Bonifico per i bonus fiscali per interventi edilizi: le diverse casistiche

Partendo dalle modalità operative da correlare al Superbonus, analizziamo nel dettaglio le modalità di redazione del bonifico parlante a seconda dei bonus fiscali da richiedere.
Superbonus e bonifico parlante
Il bonifico parlante in questo caso è lo stesso utilizzato per il pagamento delle spese che danno diritto ai bonus fiscali, ovvero alle detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus ristrutturazione”).
Va da sé che è quello dal quale devono risultare i seguenti dati:
- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto (impresa esecutrice dei lavori) a favore del quale il bonifico è effettuato.
Su questi bonifici, le banche, Poste Italiane S.p.A. nonché gli istituti di pagamento – autorizzati in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010 e al D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento – applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%) di cui all’art. 25 del D.L. n. 78/2010.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la CM n. 24/E/2020 ha chiarito che possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’eco-bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Bonus mobili/grandi elettrodomestici: bonifico bancario o postale
Al fine di potere beneficiare della detrazione per l’acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici non è necessaria la presentazione di alcuna istanza né tantomeno risulta necessario effettuare comunicazioni preventive.
I pagamenti, per l’acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici, devono essere effettuati, alternativamente (circ. min. n. 29/E/2013):
- mediante bonifico bancario o postale che dovranno indicare:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. E non il giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
I documenti da conservare
Il contribuente deve conservare:
- ricevuta del bonifico;
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
- documentazione di addebito sul conto corrente;
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti; inoltre, la stessa dovrà essere intestata al medesimo soggetto che usufruisce anche dei bonus fiscali sulla ristrutturazione dell’immobile. Ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) (circ. min. n. 11/E/2014).
Bonus facciate: le regole per predisporre il bonifico
Anche per richiedere il “bonus facciate” le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa possono utilizzare i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando anche gli estremi della legge n. 160 del 2019, se possibile (Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 e risposta fornita in sede di interpello n. 185/2020).
Chiarimenti
Infatti, con tali documenti di prassi ministeriale era stato chiarito quanto segue:
- soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa: ai fini della fruizione dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono:
- effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia;
- titolari di reddito di impresa: i soggetti titolari di reddito d’impresa non sono tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito;
- condomini: per interventi effettuati su parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
Bonus risparmio energetico: gestione del bonifico
Per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, al fine di beneficiare dei bonus fiscali, risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:
- causale del versamento (come ad es. “detrazione IRPEF del 65% ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Casi particolari
Causale errata all’interno del bonifico | Nel caso in cui l’indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti normativi della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quella per la riqualificazione energetica degli edifici sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 8%, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. |
Bonifici incompleti | Eventuali bonifici incompleti non danno diritto alla detrazione e la sola soluzione, operativa, è quella di dover farsi ridare i soldi dalle imprese per poi riversarli con un bonifico completo. |
Minimi e ritenuta d’acconto | I contribuenti che rientrano nel regime dei c.d. minimi e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti (Risoluzione 5 luglio 2013, n. 47/E). |
Spese sostenute mediante finanziamento | Nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione per gli interventi, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire di operare la ritenuta dell’8% e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico (Nota Direzione regionale del Piemonte, 17.4.2009, prot. 2009/24882). |
Immobile del coniuge incapiente |
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Condomini senza amministratore | I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore, e non possiedono un codice fiscale, possono beneficiare della detrazione in esame. Infatti, l’Agenzia delle Entrate con la CM n. 3/E del 2 marzo 2016 ha chiarito che in tale ipotesi:
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Interventi di recupero edilizio e bonus fiscali: come fare il bonifico
Al fine di beneficiare dei bonus fiscali risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:
- causale del versamento (come ad es. “detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986”);
- codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
L’art. 25 del D.L. 78/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a operare una ritenuta d’acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico. La Manovra correttiva 2011 (art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15 luglio 2011) ha stabilito, con decorrenza 6 luglio 2011, la riduzione della ritenuta d’acconto dal 10% al 4%; dal 2015 tale ritenuta è aumentata all’8%.
Casi particolari
Causale errata all’interno del bonifico | Nel caso in cui l’indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. |
Bonifici incompleti | Eventuali bonifici incompleti non danno diritto alla detrazione e la sola soluzione, operativa, è quella di dover farsi restituire i soldi dalle imprese per poi riversarli con un bonifico completo (ris. n. 55/E del 7 giugno 2012). |
Minimi e ritenuta d’acconto | I contribuenti che rientrano nel regime dei c.d. minimi e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti (ris. n. 47/E del 5 luglio 2013). |
Spese sostenute mediante finanziamento | Nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione per gli interventi, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire di operare la ritenuta dell’8% e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico (Nota Direzione regionale del Piemonte, 17 aprile 2009, prot. n. 2009/24882). |
Immobile del coniuge incapiente |
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Bonifico online | Risulta possibile utilizzare anche un bonifico online purché il contribuente fornisca alla banca i dati necessari che non è possibile indicare per mancanza di spazio a disposizione, quindi: la partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato e il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Sulla base di tali informazioni, la banca può adempiere all’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti (ris. n. 353/E del 7 agosto 2008). |
Condomini senza amministratore |
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