Fiscali

Assegno unico figli 2021, a chi spetta e come ottenerlo?

Guida alla riforma approvata dal Governo: tra le novità, ne beneficeranno anche le Partite Iva, professionisti e lavoratori autonomi
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Assegno unico figli 2021, a chi spetta e come ottenerlo?
L’assegno unico per ogni figlio è legge. La riforma, approvata prima alla Camera e poi al Senato in via definitiva lo scorso 30 marzo, prevede, tra le tante novità, sino ad un massimo di 250 euro a figlio. Come ha specificato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, l’assegno è partito dal primo luglio. Con la misura temporanea, valida sino al 31 dicembre 2021. Il 6 aprile 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 1 aprile 2021, n. 46 Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. (21G00057). Il provvedimento entra in vigore dal 21/4/2021. Intanto, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 giugno 2021 ha approvato la “misura ponte” per l’assegno unico, valida da luglio a dicembre 2021. In questo periodo di tempo l’assegno spetta a chi non gode già di assegni familiari e ha un ISEE familiare fino a 50 mila euro, ed è legato al numero di figli. Ora, il Consiglio dei Ministri n. 47 del 18 novembre 2021 ha approvato il decreto legislativo che istituisce l’assegno unico e universale. Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 1° gennaio 2022. L’erogazione inizierà da marzo prossimo.  Come funziona, dunque, l’assegno unico? Cosa cambia rispetto ad oggi? Quali sono gli importi e i beneficiari? Proponiamo una guida agile sulla tematica.

Assegno unico: principi generali

L’obiettivo della nuova misura è diventare omnicomprensiva, cancellando i sostegni frammentari previsti sino ad oggi. Quindi, stop al bonus bebè e agli ANF (Assegno Nucleo Famigliare), solo per fare alcuni esempi. Tra le novità principali, l’assegno unico per i figli spetterà anche ai titolari di partita IVA. Quindi, anche ai professionisti ed ai lavoratori autonomi. I principi generali che lo governeranno sono i seguenti. Innanzitutto, l’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio “con criteri di universalità e progressività”, nei limiti stabiliti dalla legge. Inoltre, l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare. Fondamentale, in tal senso, il ricorso all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo famigliare.

Altre caratteristiche

L’assegno unico è compatibile con il reddito di cittadinanza. Inoltre, non è considerato per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali. Oltre ad altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro per l’inclusione o l’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità, non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno. Il sostegno è ripartito in “pari misura tra i genitori”. In loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori. Importante: l’assegno è concesso nella forma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro.

Figli a carico: modalità di erogazione

Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato. Vi è anche il riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico. Fino al compimento del ventunesimo anno, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio. L’assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea. O ancora, svolga un tirocinio, un’attività lavorativa limitata con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro. Sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale. Per tutte le famiglie con figli, l’assegno prevede:
  •  una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40 mila euro, fissata a 50 euro per 1 figlio;
  • una quota variabile modulata in modo progressivo, sulla base dell’ISEE familiare: la soglia per avere il trattamento massimo è fissata a 15 mila euro.
L’importo dell’assegno non rileva ai fini del reddito.

Assegno unico: le cifre

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi. La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

Figli con disabilità

L’assegno unico mensile è assegnato a ciascun figlio con disabilità, senza limiti di età. L’importo è maggiorato, rispetto ai minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. La maggiorazione è graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità. L’assegno sarà corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico della famiglia.

A chi spetta l’assegno unico?

Ecco i requisiti per ottenere l’assegno unico:
  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Oppure, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. O ancora, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato coni figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi. In alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

L’assegno “ponte”

Intanto, è stata prevista la misura temporanea dell’introduzione, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, di un “assegno ponte” destinato alle famiglie con figli minori. Il requisito principale è che non abbiano diritto agli assegni per il nucleo familiare già in essere. Poi dal 2022, con la riforma fiscale, diviene strutturale e universale (a regime il minimo per un figlio sarà pari a 167 euro). Vengono coinvolti i nuclei di disoccupati, incapienti. Oltre agli autonomi sin qui esclusi dagli assegni predisposti per i nuclei familiari. Questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Assegno ponte: cifre e dettagli

L’assegno è corrisposto per ciascun figlio minore. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun minore è maggiorato del 30%. Per ogni figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Per quelle presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. In fase di presentazione della domanda è necessario inserire l’IBAN per ricevere l’accredito dell’assegno direttamente sul proprio conto corrente. In caso di affido condiviso, vanno inseriti gli IBAN di entrambi i genitori in modo che l’assegno venga accreditato ad entrambi al 50%. L’assegno ponte è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni. Guida pubblicata il 6 aprile 2021 – aggiornata il 9 giugno 2021 e successivamente il 20 dicembre 2021
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