Contratto Nazionale Metalmeccanici 2020: adeguamento livelli retributivi minimi e indennità
Dopo l’incontro dell’8 giugno 2020 tra Federmeccanica, Assistal, FIOM, FIM e UILM, sono in vigore dal 1° giugno 2020 i nuovi minimi contrattuali per i lavoratori metalmeccanici (qui il Contratto Nazionale Metalmeccanici 2018), adeguati alla dinamica inflattiva. I minimi contrattuali vengono rivalutati a giugno di ogni anno sulla base dell’inflazione registrata nell’anno precedente. Quest’anno, i minimi contrattuali di ciascun livello professionale sono stati rivalutati dello 0,7% con riferimento all’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell’Unione europea (Ipca) registrato dall’Istat nel 2019.
Cosa è cambiato all’interno del CCNL Metalmeccanici dal 1° giugno 2020? Ecco cosa trattiamo in questa guida aggiornata:
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici
- Campo di applicazione
- Classificazione dei lavoratori
- I minimi retributivi
- L’indennità di trasferta
- L’indennità di reperibilità
- FAQ
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici 2020
Dal 1° gennaio 2020, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) siglato il 26 novembre 2016 è entrato in regime di ultrattività econtinua a produrre gli stessi effetti per i lavoratori in base a quanto previsto dal contratto collettivo vigente. La clausola di ultrattività prevede che siano le parti sociali, in accordo, a determinare l’ulteriore durata del vigente contratto, prolungandone dunque gli effetti oltre la naturale scadenza, in attesa dell’effettivo rinnovo che confermerà o modificherà norme e aspetti contrattuali ed economici. Nel settembre 2020, le parti sociali hanno avviato un programma di incontri per arrivare alla stipula del nuovo Ccnl.
Il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Metalmeccanici ha introdotto significative innovazioni nelle relazioni industriali e contrattuali e nei rapporti tra le parti in coerenza con la situazione economica del Paese e le repentine trasformazioni in atto e con gli obiettivi di competitività delle imprese, di valorizzazione del lavoro industriale e di miglioramento dell’occupazione e delle condizioni di lavoro. Gli aspetti qualificanti sono:
TRASFERTA E REPERIBILITÀ:
L’indennità di trasferta forfetizzata e l’indennità oraria di reperibilità si incrementano della stessa percentuale di variazione dell’Indice Ipca.
CONTRATTAZIONE AZIENDALE:
Gli aumenti possono assorbire le quote fisse della contrattazione aziendale definite dopo il 1° gennaio 2017 ad esclusione degli importi connessi alle modalità della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità / maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
SUPERMINIMI INDIVIDUALI:
Gli aumenti possono assorbire i superminimi individuali riconosciuti dopo il 1° gennaio 2017 se non sono previste clausole di salvaguardia.
ELEMENTO PEREQUATIVO:
Ogni anno, con la busta paga di giugno, devono essere erogati 485 € annui ai lavoratori che non beneficiano della contrattazione aziendale o di superminimi individuali (o di una quota pari alla differenza per i lavoratori che abbiano un superminimo inferiore al valore di 485 euro annui).
BONUS WELFARE:
Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e per i lavoratori a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio, è prevista l’erogazione da parte delle aziende, nel corso di ciascun anno, di 200 euro sotto forma di buoni acquisto, buoni benzina o flexible benefits, cioè servizi legati alla famiglia, alla cultura, alla salute, al benessere e alla previdenza integrativa.
FORMAZIONE:
E’ riconosciuto un diritto soggettivo alla formazione per tutti i lavoratori pari a 24 ore pro-capite, a carico delle imprese, da utilizzare nel triennio.
METASALUTE:
La sanità integrativa è estesa a tutti i lavoratori e familiari a carico; il costo pari a 156 euro annui è totalmente sostenuto dalle aziende.
Campo di applicazione del Contratto Nazionale Metalmeccanici
Il Ccnl Metalmeccanici si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti siderurgici.
C) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
D) Alle unità produttive e/o operative e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza e delle imprese costruttrici di impianti tecnologici, di servizi di efficienza energetica (ESCO) e di Facility management.
Classificazione dei lavoratori secondo il Contratto Nazionale Metalmeccanici 2020
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 10 categorie professionali, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.
1a Categoria
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.
2a Categoria
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
3a Categoria
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
3a Categoria Super
Appartengono a questa categoria i lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata nell’azienda svolgono con carattere di continuità:
a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti dall’azienda;
b) attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall’azienda.
4a Categoria
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all’alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
5a Categoria
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
5a Categoria Super
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell’ambito della propria specializzazione e di quelle affini; i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati,
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione,
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
6a Categoria
- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
7a Categoria
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
8a Categoria
- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni articolate a livello organizzativo di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell’impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di «quadro» di cui alla legge n. 190 del 13 maggio 1985.
Contratto Nazionale Metalmeccanici 2020: minimi retributivi
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità tecniche e all’incremento della produzione.
Adeguamento dei minimi contrattuali in base all’inflazione nel Contratto Nazionale Metalmeccanici 2020, in vigore dal 1° giugno
- Categoria 1 : 1.330,54 euro
- Categoria 2 : 1.468,71 euro
- Categoria 3 : 1.628,69 euro
- Categoria 3 Super : 1.663,88 euro
- Categoria 4 : 1.699,07 euro
- Categoria 5 : 1.819,64 euro
- Categoria 5 Super: 1.950,39 euro
- Categoria 6 : 2.092,45 euro
- Categoria 7 : 2.336,02 euro
- Categoria 8 Quadri : 2.392,00 euro
L’indennità di trasferta
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro.
Spetta il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:
a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento.
Misura dell’indennità dal 1° giugno 2020
- Trasferta intera: 43,90 euro
- Quota per il pasto meridiano o serale: 11,89 euro
- Quota per il pernottamento: 20,12 euro
L’indennità di reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
L’Azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le Aziende che utilizzano l’istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l’applicazione dell’istituto anche in relazione all’utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
b) giornaliera;
c) settimanale.
Contratto Nazionale Metalmeccanici 2020: indennità di reperibilità dal 1° giugno 2020
| COMPENSO GIORNALIERO | COMPENSO SETTIMANALE | |||||
| Categoria | 16 ore (Giorno lavorato) |
24 ore (Giorno libero) |
24 ore Festive |
6 Giorni | 6 Giorni con festivo |
6 Giorni con festivo e giorno libero |
| 1-2-3-3Super | 4,93 euro | 7,41 euro | 8,01 euro | 32,06 euro | 32,66 euro | 35,14 euro |
| 4-5 | 5,87 euro | 9,21 euro | 9,88 euro | 38,56 euro | 39,23 euro | 42,57 euro |
| Superiore a 5 | 6,75 euro | 11,09 euro | 11,68 euro | 44,84 euro | 45,43 euro | 49,77 euro |
FAQ Contratto Nazionale Metalmeccanici
Qual è la durata del Ccnl dei Metalmeccanici?
La durata del Ccnl è di tre anni, ma la clausola di ultrattività prevede che siano le parti sociali, in accordo, a determinare l’ulteriore durata del vigente contratto, prolungandone gli effetti oltre la naturale scadenza, in attesa dell’effettivo rinnovo.
Cos’è il bonus welfare e chi ne ha diritto?
Anche nel Contratto Nazionale Metalmeccanici 2020, il cd. bonus welfare è un valore di 200 euro che le aziende devono erogare ogni anno a ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato e ai lavoratori a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio, sotto forma di buoni acquisto, buoni benzina o flexible benefits, cioè servizi legati alla famiglia, alla cultura, alla salute, al benessere e alla previdenza integrativa.
Con quale criterio sono stabiliti gli adeguamenti dei minimi salariali e delle indennità?
I minimi contrattuali vengono rivalutati a giugno di ogni anno sulla base dell’inflazione registrata nell‘Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell’Unione Europea (Ipca) nell’anno precedente.
Cos’è l’indennità di trasferta?
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese sostenute per i pasti e il pernottamento. L’indennità giornaliera è fissata dal Ccnl e adeguata annualmente all’inflazione.
Cos’è l’indennità di reperibilità?
Nei casi in cui il lavoratore è a disposizione dell’azienda – per un periodo determinato – per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti, il Ccnl prevede un’indennità che può essere oraria, giornaliera o settimanale, il cui importo varia a seconda della categoria del lavoratore ed è adeguato annualmente all’inflazione.