Cos’è il contributo di costruzione e come si calcola

Come effettuare il calcolo del contributo di costruzione? Ecco una serie di chiarimenti al riguardo
Il rilascio del permesso di costruire (Pdc) è stato subordinato, fin dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (c.d. Legge Bucalossi), al pagamento di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
Le previsioni della Legge Bucalossi in merito al contributo di costruzione sono oggi riprese dall’articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), intitolato appunto “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”.
La natura del contributo
Il contributo relativo al costo di costruzione ha natura impositiva, visto che sorge a seguito dell’incremento patrimoniale del titolare del permesso di costruire e in conseguenza della sua capacità contributiva.
Nell’interpretazione dell’articolo 16, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, la giurisprudenza ha ritenuto che non costituisce “un impedimento ad un eventuale accordo sostitutivo anche per il costo di costruzione, né esso si pone come norma imperativa in senso negativo, solo perché lo scomputo è oggettivamente possibile unicamente per gli oneri urbanistici; ciò spiega il perché la norma si è limitata ad indicare i soli oneri urbanistici come scomputabili, ma non è affatto possibile affermare che sussiste un divieto tassativo per forme alternative di pagamento e/o compensazione con opere urbanistiche anche per i costi di costruzione” (TAR Pescara, Abruzzo, sez. I, 18 ottobre 2010, n. 1142).
Il calcolo del contributo di costruzione
La determinazione del costo di costruzione, così come quella dell’onere di urbanizzazione, deve essere la conseguenza dell’applicazione automatica di regole di calcolo previste da fonte normativa senza alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione (TAR Milano, Lombardia, sez. II, 16 marzo 2011, n. 740). La determinazione del costo di costruzione deve essere inoltre effettuata al momento del rilascio del permesso di costruire e l’amministrazione non può procedere ad una sua rideterminazione sulla base della entrata in vigore di nuove normative.
La pubblica amministrazione può tuttavia agire in autotutela e modificare la determinazione in precedenza effettuata perché erronea, procedendo quindi al calcolo corretto e modificando, sia in eccesso che per difetto quanto prima stabilito (TAR Catania, Sicilia, sez. I, 2 febbraio 2012, n. 279).
Il costo di costruzione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 16, è determinato, come detto, al momento del rilascio del permesso di costruire, mentre la sua corresponsione deve avvenire in corso d’opera, non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del costo di costruzione, il comma 3 stabilisce che deve essere il comune a stabilire le modalità e le garanzie richieste al privato. Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 1, le garanzie devono identificarsi con fideiussioni bancarie o polizze cauzionali.