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Bonus facciate, quali lavori sono ammessi?

Per poter aderire alla detrazione fiscale con il bonus facciate bisogna rientrare nei requisiti, facendo anche alcuni calcoli. Entra per scoprire di più
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Bonus facciate, quali lavori sono ammessi?

Il “bonus facciate” è la detrazione fiscale per interventi di recupero o restauro della facciata esterna (comprese la mera pulitura o tinteggiatura esterna) degli edifici ubicati nelle Zone Territoriali Omogenee A e B (Dm n.1444 del 2 aprile 1968):

  • le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Il bonus facciate è ammesso – senza limite massimo di detrazione, né limite massimo di spesa ammissibile – per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e agli immobili patrimonio, cioè i beni che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.

Indice

Beneficiari dell’agevolazione
Quanto dura il bonus facciate?
Quali lavori rientrano nel bonus facciate?
Cosa sono le strutture opache delle facciate?
Cosa indicare nel bonifico per bonus facciate?
Come si esercitano le opzioni dello sconto e della cessione?

Beneficiari dell’agevolazione

Sono beneficiari dell’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
  • le società semplici,
  • le associazioni tra professionisti,
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

I beneficiari devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Quanto dura il bonus facciate?

La detrazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 e prorogata dalla legge di bilancio 2021, nella misura del 90% delle spese documentate e sostenute dal contribuente negli anni 2020 e 2021. La legge di Bilancio 2022 ha esteso il beneficio a tutto il 2022, ma riducendo l’aliquota detraibile al 60%.

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Pertanto, se si sono effettuati pagamenti entro il 31 dicembre 2021 (anche a lavori non finiti), si può usufruire della detrazione al 90%, mentre i pagamenti effettuati nel 2022 danno diritto alla detrazione del 60%.

Quali lavori rientrano nel bonus facciate?

L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sull’intero perimetro esterno dello stabile ma non sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico:

  • ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi,
  • mera pulitura e tinteggiatura della facciata esterna dell’edificio, dei balconi, degli ornamenti e dei fregi (consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi);
  • lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Con riferimento all’intervento di isolamento “a cappotto”, sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio, restando escluse quelle riferite, invece, all’intervento effettuato sulle facciate interne dell’edificio – se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico – nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio.

Isolamento termico

Gli interventi di efficienza energetica influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare sia i requisiti di cui al Decreto Mise 26 giugno 2015 (“requisiti minimi”) sia i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m²K) (Allegato B Tabella 2 del Decreto Mise 26 gennaio 2010).

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l’isolamento dello “sporto di gronda, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici.

Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dall’Ecobonus.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate.

Cosa sono le strutture opache delle facciate?

La circolare n. 2/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”, ad esempio:

  •  consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa,
  • mera pulitura e tinteggiatura della superficie,
  • rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi,
  • lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Interventi esclusi

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”). Devono considerarsi escluse anche le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Cosa indicare nel bonifico per bonus facciate?

Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche on line) “parlante” dal quale risulti:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori),
  • i dati catastali dell’immobile.

È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.

Occorre dare comunicazione dei lavori alla Asl e conservare fatture e ricevute di pagamento, nonché preventiva acquisizione delle abilitazioni amministrative edilizie richieste.

Per gli interventi comportanti miglioramenti nell’efficienza energetica, occorre far asseverare da un tecnico abilitato l’intervento effettuato, predisporre l’Attestato di prestazione energetica (Ape) per l’unità immobiliare per la quale si richiede la detrazione e comunicare la scheda descrittiva dell’intervento all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per i soggetti Irpef/Ires titolari di reddito d’impresa sono previsti gli stessi adempimenti, tranne il pagamento con bonifico “parlante” (le regole relative al bonifico sono spiegate anche in questo articolo)

Come si esercitano le opzioni dello sconto e della cessione?

L’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, (convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17 luglio 2020), stabilisce che i soggetti che sostengono spese che danno diritto al bonus facciate, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta. In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Si può scegliere lo sconto in fattura anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento perché l’opzione può essere esercitata indipendentemente dallo stato di avanzamento lavori (Sal), ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. L’opzione dello sconto in fattura potrà essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento.

La mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Il concorso nella violazione comporta la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Anche per usufruire della cessione del credito d’imposta delle spese sostenute per interventi di recupero della facciata di un edificio, non influenti dal punto di vista termico, e realizzati in regime di edilizia libera occorre richiedere a un tecnico abilitato il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. Per tutti gli interventi agevolabili con il bonus facciate, infatti, non vale la deroga per opere classificate come “attività di edilizia libera” o interventi “minori” (con spesa complessiva non superiore a 10.000 euro), introdotta dalla legge di bilancio 2022 all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, che rende obbligatorio il visto e l’asseverazione in caso di esercizio delle opzioni per i bonus edilizi.

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