Edilizia e Urbanistica

Ricostruzione post-sisma e Superbonus: il cumulo è possibile

Le istruzioni di AdE e Commissario per l’uso combinato del Superbonus con il contributo per la riparazione degli edifici colpiti dal sisma del 2016/2017
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Ricostruzione post-sisma e Superbonus: il cumulo è possibile

Ad aprile 2021 è stata pubblicata la guida operativa per usufruire dei contributi per la ricostruzione post sisma e Superbonus. Un documento condiviso e partecipato tra il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017 e l’Agenzia delle Entrate.

L’obiettivo della guida “Ricostruzione post sisma – Italia centrale e Superbonus 110%” è di mettere a disposizione dei cittadini,  dei professionisti e degli operatori economici gli strumenti operativi e i chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017. Imprimendo così un’ulteriore accelerazione al processo di ricostruzione.

Sempre nella medesima guida è presente una sezione “Domande & Risposte”.

ricostruzione post sismaObiettivi della guida “Ricostruzione post sisma – Italia centrale e Superbonus 110%”

  1. Definire le modalità di coordinamento degli incentivi fiscali e del contributo per la ricostruzione post sisma previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 189/2016, ottimizzando e rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche che sono state stanziate per tali primari obiettivi.
  2. Semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese impegnate nella ricostruzione, massimizzando il beneficio per i cittadini, atteso che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto con riferimento alla parte di spesa eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione.
    1. Semplificazione degli adempimenti presentando agli uffici speciali:
      • una sola istanza.
      • progetto unico.
      • unico computo metrico.
      • riferimento al Prezzario del Cratere.
      • procedure semplificate e flessibili per la fatturazione e la rendicontazione, sia ai fini della concessione dei contributi pubblici che delle detrazioni.
    2. Le detrazione, nell’ambito di un progetto unitario, spetta anche sulle spese per le opere di completamento di interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati” ammissibili al Superbonus già finanziati dai contributi per la ricostruzione.

Quando e quali interventi per la cessione del credito o per lo sconto in fattura?

  1. Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 ha stabilito le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.
  2. Per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017 (come modificato dal decreto n. 329/2020). I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ricostruzione post-sisma e Superbonus: quali sono le spese ammesse?

  1. Per l’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”.
  2. Spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
  3. Altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
  4. La detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese sostenute per gli interventi di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili (circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020).

Entro quanto concludere i lavori?

  1. Qualora oltre al contributo per la ricostruzione, si intenda fruire anche, del Superbonus spettante per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, i tempi previsti per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del predetto contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze commissariali.
  2. Qualora, invece, siano realizzati interventi antisismici ammessi al Superbonus (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020), il termine di ultimazione dei lavori ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione è quello previsto, nelle Ordinanze commissariali (n. 108/2020 e n. 111/2020), per gli interventi su edifici con danni gravi.

Conformità Urbanistica

  1. Rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di “ristrutturazione edilizia” degli immobili vincolati o di quelli ubicati nei centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), risulta prevalente, per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti nell’ambito della ricostruzione.
  2. In particolare, il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legge n. 189/2016, è stato modificato dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020, che ha espressamente escluso, l’obbligo di speciali autorizzazioni, “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti ”. La lettera inequivoca della norma speciale derogatoria non consente dubbi interpretativi e non lascia spazio a soluzioni restrittive di diverso tenore.

Casistiche di applicazione del Superbonus 110%

Superbonus per lavori in corso d’opera dal 1 luglio 2020

  1. “La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ora al 30 giugno 2022), indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”.
  2. La detrazione delle spese sostenute nell’anno 2022 andrà ripartita, invece, in quattro quote annuali di pari importo.
  3. Non vi sono preclusioni alla possibilità di detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 relative a interventi in corso d’opera, anche realizzati mediante eventuali varianti progettuali, fermo restando l’obbligo di rispettare ogni altro adempimento richiesto.
  4. Per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la richiesta di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ma non anche l’asseverazione prevista dal Dm n. 58/2017, ai fini del Sismabonus o del Superbonus, il deposito della stessa asseverazione deve essere effettuato tempestivamente.
  5. Il deposito dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori (in tal senso, parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici n. U.0003315 del 30 marzo 2021).

Applicazione del superbonus negli aggregati edilizi

La guida “La disciplina degli aggregati edilizi e degli interventi unitari“, pubblicata sul sito ufficiale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, disciplina gli interventi sugli aggregati edilizi.

  1. Definizione di intervento unitario.
  2. Definizione di aggregato edilizio.
  3. L’individuazione delle unità strutturali che costituiscono l’aggregato.
  4. La divisione dell’aggregato in Unità Minime di Intervento (UMI).
  5. L’obbligo di unitarietà dell’intervento edilizio.
  6. Ammissibilità di interventi edilizi unitari diversi dall’aggregato.
  7. Calcolo del contributo per la ricostruzione di compendi immobiliari.

Ricostruzione post-sisma e Superbonus rafforzato

La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.

Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere via Pec – contestualmente, alla struttura commissariale, all’Ufficio speciale ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente – la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.

Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, (denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:

  1. Elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda AeDes dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma.
  2. Eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 28/E del 2021, ha generalizzato il principio in base al quale, in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni fiscali, sia pure limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi, e ha chiarito che il diritto al Superbonus non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale, in precedenza, sono stati concessi contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici.

Relativamente a tale ultimo aspetto, si è tenuto conto del fatto che il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi “indispensabili” per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, mentre le agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, spettano a fronte di specifici interventi finalizzati:

  • al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio, progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017, con il quale sono state fornite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati;
  • all’efficientamento energetico dell’edificio, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020 (decreto Requisiti).

Il Superbonus spetta:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di “ulteriore” consolidamento dei medesimi edifici, anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia”. In tal caso, la detrazione spetta, nei limiti massimi previsti dalla norma, con riferimento alle spese sostenute per le predette opere dalle quali non vanno sottratti i contributi ricevuti per gli interventi di riparazione o ricostruzione.

Condominio

I condòmini che intendono effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione finalizzato all’efficientamento energetico e sismico dell’edificio, autonomo ed ulteriore rispetto a quello per il quale hanno beneficiato di contributi per interventi di riparazione e ripristino dell’agibilità dell’edificio a seguito dell’evento sismico del 2009, possono fruire del Superbonus a condizione che tale intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa avendo come riferimento lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori per i quali si accederà alla predetta detrazione.

La concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici non è di per sé causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni fiscali.

Il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa, avendo come riferimento lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori, deve essere asseverata dai tecnici abilitati e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.

In presenza delle predette asseverazioni e attestazioni e nel rispetto di ogni altra condizione prevista, è possibile fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma senza sottrarre dalle spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto in relazione agli interventi realizzati in conseguenza dei danni derivanti dal sisma 2009.

La proroga del Superbonus

Con la Risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate definisce l’ambito applicativo della proroga per il Superbonus 110% nelle zone colpite da eventi sismici, che si applica agli immobili danneggiati anche ai comuni fuori cratere.

Il comma 8-ter dell’art. 119 del decreto legge n. 34/2020, introdotto dalla legge n. 234/2021 – Legge di bilancio 2022), dispone una specifica proroga del Superbonus per le zone colpite da sisma, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
Per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

La proroga si applica:

  • agli immobili situati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a prescindere dall’eventuale proroga o meno dello stato di emergenza stesso;
  • alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i cosiddetti “comuni fuori cratere”, cioè quelli diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189/2016;
  • agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico. In particolare, il danno deve essere preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (nesso di causalità diretta), e deve essere tale da aver determinato l’espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato tramite scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E (la proroga pertanto non compete per gli edifici con scheda AeDES esito A, D o F).

Infine, la proroga riguarda anche il cd. “Superbonus rafforzato”, concernente una ulteriore maggiorazione del 50% del bonus fiscale, applicabile a determinate condizioni.

Ne segue che la proroga è esclusa non solo per gli immobili non danneggiati ma anche nei casi in cui:

  • il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato, quindi in presenza di scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F.

Le ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione

Il nuovo sistema di incremento dei contributi

L’Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 “Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati”, ha operato un ripensamento del previgente sistema automatico di incremento dei contributi, che non distingueva tra interventi di demolizione e ricostruzione e interventi di conservazione e di restauro, né in base al tipo di vincolo paesaggistico – generico o specifico – gravante sull’area, attribuendo a tutti ugualmente l’incremento del 10 per cento del costo parametrico per il solo fatto che l’edificio ricadesse in una zona vincolata.

Il nuovo sistema premia (in base alle tabelle allegate all’Ordinanza) gli interventi conservativi, che cercano di ricostruire le caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive tradizionali dei luoghi, rispetto a quelli di demolizione e di ricostruzione, e distingue tra gli edifici che costituiscono parte integrante dei centri e nuclei storici sottoposti a vincolo paesaggistico (vincoli “specifici”), che contribuiscono a rappresentarne il valore paesaggistico tutelato, e gli edifici che, pur ritrovandosi all’interno della perimetrazione di un vincolo paesaggistico, non recano in sé alcuna caratteristica architettonica tale da giustificare l’incremento del contributo.
L’ordinanza, se, da un lato, ha abrogato l’incremento automatico del 10 per cento, ha, dall’altro lato, notevolmente aumentato gli incrementi (fino al 50 per cento per i beni paesaggistici e fino al 100 per cento del costo parametrico per gli edifici sottoposti a vincolo come beni culturali).

Il nuovo Prezzario Unico Cratere

L’Ordinanza 126 del 28 aprile 2022, recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, interviene sui due elementi che determinano l’importo del contributo pubblico per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma 2016: il Prezzario dei materiali e delle lavorazioni, ed il costo parametrico, che di fatto rappresenta il tetto massimo al contributo stesso.

Il nuovo Prezzario Unico Cratere, PUC 2022, si applica, per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo, a quelle pendenti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza, alle domande per le quali sia stato decretato il contributo dopo il primo gennaio 2021 e, per i decreti precedenti, limitatamente alle lavorazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Per la ricostruzione pubblica il nuovo Prezzario si applica ai contratti di appalto stipulati dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e ai lavori eseguiti a partire dal primo luglio 2021.

In entrambi i casi sarà il direttore dei lavori ad accertare le quantità dei lavori realizzati ed i materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate dal luglio 2021 e a rideterminare, sulla base di PUC 2022, i maggiori importi dovuti che saranno corrisposti nella liquidazione dei Sal, gli stati di avanzamento dei lavori.
PUC 2022 e Prezziari regionali

Riferimenti normativi

Decreti

Le disposizioni attuative detrazione elevate al 110% sono contenute nei seguenti decreti:

  • decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici).
  • decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici).
  • decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329/2020 (modifica al Dm n. 58/2017, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”).
  • L’articolo 119 del decreto Rilancio è stato modificato sia dal decreto legge n. 104/2020 sia dalla legge di bilancio 2021, inserendo:
    • comma 1-ter ai sensi del quale «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
    • comma 4-ter ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma è stata ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione – prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009 – a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove è dichiarato lo stato d’emergenza.
    • comma 4-quater, ai sensi del quale, «nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza», il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Ordinanze

  • Ordinanza commissariale n. 107/2020.
  • Ordinanza commissariale n. 108 del 2020.
  • Ordinanza commissariale n. 111/2020.
  • Ordinanza commissariale n. 116 del 2021.
  • Ordinanza commissariale n. 126 del 2022.

Chiarimenti

I chiarimenti a cui fare riferimento sono:

  • Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020
  • Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020
  • Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020
  • Circolare del 27 gennaio 2021 ricostruzione pubblica e privata e decreto “Semplificazione” 76/2020
  • Risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021
  • Circolare del 14 ottobre 2021 interpretativa della Ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021
  • Risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022

Guida pubblicata il 5 maggio 2021 – aggiornata il 20 maggio 2022

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