Edilizia e Urbanistica

CILA, Comunicazione inizio lavori asseverata: che cos’è e come si fa?

Quando è obbligatorio presentare la CILA e qual è la normativa di riferimento? Quanto costa? Ecco una guida completa sulla comunicazione di inizio lavori asseverata
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CILA, Comunicazione inizio lavori asseverata: che cos’è e come si fa?

La CILA è la comunicazione di “Inizio lavori” asseverata da un tecnico abilitato da inviare al Comune per effettuare determinati interventi.

Quando è obbligatorio presentare la CILA?

La CILA dovrà essere presentata quando si realizzano interventi di:

  • manutenzione straordinaria “LEGGERA”, vale a dire che non interessino parti strutturali;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo:
  • interventi residuali: ovvero quelli non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

In dettaglio la CILA è prevista per tutte le attività edilizie di cui alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 per le quali essa è prevista come regime amministrativo

Gli interventi per i quali non è richiesta la CILA?

Gli interventi “senza CILA” sono quelli riconducibili all’attività edilizia libera e assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a permesso di costruire e precisamente per gli interventi di cui:

  • all’articolo 6: Attività edilizia libera;
  • all’articolo 10: Interventi subordinati a permesso di costruire o, in taluni casi, a SCIA sostitutiva ex art. 23;
  • all’articolo 22: Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività.

La normativa di riferimento

Nell’ter per la Riforma della Pubblica Amministrazione sono stati approvati i decreti attuativi:

  • Decreto SCIA-1 (D.Lgs. n. 126 del 2016): disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Il nuovo art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dal decreto n. 126/2016 “concentrazione dei regimi amministrativi” disciplina la SCIA unica.
  • Decreto SCIA-2 (D.Lgs. n. 222 del 2016): misure di semplificazione che innovano la disciplina dei titoli abilitativi, contiene la tabella delle attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.
Il Decreto n. 222/2016 individua e uniforma su tutto il territorio nazionale i regimi amministrativi: autorizzazione, silenzio assenso, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione.

L’articolo 6-bis del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) introdotto dall’articolo 3, c.1 del D.Lgs. n. 222/2016 ha reso residuale l’utilizzo della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).

CILA, SCIA, permesso di costruire ed edilizia libera: le differenze (brevissimi cenni)

La SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) è alternativa al permesso di costruire, la SCIA ha preso il posto della DIA (Denuncia di inizio attività).
La CILA è il titolo abilitativo “residuale”, prevista per gli interventi che non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a SCIA e che non rientrano nell’attività edilizia libera.

Come si presente la CILA?

La comunicazione asseverata deve essere inoltrata per via telematica all’Amministrazione comunale compilando gli appositi modelli e utilizzando lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) oppure trasmessa via e-mail o PEC, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista.

Comunicazione inizio lavori asseverata: è indispensabile rivolgersi ad un tecnico abilitato?

Si, difatti, il tecnico abilitato, sotto la propria responsabilità, dovrà attestare che i lavori sono:

  • conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
  • compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia

nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
Il tecnico a cui affidare l’incarico di redigere la CILA è un professionista iscritto all’albo professionale (architetto, ingegnere, geometra o un perito industriale) con partita IVA.

CILA: che cosa contiene e quale documentazione richiesta

La documentazione da allegare e da produrre si differenzia in relazione agli interventi posti in essere, tra quella principale non può mancare:

  • Domanda a firma del Proprietario
  • Relazione tecnica di asseverazione firmata dal progettista
  • Procura speciale
  • Fotocopie documenti identità di tutti i firmatari
  • Quietanze di versamento diritti
  • Documentazione fotografica
  • Comunicazione dell’Impresa esecutrice e il DURC.

In quali uffici è necessario consegnare la CILA e la relativa documentazione?

La comunicazione va presentata all’ufficio tecnico del comune, generalmente individuato come SUE (sportello unico dell’edilizia) e disponibile online nel sito istituzionale.

Quanto costa la CILA?

Il costo della CILA è dato dai diritti di istruttoria e di segreteria, nonché l’onorario del professionista che varia in percentuale a seconda dell’intervento da realizzare.

Una volta presentata la CILA, i lavori possono essere iniziati immediatamente?

Si, in quanto trattasi di una comunicazione non una richiesta di autorizzazione. La CILA ha efficacia subito dalla data di presentazione i lavori possono cominciare.

Le comunicazioni da effettuare terminati i lavori

Premesso che durante la fase di esecuzione dei lavori vanno comunque osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di edilizia e di sicurezza del lavoro, alla fine dei lavori nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, l’interessato deve provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

A tale comunicazione di fine lavori si deve allegare, in relazione all’intervento eseguito:

  • asseverazione del direttore dei lavori che attesti la conformità dell’intervento eseguito;
  • documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • attestazione di avvenuta eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche;
  • riferimenti dell’eventuale presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni alla consistenza e classamento;
  • idonea documentazione dalla quale risulti l’avvenuto smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata;
  • attestato di prestazione energetica;
  • attestazione per il rispetto dei requisiti acustici passivi

Lavori eseguiti in mancanza di CILA: le sanzioni

In caso di mancata presentazione della CILA saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste all’articolo 6-bis, c. 5 del D.P.R. n. 380/2001, pari a mille euro; la sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

 

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