Come installare dei pannelli fotovoltaici nelle zone vincolate? Guida pratica
                                Sebbene il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili sia, ormai, pacificamente considerato come l’unica alternativa validamente sostenibile, tanto per limitare gli effetti negativi determinati sul patrimonio delle famiglie dall’aumento incontrollato del costo della materia prima energia, che per raggiungere l’indipendenza dalle fonti tradizionali ad idrocarburi, secondo le direttiva europee provenienti dal c.d. Piano Fit for 55, l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici, pur di fatto liberalizzata, incontra ancora dei limiti ben precisi che occorre conoscere e rispettare, per evitare spiacevoli sorprese.
Breve inquadramento legislativo: le semplificazioni introdotte dal Decreto Energia
Il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni nella Legge n. 34/2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, più noto come Decreto Energia, (sulla scia di quanto già stabilito dal Legislatore sin dal Decreto Semplificazioni bis), all’articolo 9, ha classificato l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici come manutenzione ordinaria, e dunque come attività di edilizia libera, secondo il dettato dell’articolo 6 del D.P.R. 380/01.
Pertanto, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (ci riferiamo, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, a quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), non sono soggette all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, comunque denominati:
- l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici (o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici);
 - la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici.
 
Come installare i pannelli fotovoltaici nelle zone sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico e nei centri storici?
Se questa è la regola generale, esistono due rilevanti eccezioni al dettato legislativo appena richiamato che presuppongono una disciplina particolare.
- La prima ipotesi è quella relativa alle restrizioni, tuttora permanenti, che limitano l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui beni sottoposti a vincolo culturale, ai sensi della Parte II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. In tali ipotesi, la realizzazione degli interventi in edilizia libera è consentita, ma sempre e solo previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata da parte dell’amministrazione competente (la Soprintendenza), ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
 - La seconda ipotesi, è, invece, quella che si riferisce alle limitazioni esistenti sugli immobili disciplinati dalla Parte III del Codice dei beni culturali, ossia quei beni che, sulla base di un apposito provvedimento amministrativo, sono sottoposti a tutela paesaggistica ed a quelli ubicati nei centri storici.
 
In relazione a queste ultime due categorie, caduto il divieto assoluto d’installazione dei pannelli solari fotovoltaici, sarà comunque necessario attestare, attraverso l’intervento di un tecnico, che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e dai punti di vista panoramici (eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale).
Ovviamente, è fondamentale ricordare che la questione relativa all’installazione dei pannelli su immobili tutelati dal D. Lgs. 42/2004, anche alla luce del tenore letterale del richiamato articolo 9 del Decreto Energia, non può in alcun caso prescindere da un’attenta valutazione delle disposizioni (non solo espressamente richiamate dall’art. 6 D.P.R. 308/01 e dal D.P.R. 31/2017, ma anche a quelle) vigenti al livello territoriale locale.
Ci riferiamo, in maniera specifica, alla normativa contenuta nei Piani Regolatori Comunali e nei relativi Regolamenti Edilizi, i quali ben possono contenere disposizioni più stringenti, sino al punto di vietare l’installazione su certi edifici, per tutelarne il particolare pregio storico-culturale, ritenuto di pubblico interesse prevalente.
Il problema della valutazione di compatibilità tra i pannelli fotovoltaici ed i vincoli paesaggistici
In proposito, occorre sottolineare come, sebbene la tutela paesaggistica e del territorio sia garantita anche a livello costituzionale (si veda l’articolo 9 della Costituzione), la valutazione in oggetto, secondo recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, deve essere effettuata tenendo ben presente il principio secondo il quale la visibilità dei pannelli da punti d’osservazione pubblici non può configurare un’ipotesi di oggettiva incompatibilità paesaggistica (Tar Lombardia, sentenza n. 617/2021).
Nello stesso senso, il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato la necessità, in ipotesi di diniego, di una compiuta e logica motivazione, che non può essere il frutto di una valutazione aprioristica e precostituita, affermando che: “(…) le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica (…)” (Consiglio di Stato, sentenza n. 3696/2020).
Gli impianti fotovoltaici a terra nelle strutture turistiche e le valutazioni antincendio
Restano da esaminare, sia pure sinteticamente, due ulteriori casi nei quali l’eventuale installazione dei pannelli è soggetta a limiti precisi, che non consentono di ipotizzare una completa ed assoluta liberalizzazione.
- In primo luogo, ricordiamo la Legge di conversione del Decreto Aiuti, n. 91 del 15 luglio 2022. Tale arresto legislativo ha stabilito che fino al 16 luglio 2024 è possibile utilizzare la Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) per installare nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza non superiore a 1000 Kilowatt picco (KWp), nelle aree delle strutture turistiche o termali, a condizione che l’energia autoprodotta venga utilizzata, principalmente, per i fabbisogni delle medesime strutture.
 - La seconda ipotesi riguarda la realizzazione dei pannelli in quegli immobili per i quali sia necessaria la valutazione del progetto antincendio.In tal caso, la preventiva acquisizione documentale richiamata, che viene rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, si pone come condizione di procedibilità per la fattibilità delle opere.
 
Per approfondire gli aspetti normativi per l’installazione di pannelli fotovoltaici consulta l’eBook gratuito.