Guida completa al Codice Appalti del D.Lgs. n.50/2016
                                L’emanazione del nuovo Codice Appalti, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata l’occasione per cercare di semplificare le tantissime norme procedurali che fin dalla fase della programmazione portano al collaudo, con l’eliminazione ad esempio del regolamento di esecuzione, sostituito dallo strumento flessibile delle linee guida ANAC. Anche questa strada non si è dimostrata azzeccata, visto che le problematicità legate alla rapida cantierizzazione dell’opera pubblica sono rimaste pressoché invariate.
Una delle principali novità del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, c.d. Decreto Sblocca Cantieri, è stata quella di “rovesciare” questa impostazione, ovviando al ruolo sempre più “invasivo” dell’ANAC con la previsione di un nuovo regolamento.
Le continue modifiche al Codice, tuttavia, se da una parte rispondono all’esigenza di sopperire alla situazione di grave crisi, dall’altro creano incertezza tra gli operatori del settore. Specie tra coloro che privi di un’adeguata specializzazione si trovano a dover gestire ingenti risorse, che rimangono così bloccate.
                Sommario | 
        
Il quadro normativo di riferimento
A livello europeo, le direttive 17 e 18 del 2004 sono state sostituite dalle direttive 23, 24 e 25 del 2014, e recepite dal legislatore italiano con l’emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), che va a sostituire il D.Lgs. n. 163/2006.
Il quadro normativo immediatamente successivo all’entrata in vigore del Codice appare radicalmente modificato, con l’abrogazione del Dpr 207/2010, sostituito dalle linee guida dell’ANAC e dai decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, si caratterizza quindi per una forte semplificazione e sinteticità della normativa di riferimento, in aperta controtendenza con gli interventi del passato.
Linee Guida Anac
Oltre al Codice, modificato e integrato da diverse disposizioni normative, la materia è disciplinata dalle seguenti Linee Guida ANAC:
- Linee Guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);
 - Linee Guida n. 2 – Offerta economicamente più vantaggiosa (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016);
 - Linee Guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016);
 - Linee Guida n. 4 – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016);
 - Linee Guida n. 5 – Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016);
 - Linee Guida n. 6 – Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017);
 - Linee Guida n. 7 – Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);
 - Linee Guida Anac n. 8 – Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (G.U. n. 248 del 23 ottobre 2017);
 - Linee Guida n. 9 – Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (G.U. n. 92 del 20 aprile 2018);
 - Linee Guida n. 10 – Affidamento del servizio di vigilanza privata (G.U. n. 138 del 16 giugno 2018);
 - Linee Guida n. 11, recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea»;
 - Linee Guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali (G.U. n. 264 del 16 novembre 2018);
 - Linee Guida n. 13 – La disciplina delle clausole sociali (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2019);
 - Linee Guida n. 14 – recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” (G.U. n. 73 del 27 marzo 2019);
 - Linee Guida n. 15 – recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» (G.U. n. 182 del 05 agosto 2019).
 
Decreti ministeriali
Il quadro è completato da ulteriori decreti ministeriali che, ad esempio, disciplinano i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263);
- i criteri ambientali minimi (D.M. Ambiente 11 gennaio 2017);
 - gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara (D.M. MIT 2 dicembre 2016);
 - l’individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico (D.M. MIT 10 novembre 2016, n. 248), oltre ad altri interventi avente un carattere interpretativo e specifico, per i quali si rinvia ai singoli istituti.
 
In attesa della sostituzione delle disposizioni del dpr 207/2010 che ancora producono effetti, sono intervenuti dapprima il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 57, c.d. Decreto Correttivo al Codice, e successivamente il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55), c.d. Decreto Sblocca Cantieri, che hanno modificato parzialmente la rotta iniziale del Codice.
In particolare, il Decreto Sblocca Cantieri, oltre alle innumerevoli modifiche introdotte nei vari istituti, ha ripensato l’introduzione di un Regolamento di esecuzione che sostituisse le linee guida Anac, considerate strumenti poco utili a rappresentare al meglio le esigenze degli operatori.
I periodi transitori
L’emanazione di interventi normativi modificativi dell’impianto legislativo che regola l’affidamento e la realizzazione di contratti pubblici determina problematiche applicative di non poco conto.
A causa delle recenti modifiche al Codice, si possono delineare diversi differenti scenari:
- affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prima della riforma del Decreto Correttivo, quindi bandi e avvisi pubblicati prima del 20 maggio 2017;
 - affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dopo la riforma del Decreto Correttivo, quindi bandi e avvisi pubblicati dopo il 20 maggio 2017;
 - affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prima della riforma dello Sblocca Cantieri, dunque bandi e avvisi pubblicati prima del 19 aprile 2019;
 - affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. 32/2019, dunque bandi e inviti pubblicati dal 19 aprile 2019 al 18 giugno 2019;
 - affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n 55, dunque bandi e inviti pubblicati a partire dal 19 giugno 2019;
 - affidamenti ai quali si applicheranno le disposizioni del nuovo regolamento, come previsto dall’articolo 216, comma 27-octies del Codice;
 - affidamenti ai quali si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, con la cessione della sospensione di alcune norme, dunque bandi e avvisi che saranno pubblicati a partire dal 1° gennaio 2021.
 
Il decreto correttivo
Il D.Lgs. n. 56/2017 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 22/L alla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, per entrare in vigore il successivo 20 maggio), primo intervento di modifica del codice dei contratti, ha introdotto molteplici novità nell’ambito dei contratti pubblici. A partire dalla rubrica del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificata più semplicemente in “Codice dei contratti pubblici”.
Una delle novità maggiormente significative e discusse è senza dubbio rappresentata dall’abrogazione dell’articolo 211 comma 2.
Tra le funzioni e i poteri che il Codice aveva riservato all’ANAC, era stata infatti prevista la possibilità per l’Autorità di invitare mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela qualora avesse ravvisato un vizio di legittimità degli atti della procedura di gara. Il mancato adeguamento dell’amministrazione comportava la corresponsione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 25.000 a carico del dirigente responsabile.
La sua eliminazione ristabilisce in parte quel distorto sistema di “subordinazione” delle amministrazioni pubbliche all’Autorità che non trova la necessaria corrispondenza nelle disposizioni di legge.
Per il resto, il correttivo ha inciso indistintamente su tutte le parti del Codice, talvolta intervenendo semplicemente su alcuni refusi, in altri casi modificando sostanzialmente alcuni dei più importanti istituti degli appalti pubblici.
La relazione illustrativa al correttivo evidenzia come le modifiche proposte siano state mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore degli appalti pubblici.
Le novità più importanti
Le modifiche più significative, oltre l’introduzione di nuovi provvedimenti attuativi da parte dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture, hanno riguardato:
- Sul piano delle definizioni. Il correttivo interviene sull’articolo 3 del Codice dedicato alle definizioni. Sono introdotte le definizioni di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabile. Viene inoltre definita l’attività di manutenzione, distinguendo tra manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3);
 - Esclusioni: inserita un’interessante norma in ambito di esclusione a vantaggio dell’imprenditoria agricola. Sono infatti esclusi dall’applicazione del Codice gli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un importo non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 17);
 - Progettazione. Diviene obbligatorio l’utilizzo delle tabelle dei corrispettivi approvate con il D.M. Giustizia del 17 giugno 2016. Vengono tutelati i progettisti (e i loro compensi) nei casi in cui non si addivenga al finanziamento dell’opera progettata e si stabilisce il divieto di sostituire il compenso con forme di sponsorizzazione o rimborso. Nell’ambito delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico, nonché dei concorsi di progettazione e di idee, è introdotta la possibilità di redigere il “documento di fattibilità delle alternative progettuali”, consistente nella prima fase di elaborazione progettuale (artt. 21, 23 e 24);
 - Dibattito pubblico. Sono previste delle modalità di monitoraggio, per il tramite di una commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle procedure di dibattito pubblico (art. 22);
 - Requisiti dei consorzi. Viene inserita una norma dedicata alla qualificazione dei consorzi e all’utilizzo dei requisiti sia maturati in proprio, sia posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto (art. 47);
 - Appalto integrato. E’ introdotta la possibilità di affidare all’impresa di costruzioni anche la progettazione, ponendo a base di gara il progetto definitivo, nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l’innovazione o di dialogo competitivo (art. 59);
 - Presidente della commissione giudicatrice. Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari complessità e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, il presidente della commissione giudicatrice non può essere scelto all’interno dell’amministrazione ma deve essere nominato tra gli esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC (art. 77);
 - Responsabile del procedimento. All’art. 77, comma 4 del Codice, dettato al fine di evitare eventuali conflitti di interesse per i commissari, viene aggiunto un secondo periodo che prevede una valutazione, gara per gara, rispetto alla nomina del responsabile del procedimento quale membro della commissione giudicatrice (art. 77);
 - Soccorso istruttorio. E’ eliminato il riferimento al pagamento della sanzione in caso di presentazione di una offerta incompleta da parte del concorrente. Viene infatti prevista esclusivamente l’esclusione dalla procedura in caso di mancata regolarizzazione documentale da parte del concorrente (art. 83);
 - Criteri di aggiudicazione. In relazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, è introdotto un tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico. E’ altresì modificata la possibilità di utilizzo del prezzo più basso: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell’esclusione automatica; per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro e per gli stessi affidamenti aventi un valore massimo inferiore o pari alla soglia comunitaria, soltanto se caratterizzati da elevata ripetitività e fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico oppure a carattere innovativo (art. 95);
 - Offerte anomale. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia può essere fatta quando siano ammesse almeno 5 offerte (art. 97);
 - Certificato di regolare esecuzione. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 102, comma 8, del Codice, il certificato di collaudo è sempre sostituito da quello di regolare esecuzione per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, mentre sussiste la facoltà di emissione per i lavori fino a 1 milione di euro (art. 102);
 - Subappalto. E’ eliminata la norma (art. 105 comma 4 del Codice) che prevedeva la possibilità di procedere al subappalto soltanto in caso di indicazione espressa nel bando di gara. Viene inserita un’ulteriore ipotesi di esclusione dal novero dei contratti di subappalto per le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. Infine, è inserito l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta nel caso di attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 105);
 - Modifiche del contratto. E’ introdotta la possibilità di modificare il contratto senza necessità di una nuova procedura in caso di contratti entro le soglie di cui all’articolo 35 del Codice e quando ci si ritrovi entro il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali, senza comunque alterare la natura complessiva del contratto (art. 106);
 - Termini di pagamento. E’ fissato in quarantacinque giorni il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto (art. 113-bis);
 - Rimedi alternativi alla giurisdizione. Viene meno la possibilità di utilizzo, tra i rimedi alternativi a quelli giurisdizionali, del collegio consultivo tecnico (art. 207);
 - I poteri dell’ANAC. L’art. 211, comma 2, del Codice, come detto, prevedeva che l’ANAC potesse “raccomandare” alla stazione appaltante di correggere eventuali atti illegittimi, sanzionando l’eventuale inadempimento con una sanzione (da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 25.000,00). Il correttivo elimina questa norma e con essa qualsiasi connessa responsabilità del dirigente responsabile (art. 211).
 
La pubblicazione del Decreto Sblocca Cantieri
Al fine di rispondere alle criticità che comunque manteneva il Codice nonostante l’intervento del Decreto Correttivo, è stato emanato il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 92 del 18 aprile 2019), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”, convertito con Legge 55/2019.
Si tratta di un provvedimento che apporta modifiche rilevanti al D.lgs. 50/2016 ma anche al Testo Unico Edilizia, alle disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del nord e del centro Italia, oltre a varie disposizioni riguardanti l’organizzazione degli enti locali.
Per quanto concerne il Codice dei contratti pubblici, le principali novità, presenti nel Capo I del decreto intitolato “Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana”, sono state:
- abrogazione delle linee guida ANAC. L’articolo 216 comma 27-octies del Codice, stabilisce infatti che “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.”. La maggiore problematicità di questo intervento riguarda la mancata abrogazione di tutte le linee guida fino ad oggi approvate dall’ANAC e la futura coesistenza di provvedimenti tra loro “contrastanti”;
 - modifica dell’articolo 23 comma 3bis, relativo all’affidamento ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
 - modifica dell’articolo 35, comma 9, lettera a), dedicato alla determinazione del valore dell’appalto quando l’affidamento avviene per lotti distinti, nel quale è stata eliminata la locuzione “contemporaneamente”. Questa modifica, ha origine dalle raccomandazioni fornite dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata contro l’Italia, in cui si è osservato che aggiungendo la qualifica “contemporaneamente”, la normativa italiana ha ristretto l’applicabilità dell’obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, rispetto a quanto indicato nella direttiva 2014/24, per cui tale criterio si applica anche quando l’appalto “può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti”. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica quindi anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti;
 - modifica dell’articolo 35 comma 18, estendendo la corresponsione dell’anticipazione del prezzo dell’appalto al 20% (calcolato sul valore stimato dell’appalto e non sull’importo contrattuale) a tutti gli appalti, quindi anche agli affidamenti di forniture e servizi, ivi compresi quelli di progettazione;
 - modifica dell’articolo 36. Inizialmente l’art. 1 comma 912, della Legge di Bilancio 2019, era intervenuto introducendo, per il solo 2019, l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto da 40.000,00 a 150.000,00, “previa consultazione di almeno 3 operatori economici” nonché l’innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno 10 operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 e inferiori a 350.000. Con lo Sblocca Cantieri, per i lavori, la soglia si innalza da 150.000,00 a 200.000,00 e gli operatori da consultare scendono ad almeno tre. Scompare la procedura negoziata e il criterio del prezzo più basso diviene la regola per gli affidamenti da 200.000,00 e fino alla soglia comunitaria. Per le procedure sopra soglia, scompare il tetto del 30% da attribuire al punteggio economico. La riduzione della soglia entro cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori amplia l’ambito di applicazione delle procedure aperte, con conseguenti complessità legate alla gestione di procedure molto partecipate;
 - modifica dell’articolo 36 comma 5, in materia di inversione procedimentale e apertura dell’offerta economica prima della busta contenente la documentazione amministrativa. Questo istituto, di derivazione europea, ha posto fin da subito delle problematiche operative. La posticipazione riguarda solo la documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnico-economica (artt. 80, 83, 84, 87 e 89), non pare invece riguardare adempimenti diversi anche se essenziali quali la garanzia provvisoria (art. 93), il pagamento del contributo ANAC, l’adesione ai patti/protocolli di integrità/legalità, l’eventuale sopralluogo obbligatorio, il mandato e l’impegno in caso di RTI. Quindi, potrebbe essere necessario uno «sdoppiamento» temporale nell’esame della documentazione amministrativa;
 - modifica dell’articolo 47, con la previsione che la possibile assegnazione a imprese del consorzio non configura subappalto;
 - modifica all’articolo 80, comma 1, nella parte in cui le cause di esclusione del concorrete vengono riferite anche al subappaltatore;
 - modifica all’articolo 80, comma 4, prevedendo l’esclusione del concorrente che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, a prescindere quindi dall’accertamento definitivo della violazione e dal suo importo;
 - modifica dell’articolo 95. E’ stata innalzata, da 2 milioni di euro fino alla soglia comunitaria, la possibilità per le amministrazioni di utilizzare il criterio del massimo ribasso, con obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere “transfrontaliero” ed il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10;
 - modifiche all’articolo 105 in tema di subappalto. Viene eliminato il divieto per l’affidatario di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla stessa gara e soppresso l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta. È altresì introdotta la possibilità che il subappalto possa spingersi fino al 50% dell’importo complessivo del contratto;
 - reintroduzione dell’appalto integrato, in via transitoria e per i progetti definitivi approvati entro il 31.12.2020, con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi.
 
La conversione in legge del decreto
La legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri, Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, ha confermato alcune delle disposizioni previste nel decreto legge, cancellandone invece delle altre (ad esempio, è venuta meno l’originaria modifica all’articolo 36 relativa all’inversione procedimentale).
Linee Guida Anac sostituite dal Regolamento
È stata ribadita la sostituzione delle linee guida ANAC con il regolamento, l’applicazione di alcune norme è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 ed altre sono state invece introdotte solo per un periodo limitato:
Le norme del Codice sospese fino al 31 dicembre 2020 sono:
- facoltà e non obbligo per i comuni di qualsiasi dimensione di appaltare senza obbligo di CUC, SUA, soggetti aggregatori (salvo convenzioni CONSIP);
 - divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1);
 - albo centralizzato ANAC (art. 77, comma 3);
 - terna dei subappaltatori (art. 105, comma 6).
 - divieto di riserve su aspetti progettuali validati (art. 205, comma 2).
 
Le norme del Codice in vigore solo fino al 31 dicembre 2020, invece, sono:
- affidamento dei progetti e lavori in pendenza di risorse (art. 23, comma 11);
 - subappalto esteso dal 30% al 40% (art. 105, comma 2);
 - inversione procedimentale per i soli settori speciali (art. 133, comma 8);
 - progettazione semplificata delle manutenzioni.
 
Revisione delle soglie
Infine, attesa la sua importanza in ordine agli affidamenti per le piccole e medie imprese, sono state riviste in sede di conversione le soglie previste dall’articolo 36:
| Appalti di lavori | |
| Importo | Modalità di affidamento | 
| ˂ 40.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ≥ 40.000,00 ˂ 150.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI 3 PREVENTIVI | 
| ≥ 150.000,00 ˂ 350,000,00 | PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 OPERATORI | 
| ≥ 350.000,00 ˂ 1.000.000,00 | PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI ALMENO 15 OPERATORI | 
| ≥ 1.000.000,00 ˂ 5.548.000,00 | PROCEDURE EX ART. 60 | 
| ≥ 5.548.000,00 | PROCEDURE EX ART. 60 | 
| Appalti di servizi tecnici | |
| Importo | Modalità di affidamento | 
| ˂ 40.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ≥ 40.000,00 ˂ 100.000,00 | PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI | 
| ≥ 100.000,00 ˂ 221,000,00 | PROCEDURA APERTA O RISTRETTA | 
| ≥ 221.000,00 | PROCEDURA APERTA O RISTRETTA | 
| Appalti di servizi e forniture | |
| Importo | Modalità di affidamento | 
| ˂ 40.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 
| ≥ 40.000,00 ˂ 221.000,00 | PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI | 
| ≥ 221.000,00 | PROCEDURA APERTA O RISTRETTA | 
| Solo servizi sociali e altri servizi di cui all’allegato IX | |
| ≥ 221.000,00 ˂ 750.000,00 | PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI | 
| ≥ 750.000,00 | PROCEDURA APERTA O RISTETTA |