documentazione

I contribuenti sono tenuti a:

      • acquisire e conservare l’asseverazione del tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
      • inviare all’Enea, esclusivamente in via telematica la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, con:
        – i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese,
        – la tipologia di intervento effettuato,
        – il risparmio annuo di energia che ne è conseguito,
        – il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali,
        – l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Ecobonus, pagamenti e documentazione

Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale “parlante”.

Il regolamento riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998 prevede che i contribuenti siano tenuti a:

      • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio);
      • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
      • conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati
      • le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
      • la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento
      • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

Documenti da esibire a richiesta degli uffici

Sono da conservare ed esibire a richiesta degli uffici:

      • la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
      • le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
      • la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
      • la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi;
      • l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Interventi su parti comuni di edifici condominiali

Gli adempimenti possono essere effettuati da uno dei condomini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.

Ecobonus 2020: il bonus verde

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

      • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
      • impianti di irrigazione e realizzazione pozzi,
      • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all’agevolazione Ecobonus verde anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.

Ripartizione della detrazione

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Pagamenti

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale “parlante”).

Beneficiari Ecobonus

Hanno diritto all’agevolazione Ecobonus, i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

A chi non spetta la detrazione?

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo, e i lavori in economia.

Ecobobonus mobili ed elettrodomestici

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

Come si ottiene la detrazione?

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa).

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Acquisti con Ecobonus

Mobili nuovi, per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

Elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

Cosa s’intende per grandi elettrodomestici?

Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Importo massimo detrazione Ecobonus

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione Ecobonus del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Pagamenti

Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Documenti da conservare

      • ricevuta del bonifico,
      • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito),
      • documentazione di addebito sul conto corrente,
      • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

Sismabonus

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Interventi

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati.

La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.

Demolizione e ricostruzione di edifici

Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.

Parti comuni di condominio

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Misura e ripartizione della detrazione prevista dall’Ecobonus

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Quando si può usufruire di una maggiore detrazione?

Si può usufruire di una maggiore detrazione:

      • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute,
      • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.

Il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico.
In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:

      • 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore,
      • 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Beneficiari Sismabonus

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

Procedura

Per richiedere il sismabonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condomini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.

Pagamenti

Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico “dedicato”, bancario o postale “parlante”.

Ecobonus e acquisto di case antisismiche

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

      • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore,
      • 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Ecobonus + Sismabonus: quando è possibile ottenere la detrazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 139 “Detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica – Cessione del credito”, fornisce alcuni chiarimenti in merito a Ecobonus e Sismabonus (art. 14, comma 2-quater.1 del decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013), riguardo al caso di un  intervento su edifico gravemente danneggiato dal sisma del 2009 e, per l’entità  e la diffusione dei danni riportati, in gran parte demolito.  L’intervento edilizio prospettato riguarda la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con l’adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico.

L’Agenzia richiama la propria circolare n. 31/E del 31 maggio 2019 n. 13/E per confermare che, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità  immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni. La locuzione “parti comuni”, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità  di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità  immobiliari funzionalmente autonome.

Le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018 forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (cd. ecobonus) e per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus) e l’individuazione dei soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito.

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia ritiene che l’istante possa fruire della detrazione che, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà  in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.

In particolare, con riferimento agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione, ai fini dell’applicazione del cd. sismabonus, è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori.

Ai fini dell’ecobonus, invece, è necessario che gli edifici oggetto degli interventi siano “esistenti” (essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione) e abbiano determinate caratteristiche tecniche, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile. Tale condizione è richiesta per tutte le tipologie di intervento, ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Al verificarsi delle dette condizioni, e nel rispetto degli altri adempimenti previsti, la detrazione va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle unità  immobiliari costituenti inizialmente l’edificio oggetto degli interventi.

L’Ecobonus 2020 elimina lo sconto immediato in fattura

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato la disciplina del cosiddetto sconto in fattura relativa agli interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus), limitando la possibilità di chiedere lo sconto ai soli interventi di ristrutturazione edilizia.

A partire dal 1° gennaio 2020, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

A quest’ultimo, viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello – quelli in cui è interessato l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che interessino l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio – per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Cessione del credito ed Ecobonus

L’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013, prevede la possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus).

L’articolo 16, comma 1-quinquies dello stesso decreto-legge, prevede la possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

I soggetti cessionari dei crediti corrispondenti alle detrazioni, possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti (comunicati dagli amministratori di condominio), accettarli o rifiutarli.

Il cassetto fiscale dove visualizzare i crediti

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto che la detrazione spettante può essere utilizzata in cinque o dieci quote annuali di pari importo (rispettivamente per il Sismabonus e per l’Ecobonus), anche il credito ceduto va ripartito in altrettante quote, utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

“6890” denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;

“6891” denominato “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.

I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio.

Nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”.

Quindi, in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità.

ecobonus

Fonte Agenzia delle Entrate

Interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Elenco degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie (art. 16 bis del Dpr 917/86) soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:

Strutture edilizie

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi

  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;

  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

  • microcogeneratori (Pe<50kWe);

  • scaldacqua a pompa di calore;

  • generatori di calore a biomassa;

  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);

  • teleriscaldamento;

  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Elettrodomestici di Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A, solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019

1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020

  1. forni

  2. frigoriferi

  3. lavastoviglie

  4. piani cottura elettrici

  5. lavasciuga

  6. lavatrici

  7. asciugatrici

NB: piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

 

Q&A: Ecobonus e dintorni

Infine, in quest’ultimo paragrafo chiariamo alcuni dubbi sulle procedure legate all’Ecobonus.

Ecobonus cosa significa?

L’Ecobonus è una detrazione fiscale applicabile a tutti i contribuenti, sulle spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici.

Cosa si intende per interventi di riqualificazione energetica?

Per riqualificazione energetica si intendono gli interventi strutturali e funzionali effettuati su un edificio, che consentono un risparmio di fabbisogno energetico e comportano un miglioramento di classe energetica dell’edificio.

Che cos’è un bonifico parlante?

Il bonifico “parlante”, necessario per ottenere le detrazioni fiscali dell’Ecobonus, deve contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa: estremi (nome, cognome e codice fiscale) della persona che effettua il pagamento e a cui sono intestate le fatture per gli interventi, causale del versamento con i riferimenti normativi, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Quando è obbligatoria comunicazione Enea?

La comunicazione all’Enea è necessaria per ottenere la detrazione fiscale legata all’Ecobonus in tutti i casi di interventi che comportano una riqualificazione energetica dell’edificio. Essa va inoltrata per via elettronica e deve contenere una scheda descrittiva dell’intervento, redatta da un tecnico abilitato.

Che cosa sono le detrazioni Irpef?

Le detrazioni Irpef sono una riduzione dell’imposta sulle persone fisiche, in relazione ad alcune tipologie di spese sostenute dal contribuente o dai suoi familiari, se fiscalmente a carico. La detrazione si calcola applicando alla spesa sostenuta una percentuale, e sottraendo tale importo dall’imposta dovuta.

Che cosa si intende per detrazione fiscale?

Le detrazioni fiscali sono gli importi che il contribuente ha il diritto di sottrarre all’imposta lorda (totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo stato) per stabilire l’imposta netta dovuta. Le detrazioni vanno conteggiate e documentate in sede di dichiarazione dei redditi, in riferimento a un preciso anno fiscale (periodo d’imposta).

Quale causale per bonifico detrazione 50%?

La causale per il bonifico detrazione 50% deve essere la seguente: Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) ai sensi dell’art. 16-bis Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986.

Chi è il beneficiario di un bonifico bancario nel caso dell’Ecobonus?

Nel caso dell’Ecobonus, il soggetto (professionista o impresa) che emette la fattura per i lavori compresi negli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale.

Cosa si intende per imposta lorda?

L’imposta lorda corrisponde al reddito imponibile moltiplicato per le aliquote Irpef applicate per scaglioni.

Come si calcola l’Irpef da pagare?

Il calcolo dell’Irpef da pagare si ottiene nel modo seguente:

Reddito complessivo – Oneri deducibili – deduzione prima casa = Reddito imponibile x aliquote Irpef = Irpef lorda – Deduzioni = Irpef netta.

Che cosa si intende per reddito netto?

Reddito imponibile – Irpef netta = Reddito netto.

Quali sono le imposte sul reddito?

Le imposte sul reddito sono le seguenti:

      • Irpef, Imposta sul reddito delle persone fisiche
      • Ires, Imposta sul reddito delle società
      • Irap, Imposta regionale sulle attività produttive
      • Isos, Imposta sostitutiva sui redditi da capitale
      • Imu, Imposta municipale unica
      • Iri, Imposta sul reddito imprenditoriale

(fonte: Agenzia delle Entrate)

Guida pubblicata il 17 aprile 2020 – aggiornata il 10 giugno 2020

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